Prorogato il termine di entrata in vigore del decreto di riforma del lavoro sportivo

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”), che all’art. 16 riporta “Proroga di termini in materia di sport“.
Il comma 1 prevede in particolare, per quanto concerne lo sport professionistico, che “Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 51, comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2023»;
b) all’articolo 52, comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2023»;
(…)“.
Occorre ricordare che l’art. 51 D.Lgs. 36/2021 ante modifica prevedeva che “Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10 [Riconoscimento ai fini sportivi], 39 [Fondo per passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili] e 40 [Promozione della parità di genere] del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022”: il termine del 1° gennaio 2023 deve dunque intendersi prorogato al 1° luglio 2023.
Occorre altresì ricordare che l’art. 52 D.Lgs. 36/2021 ante modifica prevedeva che “A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono abrogati: (…) b) la legge 23 marzo 1981, n. 91; (….)“: il termine del 1° gennaio 2023 deve dunque intendersi prorogato al 1° luglio 2023.
Per consultare il testo integrale, in estratto, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, clicca qui.