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Prorogato il termine di entrata in vigore del decreto di riforma del lavoro sportivo

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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”), che all’art. 16 riporta “Proroga di termini in materia di sport“.

Il comma 1 prevede in particolare, per quanto concerne lo sport professionistico, che “Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 51, comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2023»;
b) all’articolo 52, comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2023»;
(…)“.

Occorre ricordare che l’art. 51 D.Lgs. 36/2021 ante modifica prevedeva che “Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10 [Riconoscimento ai fini sportivi], 39 [Fondo per passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili] e 40 [Promozione della parità di genere] del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022”: il termine del 1° gennaio 2023 deve dunque intendersi prorogato al 1° luglio 2023.

Occorre altresì ricordare che l’art. 52 D.Lgs. 36/2021 ante modifica prevedeva che “A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono abrogati: (…) b) la legge 23 marzo 1981, n. 91; (….)“: il termine del 1° gennaio 2023 deve dunque intendersi prorogato al 1° luglio 2023.

Il nuovo provvedimento normativo interviene anche sul tema del vincolo sportivo, ovvero sull’art. 31 D.Lgs. 36/2021 (rubricato “Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica”), che nella versione ante riforma così recitava “Le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 31 luglio 2023. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito“.
In conseguenza dell’intervento modificativo di cui si tratta, la previsione predetta, attraverso gli incisi evidenziati in neretto, deve intendersi così riformulata: “Le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023.
Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.
Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito“.
Entrerà invece regolarmente in vigore, il 1° gennaio 2023, il D.Lgs. 37/2021 (“Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo“).

Per consultare il testo integrale, in estratto, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, clicca qui.