IRRETROATTIVITÀ DELL’ART. 96 NOIF COME NOVELLATO DAL 1° LUGLIO 2019 – Nota a Collegio di Garanzia dello Sport, decisione n. 65/2020

Il Collegio di Garanzia si è occupato dell’ambito di applicazione di norme sopravvenute, in particolare con riguardo alla modifica che ha interessato l’art. 96 NOIF relativo al c.d. Premio di preparazione.
Nel caso di specie, il calciatore era stato tesserato presso la società dilettantistica con vincolo annuale nella s.s. 2015/2016, e successivamente era stato tesserato dal Parma con vincolo pluriennale nella s.s. 2019/2020.
Tra il 2018 e il 2020, l’art. 96 NOIF è stato oggetto di tre interventi modificativi, il primo con CU 81 del 27 giugno 2018, il secondo (che è quello che qui rileva) con CU 152 del 24 giugno 2019, e successivamente all’udienza svoltasi con riguardo alla decisione in commento, con CU 119 del 12 novembre 2020.
Nella versione vigente all’epoca del tesseramento del calciatore con vincolo annuale presso la società dilettantistica, l’art. 96 NOIF prevedeva al comma 1 che “Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come <<giovane di serie>>, <<giovane dilettante>> o <<non professionista>> di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come <<giovani>>, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un <<premio di preparazione>> sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche – aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati: (…)”, e al comma 2 che “Agli effetti del <<premio di preparazione>> vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo annuale, alla stessa compete il premio per intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio”.
Nella versione portata dal CU 152 del 24 giugno 2019, in vigore dal 1° luglio 2019 (e dunque dalla s.s. 2019/2020), il comma 1 prevede che “Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come <<giovane di serie>>, <<giovane dilettante>> o <<non professionista>> di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come <<giovani>>, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un <<premio di preparazione>> sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche – aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo. (…)” ed il comma 2 che “Agli effetti del <<premio di preparazione>> vengono prese in considerazione le ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni, per ognuno dei quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero <<premio di preparazione>>. Alle Società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il <<premio di preparazione>> per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come <<giovane>> del calciatore per il quale è maturato il <<premio>>. Nel caso di unica società titolare del vincolo annuale, alla stessa compete il premio per intero”.
Le due macro novità portate dalla novella del 2019 riguardano l’ambito temporale di riferimento delle potenziali beneficiarie, essendo il Premio riconosciuto alle società che abbiano tesserato il calciatore con vincolo annuale nei cinque anni (e non più nei tre anni) precedenti al tesseramento con vincolo pluriennale, e l’ambito soggettivo delle medesime, essendo il Premio riservato alle società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro (con esclusione delle società di puro settore giovanile).
Con riguardo all’ambito temporale, nel caso in commento la ricorrente sosteneva l’applicabilità retroattiva dell’estensione temporale a cinque anni: essendo il tesseramento annuale avvenuto nella s.s. 2015/2016 e il tesseramento pluriennale nella s.s. 2019/2020, l’applicazione del termine triennale avrebbe condotto alla non debenza del Premio da parte della società professionistica, mentre l’applicazione (retroattiva) del (nuovo) termine quinquennale avrebbe legittimato il diritto al Premio.
Il Collegio, dopo aver manifestato come sarebbe stata opportuna una norma transitoria “che valga a segnare i confini certi di applicazione della nuova norma”, ha ritenuto di individuare detti confini “mediante applicazione di consueti canoni ermeneutici, che conducono ad escludere dall’ambito di applicazione di norme sopravvenute, aventi effetti che si esplicano in un certo arco temporale, i rapporti ormai esauriti, vale a dire i rapporti in relazione ai quali non si siano verificati gli eventi previsti entro l’arco temporale definito dalla norma previgente”.
Il Collegio individua “l’evento rilevante” come il tesseramento con vincolo pluriennale, e sostiene che esso avrebbe dovuto verificarsi nell’arco dei tre anni successivi al tesseramento con vincolo annuale da parte della società dilettantistica: essendo invece decorsi, al momento del tesseramento pluriennale, i tre anni dal tesseramento annuale, “il rapporto in questione deve considerarsi ormai esaurito, con la conseguente insussistenza del diritto al premio di preparazione per il vincolo pluriennale instaurato oltre i tre anni”.
Il principio di diritto che può dunque individuarsi è quello per cui il tesseramento annuale intercorso prima della s.s. 2019/2020, per poter rilevare ai fini del diritto al Premio di preparazione, non può riferirsi al termine quinquennale post modifica dell’art. 96 NOIF, bensì unicamente a quello triennale pre modifica: ne deriva che, per i tesseramenti pluriennali intervenuti a partire dalla corrente stagione sportiva, alcun Premio di preparazione sarà dovuto alle società titolari del tesseramento annuale nella s.s. 2018/2019 o nella s.s. 2017/2018 (pur ricomprese nel termine quinquennale portato dalla norma novellata). In questo senso, deve affermarsi l’irretroattività dell’art. 96 NOIF come modificato dal CU 152 del 24 giugno 2019.
Con riguardo all’ambito soggettivo, nel caso in commento la ricorrente sosteneva il proprio diritto al Premio in quanto si era affiliata alla Lega Dilettanti in data 23 luglio 2019 con l’iscrizione di una propria squadra al Campionato di Terza Categoria, ed era dunque da ricomprendersi tra le potenziali beneficiarie (essendo il Premio, come detto, riservato alle società della LND e della Lega Pro).
Il Collegio osserva in proposito come la norma faccia riferimento a calciatori “(…) tesserati come <<giovani>>, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro (…)”, mentre nel caso di specie, al tempo del tesseramento con vincolo annuale, la società era di puro settore giovanile: ad avviso del Collegio, “Il fatto che, successivamente, la stessa società si sia affiliata alla LND non può avere rilevanza ai fini che interessano in questa sede, giacché la nuova norma, che pur estende l’arco temporale di riferimento a cinque anni, restringe in modo sostanziale l’ambito di applicazione del premio di preparazione, avendo riguardo unicamente ai tesseramenti presso società di Lega Nazionale Dilettanti e di Lega Pro. Elemento rilevante ai fini del diritto alla percezione del premio di preparazione non è, pertanto, l’affiliazione in sé considerata ad una delle Leghe indicate, quanto piuttosto il fatto che il tesseramento con vincolo annuale abbia avuto luogo presso una società affiliata ad una delle Leghe di cui sopra”.
Il principio di diritto che può dunque individuarsi è quello per cui il tesseramento annuale intercorso prima della s.s. 2019/2020, per poter rilevare ai fini del diritto al Premio di preparazione, deve essere intercorso con società che a quel tempo erano associate a LND o Lega Pro, a nulla rilevando l’associazione intervenuta in un momento successivo a quello del tesseramento annuale.
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