IL NUOVO REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI FIGC: QUALI MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PORTATA DAL CU 125 DEL 4 DICEMBRE 2020

Alla luce delle modifiche intervenute col Regolamento CONI Agenti Sportivi pubblicato il 20 luglio 2021, integrate dalla circolare attuativa approvata con deliberazione n. 384 della Giunta Nazionale del CONI in data 18 novembre 2021, la FIGC ha adeguato il proprio Regolamento nella versione portata dal CU 125 del 4 dicembre 2020, col Regolamento Agenti Sportivi che costituisce l’Allegato A del CU 156 del 1° febbraio 2022.
Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)
Al comma 2 lett. ii) si modifica la precedente formulazione eliminando il riferimento a “società sportive affiliate alla FIGC”, che viene sostituito dal più generico riferimento a “altre società sportive”, con ciò sancendo che l’intermediazione volta al trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti costituisce attività che richiede l’iscrizione al Registro federale a prescindere dal fatto che la società di destinazione sia o meno affiliata alla FIGC.
Art. 3 (Il Registro federale degli agenti sportivi)
Al comma 1, si inserisce la lett. c), coerentemente alla lett. i) art. 3 Regolamento Agenti Sportivi CONI, elencando tra le sezioni anche quella “dei soggetti sottoposti a provvedimento di annotazione, secondo quanto stabilito dall’art. 21, comma 7 del presente Regolamento”.
Alla lett. e) si specifica, coerentemente alla lett. d) art. 3 Regolamento Agenti Sportivi CONI, che dall’elenco degli agenti sportivi che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile va escluso quello della censura.
Alla lett. i) si riproduce con modifiche la formulazione della previgente lett. e), coerentemente alla lett. e) art. 3 Regolamento Agenti Sportivi CONI: mentre sulla base della previsione previgente, l’elenco ivi citato doveva riportare le “società di cui almeno un socio sia agente sportivo, con l’indicazione di tutti i soci, anche se non agenti sportivi”, la nuova formulazione fa riferimento alle “società di cui almeno il socio e legale rappresentante sia agente sportivo, con l’indicazione dei soli soci agenti sportivi”.
Al comma 2 lett. a) si specifica che sezioni ed elenchi debbano indicare, oltre a nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza dell’iscritto, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici, anche il genere [coerentemente all’art. 3 co. 2 lett. a) Regolamento Agenti Sportivi CONI].
Si accorpano poi le previgenti lett. c) e d) nella nuova lett. d), anche qui specificando la necessità di indicare, insieme agli altri riferimenti, anche il genere del legale rappresentante “nel caso di attività organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali” [coerentemente all’art. 3 co. 2 lett. e) Regolamento Agenti Sportivi CONI].
Art. 4 (Requisiti soggettivi per l’iscrizione al Registro federale)
Al comma 1 lett. p), con riguardo alla polizza assicurativa, si precisa che essa debba coprire la “responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione nel territorio italiano”, e che la durata debba essere parametrata ad un intero anno ovvero ai mesi residui dell’anno solare di iscrizione per l’ipotesi che essa avvenga in corso d’anno: trattasi di ipotesi evidentemente riferita alle nuove iscrizioni, per cui gli agenti che operano un mero rinnovo dovranno sempre stipulare copertura assicurativa dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo. La modifica è coerente con l’art. 4 co. 3 Regolamento Agenti Sportivi CONI. Analogo riferimento viene inserito all’art. 5 co. 3 lett. b) e all’art. 6 co. 3 lett. b). Permane la necessità di addivenire alla stipula con compagnia avente sede legale in Italia o in altro Stato UE.
Alla lett. r) si inserisce poi, tra i requisiti per l’iscrizione al Registro federale, il fatto di “non essere sottoposti a provvedimenti di annotazione secondo quanto stabilito dall’art. 21, comma 7 del presente Regolamento”, coerentemente con l’art. 4 co. 1 lett. o) Regolamento Agenti Sportivi CONI.
Si abroga infine il previgente comma 2, ai sensi del quale “Agli agenti sportivi stabiliti trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente comma 1”, in considerazione della previsione di carattere generale sub art. 2 co. 2, ai sensi della quale “Le disposizioni che fanno riferimento agli agenti sportivi sono applicabili anche agli agenti sportivi stabiliti e agli agenti sportivi domiciliati, in quanto compatibili”.
Art. 6 (Rinnovo annuale dell’iscrizione al Registro federale)
In analogia all’art. 6 co. 4 Regolamento Agenti Sportivi CONI, si introduce al comma 1 il riferimento alla perentorietà del termine ivi previsto, con la specifica per cui decorso tale termine “l’interessato potrà presentare una nuova domanda di iscrizione al Registro federale, (…)”.
Coerentemente alla medesima norma del Regolamento Agenti Sportivi CONI, si specifica poi al comma 4 che “Il rinnovo dell’iscrizione ha validità per l’anno solare con decorrenza dal 1° gennaio successivo”.
Coerentemente all’art. 6 co. 5 Regolamento Agenti Sportivi CONI, si modifica il previgente comma 5 sancendo che con l’istanza di rinnovo, l’agente sportivo non può più limitarsi a confermare la veridicità e la permanenza di tutte le dichiarazioni rese all’atto della prima iscrizione, bensì “è tenuto a rendere nuovamente le dichiarazioni già rese all’atto della prima iscrizione al Registro federale”.
Si abroga infine il previgente comma 6, ai sensi del quale “Agli agenti sportivi domiciliati trovano applicazione le disposizioni di cui presente articolo, in quanto compatibili”, anche qui in considerazione della già richiamata previsione di carattere generale sub art. 2 co. 2.
Art. 7 (Cancellazione dal Registro federale)
Al comma 1 lett. c) si inserisce tra le cause di cancellazione dal Registro federale la “richiesta dell’interessato”, coerentemente all’art. 7 co. 1 lett. c) Regolamento Agenti Sportivi CONI, facoltà già comunque codificata dal comma 2, che, nel divenire comma 3, viene modificato con il richiamo alla nuova lett. c) predetta. Si inserisce infatti una nuova previsione al comma 2, in forza della quale “Nell’ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. a) [mancato rinnovo dell’iscrizione al Registro federale, ndr], l’iscrizione al Registro federale ha validità sino al termine dell’anno solare in corso”.
Ai sensi del nuovo comma 4, “Prima di assumere il provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma 1, lett. b) [venir meno dei presupposti richiesti dalla FIGC], d) [venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui all’art. 4 o di una delle condizioni di cui all’art. 19 co. 2], e) [violazione dell’obbligo di aggiornamento], f) [sopravvenienza di una causa di incompatibilità], la Commissione Federale Agenti Sportivi invia all’agente sportivo, una comunicazione contenente l’indicazione del termine perentorio di quindici giorni entro il quale l’agente sportivo può fornire chiarimenti o provare la regolarità della propria posizione”. La modifica è coerente con l’art. 7 co. 2 Regolamento Agenti Sportivi CONI.
Coerentemente all’art. 7 co. 4 Regolamento Agenti Sportivi CONI (che viene anche richiamato per la disciplina dell’aspetto procedurale) si introduce poi il nuovo comma 7, ai sensi del quale “Avverso il provvedimento di cancellazione disposto dalla Commissione Federale Agenti Sportivi, per i casi previsti dal precedente comma 1, lett. b), d), e), f), è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Il ricorso deve essere proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport – via posta elettronica certificata all’indirizzo indicato sul sito istituzionale del CONI – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione. La copia del ricorso deve essere trasmessa, a cura del ricorrente, alla Commissione Federale Agenti Sportivi. Il procedimento a seguito della cancellazione è disciplinato dall’art. 7, comma 4 del Regolamento CONI Agenti Sportivi”.
Si specifica infine nel nuovo comma 8 che nell’ipotesi di cancellazione per violazione dell’obbligo di aggiornamento, “l’agente sportivo non potrà presentare per l’anno solare in cui è disposta la cancellazione una nuova domanda di iscrizione”, specifica non prevista dall’art. 7 co. 5 Regolamento Agenti Sportivi CONI ma evidentemente doverosa dal punto di vista sistematico.
Si abroga infine il previgente comma 6, ai sensi del quale “Agli agenti sportivi domiciliati trovano applicazione le disposizioni di cui presente articolo, in quanto compatibili”, anche qui in considerazione della già richiamata previsione di carattere generale sub art. 2 co. 2.
Art. 9 (Funzioni e poteri)
Al comma 1 si introduce la nuova lett. r), che colloca tra i compiti della Commissione Federale Agenti Sportivi la pubblicazione nel Registro federale dei provvedimenti di annotazione nell’apposita sezione.
Art. 12 (Requisiti di ammissione alla prova speciale dell’esame di abilitazione nazionale)
Alla lett. d) del comma 1 si precisa che per essere ammesso alla prova speciale dell’esame di abilitazione, il candidato non deve avere riportato condanne, “anche non definitive”, per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio. Tale specifica, non prevista dalla corrispondente previsione in ambito CONI [art. 13 co. 1 lett. d) Regolamento Agenti Sportivi CONI], risulta corretta e doverosa in ottica sistematica in ragione del requisito richiesto per l’iscrizione al Registro federale dall’art. 4 co. 1 lett. d), laddove invece il CONI fissa tale condizione unicamente per l’iscrizione al Registro nazionale e non anche con riguardo all’accesso alla prova generale dell’esame di abilitazione. Tale disallineamento potrebbe condurre all’ipotesi di soggetto che, pur colpito da condanna non definitiva per delitto non colposo nell’ultimo quinquennio, possa ritenere di aver diritto all’accesso alla prova generale dell’esame di abilitazione, trovandosi poi in caso di esito favorevole nell’impossibilità di accedere alla prova speciale del medesimo esame (oltre che poi di iscriversi al Registro nazionale, ipotesi in ogni caso puramente teorica data la “fase intermedia” in ambito federale, dove come detto già vige l’esclusione di soggetti ricadenti nella suddetta situazione).
Art. 14 (Obbligo di aggiornamento)
Al comma 1, si sostituisce il previgente monte ore in numero di 20, col nuovo riferimento a 10 ore, mantenendo la possibilità che la frequenza dei corsi di aggiornamento possa avvenire in modalità e-learning.
Art. 15 (Doveri degli agenti sportivi)
Al comma 2 si integrano i principi ai quali gli agenti sportivi devono conformare la propria attività con quelli di decoro e leale concorrenza, coerentemente all’art. 17 co. 2 Regolamento Agenti Sportivi CONI.
Art. 16 (Incompatibilità e conflitto di interessi)
Il nuovo comma 4 costituisce mera trasposizione grafica della previsione già collocata in calce alla lett. d) del comma 3 che precede: trattasi di doverosa modifica in ottica sistematica al fine di riferire la previsione in parola a tutte le fattispecie elencate dal comma 3 e non unicamente a quella fissata dalla lett. d) citata. Si era già infatti avuto modo di osservare che, nonostante fosse riportata in calce alla sola lett. d) del comma 3 dell’art. 16, la previsione per cui “La situazione di incompatibilità viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuno dei rapporti di cui al presente articolo. Per i calciatori, la situazione di incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l’attività agonistica” era da intendersi riferita a tutte le condizioni richiamate dalle lettere precedenti.
Al comma 7 si inserisce la specifica per cui sono “fatte salve le finalità di cui all’art. 1, comma 2, del presente Regolamento” (ovvero come noto l’attività svolta ai fini “i) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC; ii) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso altre società sportive; iii) del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC”), ai fini del configurarsi di una ipotesi di conflitto di interessi rappresentata dalla “situazione in cui l’agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel futuro trasferimento di un calciatore e/o di un interesse a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale, in relazione al futuro trasferimento di un calciatore”. Sul punto occorre ricordare come la previgente versione del Regolamento Agenti Sportivi FIGC aveva rettificato la non felice la formulazione dell’art. 16 co. 5 del Regolamento CONI nel momento in cui, ancora oggi, prevede come “derogatoria” al ricorrere di un’ipotesi di conflitto di interessi quella prevista dall’art. 21 co. 2 lett. d) dello stesso Regolamento (“Tuttavia, dopo la conclusione del suo contratto con una società, l’assistito può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società fruitrice a pagare direttamente l’agente sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel contratto”), disciplinando così semplicemente l’ipotesi in cui, dopo lo svolgimento dell’attività, il calciatore fornisca il proprio assenso a che la società corrisponda per suo conto il corrispettivo all’agente: è evidente che tale fattispecie non ha alcuna attinenza col venir meno di un’ipotesi di conflitto di interessi, per cui correttamente il Regolamento FIGC del 4 dicembre 2020 non riportava l’incipit in commento. Fermo che la norma FIGC richiamata, al pari della già commentata norma CONI, determina ancora oggi semplicemente il permanere del divieto alla pattuizione di una percentuale sulla futura vendita quale modalità remunerativa per i servizi prestati dall’agente sportivo, ma non impedisce in alcun modo il conferimento a quest’ultimo da parte della società di un c.d. “mandato a vendere” (del quale costituisce oggetto contrattuale “l’immediato” trasferimento del calciatore e non il “futuro”), pare doversi leggere la specifica apportata all’attuale comma 7 come conferma di quest’ultimo aspetto.
Art. 19 Modalità di organizzazione dell’attività
Al comma 2 viene abrogata la previgente lett. a), la quale prevedeva tra le condizioni per l’organizzazione dell’attività in forma societaria il fatto che la sede della società dovesse essere ubicata nel territorio dell’Unione Europea.
Alla lett. c) si specifica che la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ad agenti sportivi che siano non solo abilitati ma anche iscritti alle relative sezioni del Registro federale, e alla successiva lett. d) si precisa specularmente che ai soggetti non iscritti in tale Registro non potranno essere conferiti poteri di rappresentanza o di gestione, “salvo quelli necessari ai soli fini amministrativi”, fermo in ogni caso che “essi non possono comunque svolgere attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell’agente sportivo”.
Alla lett. f) si introduce una significativa modifica sancendo che il divieto di possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale è da intendersi riferito ai soli soci agenti sportivi.
Al comma 3 si introducono due novità: la prima riguarda la copia della visura camerale della società, che dovrà essere aggiornata a trenta giorni, e la seconda riguarda gli enti di diritto straniero, per il quali la visura camerale potrà essere sostituita da documentazione equipollente ma non più da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Art. 20 (Disciplina)
Tale norma muta la propria rubrica da “Regime sanzionatorio” a “Disciplina”, e viene interamente sostituito da una previsione di mero rimando al Regolamento Disciplinare adottato dalla FIGC come Allegato B al CU 156 del 1° febbraio 2022.
Art. 21 (I contratti di mandato degli agenti sportivi)
Occorre ricordare come già il Regolamento Agenti Sportivi FIGC del 4 dicembre 2020 avesse introdotto al comma 7 una significativa novità (già portata dall’art. 21 co. 6 Regolamento Agenti Sportivi CONI), laddove aveva previsto che “Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall’art. 348 cod. pen., il contratto di mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale presso la federazione sportiva nazionale professionistica di riferimento è nullo”. Ferma l’incontestabile circostanza per cui non è possibile svolgere l’attività propria dell’agente sportivo per i soggetti titolari di “competenze professionali riconosciute per legge” in assenza di iscrizione nel Registro nazionale (vedasi avvocati e commercialisti), la quale non può che conseguire al superamento della prova abilitativa, la nuova formulazione della previsione in commento va altresì a specificare che “Chi ha svolto attività di agente sportivo senza essere iscritto nel Registro federale e/o nel Registro nazionale, anche a seguito di cancellazione, è soggetto alla annotazione, che consiste nella iscrizione in apposita sezione del Registro federale e del Registro nazionale per un periodo di tempo da un mese a due anni del nominativo e dei dati del soggetto che ha svolto attività di agente sportivo senza essere iscritto nel Registro federale e/o nel Registro nazionale. L’annotazione costituisce per tutto il tempo della sua durata causa di incompatibilità alla iscrizione nel Registro federale nonché nel Registro nazionale, oltre a costituire causa di inibizione per il medesimo periodo allo svolgimento di attività sportive secondo quanto previsto nei Regolamenti della FIGC. (…)”.
Il nuovo comma 21 specifica che “L’agente sportivo deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione del mandato, gli estremi della propria polizza assicurativa di cui all’art. 4, comma 1, lett. p) del presente Regolamento”.
Art. 22 (Istituto della domiciliazione)
Il nuovo comma 4 stabilisce che “L’iscrizione dell’agente sportivo domiciliato, nell’elenco di cui all’art. 3, comma 1, lett. f), ha validità per l’anno solare e in corrispondenza a quella del domiciliatario nel Registro federale e per essa trova applicazione l’istituto del rinnovo”.
Art. 23 (Norme transitorie)
La norma in commento disciplina unicamente l’ipotesi dei mandati conferiti ad agenti sportivi privi di titolo unionale equipollente iscritti al Registro nazionale prima dell’entrata in vigore del Regolamento CONI vigente al tempo (ovvero, come specificato oggi al comma 1, il “Regolamento CONI Agenti Sportivi di cui alla deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 127 del 14 maggio 2020”), i quali conservano efficacia sino alla loro naturale scadenza e comunque per un periodo massimo di due anni, non più però dal loro deposito bensì dalla loro sottoscrizione, purchè depositati presso la CFAS alla data di entrata in vigore del predetto Regolamento CONI.
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