La L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha convertito con modificazioni il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”), che all’art. 16 riportava “Proroga di termini in materia di sport“ (si rinvia in proposito alla precedente news, clicca qui), aggiungendo ulteriori previsioni in termini di proroga dell’entrata in vigore di specifiche disposizioni.
Per effetto della modifica operata dal D.L. 198/2022, il termine di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 era già stato posticipato dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 (“ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10 [Riconoscimento ai fini sportivi], 39 [Fondo per passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili] e 40 [Promozione della parità di genere] del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022”): con l’ulteriore modifica apportata in sede di conversione, è stato disposto che, fermo il predetto termine di entrata in vigore, si aggiungano all’art. 51 co. 1 le seguenti parole “e ad esclusione delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024“. La norma richiamata disciplina la costituzione del c.d. organo consultivo dei tifosi, sancendo a carico delle società sportive professionistiche l’obbligo di adeguamento entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021. Per effetto della modifica tale termine deve dunque intendersi prorogato al 1° luglio 2024.
La L. 14/2023 è intervenuta nuovamente anche sul tema del vincolo sportivo, ovvero sull’art. 31 D.Lgs. 36/2021 (rubricato “Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica”): per effetto della modifica operata dal D.L. 198/2022, si prevedeva al comma 1 che “Le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. (…)“: con l’ulteriore modifica apportata in sede di conversione, è stato disposto che, fermo il predetto termine di abolizione del vincolo sportivo, “per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti” tale termine si intenda prorogato al 1° luglio 2024.
Rimane invariato il comma 2, ai sensi del quale “Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:
a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l’atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;
b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione“.
Viene invece modificato il comma 3 (“La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell’età degli atleti, nonchè della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo“), aggiungendovi di seguito il periodo appresso “Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l’Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all’adozione del regolamento, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all’abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti“.
La previsione da ultimo richiamata pare porsi in contrasto con la proroga al 1° luglio 2024 dei “tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti“, riportando la fattispecie al previgente termine del 31 dicembre 2023 (ante modifica in sede di conversione), salvo non si intenda la formulazione in esame riferita all’ipotesi specifica di FSN o DSA che non abbiano approvato i regolamenti ex comma 2 entro il termine del 31 dicembre 2023: in proposito deve in ogni caso osservarsi l’anomalia di un’eventuale decadenza del vincolo di tesseramento a metà della stagione in corso, con verosimile posticipazione dell’effetto caducatorio al 30 giugno della medesima stagione.
Per consultare il testo integrale, in estratto, della L. 24 febbraio 2023, n. 14, clicca qui.