VIOLAZIONE PARZIALE E INDEROGABILITÀ DELLA PENA EDITTALE MINIMA Nota a Corte Federale d’Appello, SS.UU., n. 73 del 01.04.2022

Le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello, nell’ambito di un giudizio di reclamo avverso una decisione del Tribunale Federale Nazionale che aveva irrogato due punti di penalizzazione per mancato pagamento, entro il termine del 18 ottobre 2021, degli emolumenti relativi alla mensilità di agosto 2021 e degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2021 ad alcuni i tesserati, hanno fissato un principio significativo in riguardo alla composizione del quadro sanzionatorio sia circa il quantum sia circa la configurazione di distinte fattispecie.
Dal punto di vista fattuale, la società interessata, alla data del 18 ottobre 2021 (data di scadenza dell’obbligo di pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il primo bimestre [luglio e agosto] e per quelli precedenti ove non assolti prima), non aveva ancora corrisposto ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori:
– la mensilità di agosto 2021 del bimestre considerato (appunto luglio e agosto);
– la mensilità di giugno 2021 nei confronti solo di alcuni dei tesserati, adempimento per il quale l’originaria scadenza era il 2 agosto 2021, con conseguente sanzione già irrogata nella misura di 2 punti di penalizzazione.
Il tema giuridico deriva dalla formulazione di cui all’art. 33 (rubricato “Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di fine carriera”) co. 3 CGS, ai sensi del quale “Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio – 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; (…)”.
In particolare si dibatte se:
– si tratti di una fattispecie disciplinare unitaria (mancato pagamento degli emolumenti relativi al primo bimestre e di quelli precedenti, ove non assolti prima);
– si tratti di una duplice fattispecie disciplinare (mancato pagamento degli emolumenti del primo bimestre e permanenza dell’omesso pagamento degli emolumenti dei bimestri precedenti).
A seconda che si aderisca all’una o all’altra opzione conseguono effetti diversi circa l’entità della sanzione irrogabile: nel primo caso anche la sanzione sarà “unitaria” (almeno due punti di penalizzazione), nel secondo caso la sanzione sarà commisurata all’accertamento di due distinte violazioni, e dunque sarà “duplicata”.
La CFA ritiene anzitutto di confermare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la permanenza, al momento della scadenza del termine per il pagamento di un determinato bimestre, del mancato pagamento degli emolumenti relativi a bimestri precedenti, configura due fatti autonomi e diversi (CGF, n. 287 /2010-2011; nello stesso senso, ex multis, CFA, n. 10/ 2018-2019 e n. 114/ 2018-2019): ne deriva dunque l’insussistenza di alcuna violazione del ne bis idem in relazione al fatto che per il mancato pagamento degli emolumenti del bimestre precedente la società era stata già sanzionata.
La CFA osserva poi che, sotto il profilo sistematico, a fronte della misura minima edittale (almeno due punti di penalizzazione), prevista in ossequio alla necessaria garanzia della regolarità della competizione, al giudice non può essere consentito scendere al di sotto del minimo in parola.
Tuttavia, osserva la CFA, “affinché la sanzione prevista dalla norma in esame sia effettivamente adeguata, ragionevole e proporzionata, le fattispecie astratte ivi previste (…) debbano essere tutte compiutamente e interamente realizzate: è questa infatti la condicio facti che impedisce al giudice l’esercizio del potere/dovere di modulare la sanzione astratta per adeguarla alla fattispecie concreta e che giustifica sul piano teorico e sistematico l’obbligo imposto al giudice di irrogare una sanzione non inferiore al minimo edittale”.
Deve dunque sottolinearsi come la CFA sancisca il principio per cui, al fine di applicare la sanzione nella sua misura edittale minima in forma piena, “non può in altri termini prescindere dall’effettiva compiuta ed integrale violazione della fattispecie astratta nella sua completa materialità”: in applicazione di tale principio, se è vero che la società si è resa responsabile della violazione delle due fattispecie autonome (mancato pagamento alla scadenza del 18 ottobre 2021 del primo bimestre e permanenza a quella stessa data del mancato pagamento degli emolumenti relativi al mese di giugno del precedente bimestre), viene tuttavia rilevato che le violazioni in parola “non sono state totali e complete, ma obiettivamente parziali”, col che, essendosi in presenza di una violazione solo parziale delle due fattispecie (pur distinte ed autonome) previste dalla norma, “la irrogazione di due punti di penalizzazione risulta congrua e proporzionata e non viola il principio della inderogabilità della pena edittale minima”.
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