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ANCORA SU FORMA E SOSTANZA DEI REQUISITI DI SOLIDITÀ FINANZIARIA EX ART. 20BIS NOIF – Nota a Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, n. 87 del 21.01.2022

FIGC

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, torna ad occuparsi della prevalenza della sostanza sulla forma nell’ambito del percorso di acquisizione di partecipazioni societarie, dopo il pronunciamento della Corte Federale d’Appello, SS.UU., n. 39 del 06.12.2021, la quale (nell’indagare la conformità dell’attestazione bancaria inerente i requisiti di solidità finanziaria alle prescrizioni regolamentari) aveva concluso che, pur non essendo richieste “formule sacramentali o l’uso esclusivo di formulari o modelli rilasciati dagli organi federali”, non potranno in alcun modo “mai considerarsi equivalenti produzioni documentali del tutto prive dei requisiti minimi per assolvere alla funzione selettiva che si deve ascrivere ad una disciplina quale quella che mira a definire i requisiti di solidità finanziaria di chi intenda acquisire il controllo di società di calcio professionistico”.

Anche nel caso di specie, veniva contestato il deposito di documentazione non conforme alla normativa federale in quanto mancante di alcune attestazioni richiamate dall’art. 20bis co. 3 lett. A1) punti a.i) e a.ii).

Si ricorda in proposito che il comma 3 dell’art. 20bis NOIF (autonomamente rubricato “Requisiti di solidità finanziaria”) prevede che:

A) Gli acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:

A1) la dichiarazione di un istituto di credito che attesti:

a.i) di intrattenere da almeno due anni, con gli acquirenti o con società agli stessi riconducibili, rapporti non classificati a inadempienza probabile (unlikely to pay) o a sofferenza (bad loans) nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Autorità Bancaria Europea;

a.ii) che i medesimi acquirenti o società ad essi riconducibili, nello stesso periodo biennale, non siano stati destinatari presso l’istituto di credito, di azioni esecutive o azioni cautelari a tutela di crediti, per importi superiori al 30% delle disponibilità medie di periodo, individuate tenendo conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile presso la banca e dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa. Qualora il rapporto con l’ultimo istituto di credito decorra da meno di due anni, gli acquirenti devono depositare per il residuo periodo attestazione di analogo contenuto di cui alle lett. ai) e aii) rilasciata da istituto/i precedente/i, integrata da dichiarazione che il rapporto non si sia estinto con saldo passivo;

aiii) il merito creditizio degli acquirenti in relazione all’attività professionale o di impresa dagli stessi svolta;

(…)”.

Nel caso esaminato dalla CFA nella decisione sopra ricordata, a fronte di un documento riportante elementi oggettivamente diversi da quelli richiesti dalla disciplina federale di riferimento, ci si era trovati a dover valutare la sostanziale idoneità o meno del documento medesimo ai fini che interessano: all’esito di tale valutazione, la CFA aveva ritenuto che la documentazione prodotta fosse “non solo oggettivamente differente da quanto prescritto ai sensi dell’art. 20-bis NOIF richiamato, ma anche tale da rendere la stessa non idonea ad assolvere alla funzione per la quale è richiesta”.

Nella vicenda odierna, il TFN ritiene invece di valorizzare in senso favorevole il profilo sostanziale in sede sanzionatoria: si osserva infatti che “Sebbene l’art. 20 bis delle NOIF, nell’attuale formulazione, paia non lasciare alcun margine all’interprete allorquando prevede espressamente una specifica e tassativa procedimentalizzazione degli adempimenti richiesti nella tempistica e un predefinito quadro sanzionatorio, con una portata afflittiva puntualmente comminata dallo stesso art. 20 bis cit., nel caso in esame non vi è motivo di non fare uso (…) delle facoltà conferite dagli artt. 12 e 13 del CGS, attenuando la sanzione prevista dall’art. 32, comma 5 bis, CGS” (in senso conforme CFA, decisione n. 55/2021-2022 e Collegio di Garanzia, decisione n. 56/2018, ove si afferma che “nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori”).

Osserva il TFN come tali principi abbiano già condotto la CFA a sollevare dinanzi al Presidente Federale l’opportunità di un adeguamento normativo che differenzi il trattamento sanzionatorio per il caso in cui l’acquirente di quote societarie, munito di tutti i requisiti richiesti, abbia tardato nel deposito della documentazione rispetto al caso – ritenuto obiettivamente più grave – in cui l’acquirente non possieda i requisiti richiesti per l’acquisizione: in assenza, allo stato, di tale adeguamento, il TFN ritiene che non si possa non tener conto di tale mancata differenziazione laddove, come nel caso di specie, “non si discute di omesso deposito, quanto di documentazione non conforme o parzialmente conforme”, peraltro integrata dalla rinuncia da parte della società acquirente ai finanziamenti sino a quel momento effettuati e dall’annuncio di ulteriori versamenti a garanzia della continuità aziendale.

Alla luce di tali circostanze, nonché dell’asseverazione dell’istituto di credito di riferimento in ordine all’esistenza sul conto del socio acquirente di una significativa liquidità, il TFN ritiene che si siano configurati elementi sufficienti ad escludere con buona probabilità azioni esecutive o cautelari ovvero pendenze in sospeso: in proposito l’organo giudicante osserva come il fatto “che la suddetta asseverazione non sia del tutto conforme alla normativa federale è di palese evidenza”, tuttavia ritenendo che il fine voluto dalla norma sia stato comunque conseguito, potendo anche in questo caso affermarsi che “è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali” (Collegio di garanzia, decisione n. 56/2018). Considerato quanto precede, la sanzione  a carico della società è stata individuata, facendo uso degli artt. 12 e 13 CGS, in un’ammenda in luogo di quella codificata dall’art. 32 co. 5-bis CGS (almeno due punti di penalizzazione).

Per consultare il testo integrale della decisione, clicca qui.