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IL NUOVO REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI CONI PUBBLICATO L’11 FEBBRAIO 2022: QUALI MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PREVIGENTE

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Con delibera della Giunta Nazionale n. 385 del 18 novembre 2021, come approvato in data 10 febbraio dal Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 1 L. 138/1992, il CONI ha emanato un nuovo Regolamento Agenti Sportivi, che va a sostituire la versione sinora vigente resa nota con documento riportante data di pubblicazione 20 luglio 2021.

Art. 2 (Definizioni)

Al comma 1 lett. g) si va a modificare la definizione di “agente sportivo domiciliato”: mentre nella formulazione previgente quest’ultimo era “il soggetto abilitato a operare in Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, che non abbia superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2, ovvero il soggetto abilitato a operare in uno Stato non membro dell’Unione europea, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2”, oggi viene introdotto il seguente riferimento “il soggetto residente da almeno un anno in uno Stato diverso dall’Italia (da San Marino e dalla Città del Vaticano) ed abilitato da almeno un anno ad operare quale agente sportivo dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato, nel cui Registro risulti regolarmente iscritto, ovvero dalla Federazione internazionale di riferimento, avendo ricevuto ed effettivamente eseguito almeno due mandati nel corso dell’ultimo anno”.

Viene poi abrogato il comma 2, ai sensi del quale “Le disposizioni che fanno riferimento agli agenti sportivi sono applicabili anche agli agenti sportivi stabiliti e agli agenti sportivi domiciliati, in quanto compatibili”, che tuttavia viene ricollocato all’art. 25 co. 8.

Art. 3 (Registro nazionale degli agenti sportivi)

Al comma 1 lett. f) si integra il previgente riferimento all’elenco degli agenti sportivi domiciliati con la specifica “e delle persone giuridiche attraverso cui è eventualmente organizzata l’attività ai sensi dell’art. 19”.

Art. 13 (Requisiti di ammissione alla prova generale dell’esame di abilitazione nazionale)

Alla lett. d) del comma 1 si precisa che per essere ammesso alla prova generale dell’esame di abilitazione, il candidato non deve avere riportato condanne, “anche non definitive”, per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio. Tale specifica risulta corretta e doverosa in ottica sistematica in ragione del requisito richiesto per l’iscrizione al Registro nazionale dall’art. 4 co. 1 lett. d), mentre prima tale condizione veniva fissata unicamente per l’iscrizione al Registro nazionale e non anche con riguardo all’accesso alla prova generale dell’esame di abilitazione. Tale disallineamento avrebbe potuto condurre all’ipotesi di soggetto che, pur colpito da condanna non definitiva per delitto non colposo nell’ultimo quinquennio, potesse ritenere di aver diritto all’accesso alla prova generale dell’esame di abilitazione, trovandosi poi in caso di esito favorevole nell’impossibilità di accedere alla prova speciale del medesimo esame (oltre che poi di iscriversi al Registro nazionale, ipotesi in ogni caso puramente teorica data la “fase intermedia” in ambito federale, dove già vige l’esclusione di soggetti ricadenti nella suddetta situazione).

Art. 21 (I contratti degli agenti sportivi)

Al comma 10 si prevede oggi che “La disciplina prevista nel presente articolo trova applicazione anche con riguardo agli agenti sportivi di cui all’art.23 che segue”, che viene ad essere rubricato “Istituto della domiciliazione”, mentre il comma 11 viene abrogato.

Le previgenti formulazioni così recitavano:

10. La disciplina prevista nel presente articolo trova applicazione anche con riguardo agli agenti sportivi che comprovino:

  1. a) di avere conseguito un titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative;
  2. b) di essere regolarmente iscritti in un Registro della federazione sportiva nazionale di altro Paese, ovvero della Federazione internazionale di riferimento, ovvero di altro Paese;
  3. c) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m).
  4. Prima della sottoscrizione di uno dei contratti di cui all’art. 1, comma 2, del presente Regolamento, gli agenti sportivi di cui al precedente comma 10 hanno l’obbligo, pena la nullità del contratto di mandato di cui al presente articolo, di eleggere domicilio presso un agente sportivo iscritto nelle sezioni di cui all’art.3 comma 1, lettere a) e b), che è tenuto ad operare secondo le istruzioni del domiciliante”.

Trovava dunque qui sede parte della disciplina riferita alla domiciliazione, che trovava poi completamento nel successivo art. 23, rubricato appunto “Norme transitorie e istituto della domiciliazione”, oggi interamente rivisitato come segue.

Art. 23 (Istituto della domiciliazione)

Previa modifica della stessa rubrica, il CONI passa dunque a disciplinare in unico articolo l’istituto della domiciliazione (come già la FIGC aveva fatto con l’art. 22 Regolamento Agenti Sportivi FIGC). Il nuovo comma 1, innovando sostanzialmente la configurazione dell’agente domiciliato (come anticipato in sede di definizioni sub art. 2 co. 1 lett. g) sancisce infatti che “Può assumere la qualifica di agente sportivo domiciliato e ottenere l’iscrizione nel relativo elenco il soggetto che, contestualmente: (i) sia residente da almeno un anno in uno Stato diverso dall’Italia (da San Marino e dalla Città del Vaticano); (ii) sia abilitato da almeno un anno ad operare quale agente sportivo dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato, nel cui Registro risulta regolarmente iscritto, ovvero dalla Federazione internazionale di riferimento; (iii) nel corso dell’ultimo anno, abbia ricevuto e effettivamente eseguito almeno due mandati; fatti salvi i poteri di verifica della Commissione CONI agenti sportivi di cui al comma 5”. Il previgente comma 1 viene ricollocato nell’art. 25 co. 6.

Come evidente, dunque, mentre sulla base del Regolamento previgente, l’agente domiciliato era il soggetto abilitatosi in Stato UE senza prova equipollente (dunque tutti gli Stati UE a parte la Francia), ovvero il soggetto abilitatosi in Stato extra UE, secondo la formulazione odierna può essere domiciliato solo il soggetto che abbia contestualmente i seguenti requisiti, ovvero essere residente da almeno un anno in Stato diverso dall’Italia, da San Marino e dalla Città del Vaticano, essere abilitato presso la Federazione di tale Stato (nel cui Registro deve essere iscritto) o dalla Federazione internazionale di riferimento, e infine aver ricevuto ed effettivamente eseguito nell’ultimo anno almeno due mandati.

Occorre in proposito ricordare che il CONI già in passato aveva introdotto requisiti per la configurazione della domiciliazione, in particolare nella versione approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020 (che era andata a sostituire la versione sino ad allora vigente di cui alla deliberazione n. 1649 del Consiglio Nazionale del 29 ottobre 2019), allorquando, al comma 3 dell’art. 23 si sancì, con riguardo all’istituto della domiciliazione, che a quest’ultima potesse “(…) fare ricorso esclusivamente il domiciliante che sia residente da prima del 1° gennaio 2018 o da almeno 5 anni nel Paese presso il cui elenco federale è registrato (…)”.

Quest’ultima previsione nasceva dalla potestà attribuita al CONI dal Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020 (che era intervenuto sul DPCM del 23 marzo 2018), laddove prevedeva all’art. 12 che “Il Regolamento CONI prevede le condizioni, le modalità e i termini della domiciliazione”, stabilendo tuttavia che quest’ultima potesse estendersi non solo ai soggetti abilitati in paesi extra UE, bensì anche in paesi UE ove la prova abilitativa non fosse considerata equipollente a quella italiana.

Ripercorso questo excursus storico, e riprendendo il tema portato dai nuovi requisiti ex artt. 2 co. 1 lett. g) e 23 co. 1, occorre evidenziare anche le modifiche apportate al comma 2 dello stesso art. 23. La nuova formulazione prevede infatti anzitutto che, unitamente all’accordo di collaborazione professionale, debbano essere depositati presso la Commissione CONI Agenti Sportivi anche (i) certificato storico di residenza, (ii) documentazione comprovante l’iscrizione da almeno un anno nel Registro della federazione dello Stato di residenza ovvero presso la Federazione internazionale di riferimento, (iii) certificato di inserimento nell’elenco del Registro federale relativo agli agenti sportivi domiciliati rilasciato dalla Federazione. Il previgente comma viene ricollocato nell’art. 25 co. 6.

Si prevede poi “l’obbligo del domiciliatario di incassare i compensi derivanti dai contratti di mandato e, conseguentemente, corrispondere la quota parte dei compensi di spettanza all’agente sportivo domiciliato secondo i termini e le modalità riportate nell’accordo di collaborazione professionale”: la formulazione previgente sul punto faceva invece riferimento a “l’obbligo del domiciliante di pagare i corrispettivi dovuti al domiciliatario, a sua volta tenuto al versamento dei relativi oneri al fisco italiano e della remunerazione al domiciliante secondo i termini e le modalità riportate nell’accordo di collaborazione professionale”.

Ferma la responsabilità del domiciliatario anche per i contegni del domiciliante, viene poi abrogato l’obbligo per quest’ultimo “di superare la specifica attività formativa, anche in e-learning”, mentre viene inserito quello “in capo all’agente sportivo domiciliato e al domiciliatario di agire congiuntamente nell’ambito del mandato, fermo restando che quest’ultimo è tenuto ad operare secondo le istruzioni dell’agente sportivo domiciliato”.

Viene poi inserita nel comma 4 la necessità per il domiciliante di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 co. 1 lett. b) [“avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell’esdebitazione”], c) [“essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente”], d) [“non avere riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio”], e) [“non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla L. 401/1989 o per il reato di doping di cui all’art. 586 bis c.p.”], f) [“non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell’ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA”], g) [“non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo”], h) [“non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla federazione sportiva nazionale professionistica presso cui intende operare ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale”], i) [“nel caso di sanzioni pecuniarie riportate nell’ambito dell’ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempienti ad eventuali rateizzazioni”], k) [“essere in possesso del certificato di avvenuta iscrizione nel Registro federale degli agenti sportivi della federazione sportiva nazionale professionistica presso la quale è stata svolta la prova speciale di cui all’art. 16, o in alternativa presso la quale è stato conseguito il titolo abilitativo di cui alla precedente lettera j)”], l) [“non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall’art. 18”], m) [“aver stipulato una polizza di rischio professionale”].

Circa la società attraverso la quale il domiciliante organizza imprenditorialmente la propria attività, si prevede nella nuova formulazione che essa debba risultare nel contratto di collaborazione, ferma come in passato la necessaria ricorrenza delle condizioni di cui all’art.19 co. 2.

Viene poi introdotto ex novo il comma 5, ai sensi del quale “La Commissione CONI Agenti Sportivi si riserva di richiedere al domiciliatario ed all’agente sportivo domiciliato ogni chiarimento e documentazione ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 4. La Commissione CONI agenti sportivi, altresì, si riserva la facoltà di chiedere alla federazione sportiva nazionale professionistica di appartenenza i contratti di mandato depositati con riferimento all’iscrizione nell’elenco domiciliati, al fine di verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento”.

Art. 25 (Norme transitorie e finali)

Previa modifica della rubrica (originariamente riferita alle sole “Norme finali”), vengono introdotti ex novo i commi che seguono:

comma 6 (“Fermo restando, su istanza dell’interessato, il riconoscimento professionale attraverso misure compensative, per gli agenti sportivi iscritti alla sezione agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale entro la data del 14 maggio 2020, e privi di titolo abilitativo unionale equipollente, si applica l’istituto della domiciliazione secondo quanto previsto al precedente art. 23”), in realtà qui meramente trasposto rispetto al previgente art. 23 co. 1;

comma 7 (“I contratti di mandato sottoscritti dai soggetti di cui al precedente alinea, purché depositati presso le federazioni sportive nazionali professionistiche entro la data del 14 maggio 2020, conservano efficacia fino alla loro naturale scadenza e comunque per un periodo massimo di due anni dal loro deposito. Per essi è in ogni caso precluso il rinnovo tacito”), in realtà qui meramente trasposto rispetto al previgente art. 23 co. 2;

comma 8 (“Le disposizioni che fanno riferimento agli agenti sportivi sono applicabili, oltre che agli agenti sportivi stabiliti, anche agli agenti sportivi domiciliati”), in realtà qui meramente trasposto rispetto al previgente art. 2 co. 2 (come anticipato supra).

Art. 26 (Entrata in vigore)

Viene introdotto ex novo il comma 2, ai sensi del quale “Le previsioni regolamentari in tema di domiciliazione di cui al presente Regolamento trovano applicazione con riferimento alle domande presentate a far data dall’entrata in vigore di esso, nonché per i nominativi già iscritti nell’elenco domiciliati con decorrenza dalla scadenza della validità dell’inserimento per l’anno 2021, non oltre il 31.12.21”.