Le modifiche al Regolamento Agenti Sportivi FIGC di cui al CU 255 del 23 aprile 2025
Con CU 255 del 23 aprile 2025, la FIGC ha pubblicato il nuovo Regolamento Agenti Sportivi, che attua alcune previsioni del FIFA Football Agent Regulations (FFAR), tra quelle non sospese nella loro applicazione in virtù della Circolare FIFA n. 1873 del 30 dicembre 2023.
La prima modifica degna di rilievo è quella di cui alla definizione di agente sportivo domiciliato (art. 2): mentre la formulazione previgente sanciva che per tale fosse da intendersi “il soggetto residente da almeno un anno in uno Stato diverso dall’Italia ed abilitato da almeno un anno ad operare quale agente sportivo dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla Fédération Internationale de Football Association (FIFA), nel cui Registro risulti regolarmente iscritto, avendo ricevuto ed effettivamente eseguito almeno due mandati nel corso dell’ultimo anno”, la nuova formulazione lo individua quale “il soggetto abilitato ad operare quale agente sportivo secondo le disposizioni della Fédération Internationale de Football Association (FIFA), nel cui Registro risulti regolarmente iscritto”.
Tale modifica produce un duplice effetto:
– consente ad un soggetto abilitato FIFA di operare quale agente sportivo domiciliato indipendentemente dai previgenti requisiti di (i) residenza da almeno un anno in paese diverso dall’Italia, (ii) abilitazione da almeno un anno rilasciata dalla Federazione di tale paese diverso dall’Italia o da altra Federazione associata alla FIFA, (iii) effettiva esecuzione di almeno due mandati nell’ultimo anno;
– non consente più ad un soggetto in possesso di abilitazione rilasciata da Federazione estera, privo di abilitazione FIFA, di utilizzare lo strumento della domiciliazione (ciò evidentemente determina la necessità di regolare il destino dei mandati conferiti a soggetti domiciliati in virtù del previgente regime, aspetto per il quale si rinvia alle norme transitorie sub art. 24).
La previsione in forza della quale “Le disposizioni che fanno riferimento agli agenti sportivi sono applicabili anche agli agenti sportivi stabiliti e agli agenti sportivi domiciliati, in quanto compatibili”, originariamente collocata al comma 2 dell’art. 2, in calce alle Definizioni, viene oggi collocata nel nuovo comma 7 dell’art. 25.
All’art. 3 co. 1 lett. f) si prevede che l’elenco degli agenti sportivi domiciliati, di cui al Registro federale degli Agenti Sportivi, ricomprenda anche l’elenco “delle persone giuridiche attraverso cui è eventualmente organizzata l’attività del domiciliato”.
All’art. 3 co. 2 si precisa che sezioni ed elenchi del Registro federale degli Agenti Sportivi debbano riportare data, numero e scadenza del certificato di avvenuta iscrizione/avvenuto rinnovo dell’iscrizione non solo al Registro federale ma anche al Registro nazionale, tenuto dal CONI.
Tra i requisiti soggettivi per l’iscrizione al Registro federale, all’art. 4 co. 1 si inseriscono cinque nuove fattispecie ostative all’iscrizione, in quanto si prevede la necessità:
– alla lett. e) di “non essere mai stato condannato in sede penale (compresa l’ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 e ss. c.p.p.) per i reati di: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990), illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.), produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. 309/1990), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), furto (art. 624 c.p.), furto in abitazione e furto con strappo (art. 624 bis c.p.), truffa (art. 640 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) usura (art. 644 c.p.) appropriazione indebita (art. 646 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter, comma 1, c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), per i reati di cui al d.lgs. 74/2000 artt. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 11, per i reati di cui all’art. 11 L. 122/2016 e ss.mm.ii.”;
– alla lett. j) di “non essere o essere stato titolare lui, e/o il coniuge, e/o suoi parenti e/o affini entro il quarto grado e/o i loro eventuali coniugi, nei ventiquattro mesi antecedenti alla richiesta di iscrizione, di interessi economici, diretti o indiretti, in enti, aziende o organizzazioni che conducano attività di scommesse sportive. Per “coniuge” si intende anche il rapporto derivante dall’unione civile e/o dalla convivenza avente rilevanza legale”;
– alla lett. u) di “non aver presentato dichiarazioni false, fuorvianti o incomplete all’interno della domanda di iscrizione”;
– alla lett. v) di “non essere mai stato soggetto a una sospensione di due o più anni, a una squalifica o a una radiazione da parte di un organo di governo sportivo per il mancato rispetto delle norme relative all’etica e alla condotta professionale”;
– alla lett. w) di “non essere un funzionario o un dipendente della FIFA, di una confederazione, di una federazione affiliata, di una lega, di una società sportiva, di un club, o di un organo che rappresenti gli interessi di società sportive, dei club o delle leghe o di un’organizzazione collegata direttamente o indirettamente con queste organizzazioni ed enti, ad eccezione del caso in cui il richiedente sia stato nominato o eletto in un organo della FIFA, di una confederazione, di una federazione affiliata che rappresenti gli interessi degli agenti sportivi”.
Da segnalare come alla lett. l) – ex lett. j) -, non vengano più fatte salve le sanzioni per condotte di gioco per l’ipotesi di inibizione, negli ultimi tre anni, per un periodo anche complessivamente superiore ad un anno.
Circa il rinnovo annuale dell’iscrizione al Registro federale, si inserisce all’art. 6 un termine iniziale, pertanto l’istanza di rinnovo di tale iscrizione potrà essere presentata alla Commissione Federale Agenti Sportivi tra il 1° novembre e il 1° dicembre di ciascun anno. Viene altresì eliminata la qualificazione in termini di perentorietà del termine di rinnovo.
All’art. 7 co. 1, tra le cause di cancellazione dal Registro federale, viene meno la generica formulazione di cui alla previgente lett. b) riferita al “venir meno dei presupposti eventualmente richiesti dalla FIGC nell’esercizio della propria autonomia”, così come viene meno al comma 4 la qualificazione in termini di perentorietà del termine di 15 giorni entro il quale l’agente sportivo può fornire chiarimenti o provare la regolarità della propria posizione alla Commissione Federale Agenti Sportivi a seguito della ricezione di comunicazione da parte di quest’ultima, propedeutica all’assunzione del provvedimento di cancellazione.
Al comma 9 dello stesso art. 7 si inserisce la specifica per cui “La cancellazione dal Registro federale nei casi di cui al precedente comma 1, lett. a), c), d) ed e) può determinare la risoluzione dei contratti di mandato sportivo in corso alla data di adozione del provvedimento”: la formulazione in termini di possibilità (“può determinare”) pare lasciar intendere che la caducazione degli effetti non si produce ex lege, bensì a seguito di attivazione da parte del soggetto rappresentato, assurgendo pertanto a giusta causa di risoluzione del rapporto.
All’art. 12, relativo ai requisiti di ammissione alla prova speciale dell’esame di abilitazione nazionale, vengono semplicemente richiamati, anziché essere nuovamente elencati, i requisiti di cui all’art. 4 co. 1, ovviamente ad eccezione di quelli che costituiscono adempimento succedaneo al conseguimento dell’abilitazione.
Agli artt. 17 e 18, tra i diritti e obblighi del calciatore e della società sportiva, si specifica che incombe sui soggetti predetti l’onere di verificare, prima del conferimento del mandato, che il soggetto risulti iscritto non solo nel Registro nazionale ma anche in quello federale.
L’art. 21, dedicato ai contratti di mandato degli agenti sportivi, oltre alle modifiche di cui si dirà appresso, vede l’introduzione di un nuovo comma 17 in forza del quale “Sono vietate in un contratto di mandato sportivo le clausole che:
- a) limitano la capacità di un calciatore/una calciatrice, di negoziare e/o concludere autonomamente un contratto di prestazione sportiva senza il coinvolgimento di un agente sportivo;
- b) penalizzano un calciatore/una calciatrice, se questi/a decide di negoziare e/o concludere autonomamente un contratto di prestazione sportiva senza il coinvolgimento di un agente sportivo”.
L’introduzione è da leggersi in combinato disposto con la previsione di cui all’art. 18 co. 3: secondo la formulazione previgente, la società sportiva interessata alle prestazioni del calciatore doveva rivolgersi esclusivamente al suo agente, se nominato, mentre oggi la società, pur dinanzi ad un calciatore rappresentato da un agente, può legittimamente decidere di rivolgersi direttamente al tesserato.
Al tema del corrispettivo, originariamente disciplinato ai commi 8, 9, 10, 11, seconda parte del co. 12, 15 e 16 dell’art. 21, viene dedicata una specifica previsione, ovvero l’art. 22. In quest’ultimo trovano collocazione le prescrizioni già dettate dai commi richiamati, con alcune varianti:
– con riguardo ai minorenni, al comma 7 si inserisce la previsione per cui, fermo il principio per cui “Nessun pagamento, utilità, beneficio o altro compenso è dovuto all’agente sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori/calciatrici minori di età”, viene fatta salva la “possibile remunerazione dell’agente sportivo nel caso costui presti i propri servizi ai fini della stipula del primo, o successivo, contratto di prestazione sportiva professionistica di un calciatore/una calciatrice minorenne”;
– al comma 9 si individua l’apprendistato, accanto al già previsto contratto ai minimi federali, quale causa di esclusione del diritto al corrispettivo da parte dell’agente.
Con riguardo all’istituto della domiciliazione, che trova oggi collocazione non più nell’art. 22 bensì nell’art. 23, si prevede la necessità di depositare presso la Commissione Federale Agenti Sportivi, oltre all’accordo di collaborazione professionale, anche (i) copia del documento di identità in corso di validità attestante la nazionalità del richiedente l’iscrizione e (ii) documentazione attestante l’abilitazione FIFA.
Le norme transitorie di cui all’art. 24, quale portato della modifica operata con riguardo alla definizione di agente sportivo domiciliato richiamata in apertura, sono dedicate alla disciplina dei mandati sottoscritti, sino alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, da agenti sportivi domiciliati privi di abilitazione FIFA: per essi si prevede il mantenimento dell’efficacia sino a naturale scadenza, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal deposito presso la Commissione Federale Agenti Sportivi, restando escluso il tacito rinnovo.
Per consultare il testo integrale del previgente Regolamento Agenti Sportivi FIGC (CU 227 del 27.04.2022, modificato con CU 284 del 28.06.2022), clicca qui.
Per consultare il testo integrale del vigente Regolamento Agenti Sportivi FIGC (CU 255 del 23.04.2025), clicca qui.
Per consultare il testo integrale della Circolare FIFA n. 1873 del 30 dicembre 2023, clicca qui.
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