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DIES A QUO, RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ E QUADRO SANZIONATORIO NELL’ATTUALE IMPIANTO DELL’ART. 20BIS NOIF – Nota a Corte Federale d’Appello, SS.UU., n. 55 del 03.01.2022

FIGC

La Corte Federale d’Appello, a Sezioni Unite, si è occupata di una serie di questioni inerenti il percorso di acquisizione di partecipazioni societarie disciplinato dall’art. 20bis NOIF.

In particolare sono stati esaminati i seguenti aspetti:

(i) il dies a quo ai fini del deposito della documentazione nel termine prescritto dall’art. 20bis co. 4 NOIF [“La documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. (…) Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva. (…)”];

(ii) la responsabilità del vertice della società per l’ottemperanza da parte dell’acquirente alle prescrizioni portate dall’art. 20bis NOIF;

(iii) la predefinizione del quadro sanzionatorio come disciplinato dall’art. 20bis NOIF.

Circa il punto (i) predetto, la CFA osserva anzitutto come l’impianto normativo vigente sia di recente introduzione per effetto del CU 221 del 26 aprile 2021, nelle cui premesse si legge “- considerato che tempi più contingentati, nonché una disciplina ancora più chiara e definita in termini di prescrizioni e di sanzioni nell’ipotesi di inosservanza delle norme, consentano alle società interessate dalle suddette acquisizioni di approntare anticipatamente e responsabilmente gli adempimenti richiesti”. Afferma poi di aderire all’impostazione già adottata nella decisione n.43/CFA-2021- 2022, “laddove è stato precisato che il termine di quindici giorni decorre dal momento dell’efficacia tra le parti del trasferimento di quote societarie, ossia dalla data dell’atto consensuale di cessione”, e non dunque dal termine ultimo di registrazione dell’atto, attesa la rilevanza dell’efficacia costitutiva con il deposito presso il Registro delle imprese dell’atto di trasferimento di una quota sociale, come sostenevano i reclamanti. In proposito viene altresì richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, nel caso di cessione di quote di s.r.l., in forza del principio di libertà delle forme, la cessione è valida ed efficace nei rapporti tra le parti in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, laddove l’art. 2470 c.c. regola la forma del trasferimento perché sia opponibile alla società: tale norma infatti, prosegue la CFA, non riguarda il dispiegamento dell’efficacia tra le parti del trasferimento di quote di s.r.l., in quanto tale rapporto è regolato dal suddetto principio di libertà delle forme, dal quale consegue che il momento traslativo della proprietà delle quote si perfeziona, semplicemente, una volta che sia raggiunto il consenso delle parti rispetto appunto al negozio traslativo. L’orientamento in parola (cfr. Cass. Civ. Sez I, n. 23203/2013; Cass. Civ. Sez. I, n. 5407/2014; Cass. Civile, Sez. I, n. 25626/2017; Cass. Civ. Sez. I, n. 29902/2019) è stato pienamente condiviso anche dalla CFA stessa nella decisione a Sezioni Unite n. 80/2019-2020. Ecco dunque che, per tornare al tema sub (i) che precede, poiché “la cessione è valida ed efficace in forza del semplice consenso manifestato dalle parti, da quel momento decorre il dies a quo per il computo del termine previsto dall’art. 20-bis, comma 4, delle N.O.I.F.”.

Circa il punto (ii) predetto, la CFA ritiene che la responsabilità della società delle cui partecipazioni si tratta deve intendersi come “propria”, “essendo la società specificamente destinataria della tassativa sanzione prevista dalla normativa federale, con assorbimento in essa della responsabilità diretta e di quella oggettiva”, e che debba ascriversi ai vertici del sodalizio societario la violazione dell’art. 4 CGS in quanto integrante “la clausola generale corrispondente al canone di correttezza di cui all’art. 1175 cod. civ., che non esaurisce la sua rilevanza nel sistema dei rapporti privati e per la sua portata precettiva può essere ricondotto ogni comportamento di omessa vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata (art. 1176, c. 2, c.c.; art. 2392 c.c.) che gravano sui vertici delle società sportive”. A quest’ultimo proposito, ad avviso della CFA, se è vero che gli acquirenti e l’ente delle cui partecipazioni si tratta “sono i precipui destinatari del precetto, non può escludersi la concorrente responsabilità del vertice della società, che trova origine nella generale cornice dell’art. 4 C.G.S. Prevedendo il disposto di un generale obbligo di lealtà, correttezza e probità, nello stesso può essere sussunta ogni condotta di omessa vigilanza”. Richiama in proposito un consolidato indirizzo del Collegio di Garanzia dello Sport, in base al quale gli obblighi in parola incarnano l’essenza stessa dell’ordinamento sportivo, col chè “l’assenza di una loro esaustiva definizione non impedisce di considerarne la giuridica rilevanza (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 1° luglio 2016, n. 7)”.

Circa il punto (iii) predetto, la CFA, premettendo di condividere l’impostazione di fondo in base alla quale l’attuale formulazione dell’art. 20bis NOIF non lascia “alcun margine all’interprete allorquando prevede espressamente una specifica e tassativa procedimentalizzazione degli adempimenti richiesti nella tempistica e un predefinito quadro sanzionatorio con una portata afflittiva puntualmente comminata dallo stesso art. 20 bis”, fa tuttavia attuazione nl caso di specie delle facoltà ex artt. 12 e 13 CGS in termini di attenuazione delle sanzioni inflitte in primo grado, sul presupposto che “nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori”, come statuito dal Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione n. 56/2018.

In chiusura la CFA osserva come

Da ultimo la CFA richiama il proprio recente orientamento (cfr. decisione n.0043/CFA-2021- 2022), secondo cui “potrebbe apparire non in linea con i principi di proporzionalità e di gradualità della sanzione l’attuale formulazione dell’art. 20-bis, comma 4, delle NOIF, in correlazione con l’art. 32, comma 5-bis del Codice della giustizia sportiva, laddove il legislatore federale non ha previsto un trattamento sanzionatorio differenziato per il caso in cui l’acquirente di quote societarie, munito di tutti i requisiti richiesti, abbia tardato nel deposito della documentazione rispetto al caso – obiettivamente più grave – in cui l’acquirente non possieda i requisiti richiesti per l’acquisizione”.

Per consultare il testo integrale della decisione, clicca qui.