ERRORE TECNICO VS INTERPRETAZIONE DEL FATTO DI GIOCO Nota a Corte Sportiva d’Appello, n. 131 del 30.12.2021

La Corte Sportiva d’Appello si è occupata dell’impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti che aveva disposto la ripetizione della gara in considerazione dell’errore dell’arbitro integrante la violazione di due regole del giuoco del calcio, ovvero (i) non sussiste infrazione di fuorigioco su calcio di rinvio e (ii) non è possibile da parte del direttore di gara cambiare una decisione relativa ad una ripresa di giuoco una volta che il giuoco sia stato effettivamente ripreso, anche se si rende conto che tale decisione è errata, sul presupposto dunque che “Tali due violazioni non potevano comportare una mera interpretazione e valutazione di un fatto di giuoco, bensì integravano un vero e proprio errore tecnico, per violazione e mancata applicazione di due norme del Regolamento del giuoco del calcio dovute a non conoscenza o dimenticanza”.
La CSA ha ritenuto ricorrere nel caso in esame un vero e proprio “errore tecnico”, il quale “effettivamente ricorre quando l’Arbitro non applica il regolamento, dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza. Caso, questo, che nulla ha a che fare con quello dell’erronea valutazione di una delle tante azioni di gioco da parte del direttore di gara”.
In particolare, la CSA ha rilevato la violazione delle seguenti regole del Regolamento del Giuoco del Calcio:
– regola n. 11 (Fuorigioco), punto 3 (Non infrazione), secondo cui “Non vi è infrazione di fuorigioco se un calciatore riceve il pallone direttamente da: un calcio di rinvio“: l’arbitro aveva interrotto il gioco per una posizione di fuorigioco nonostante il pallone provenisse proprio da un calcio di rinvio;
– regola n. 6 (Gli altri ufficiali di gara), Guida pratica AIA punto 5, secondo cui il guardalinee “Dovrà tempestivamente attirare la sua attenzione [dell’Arbitro] alzando e sventolando la bandierina. L’arbitro, rilevata la segnalazione, interromperà il gioco e, dopo aver interpellato l’assistente, adotterà i provvedimenti del caso riprendendo il gioco di conseguenza”: l’arbitro aveva consentito di portare a termine l’azione successiva al predetto calcio di punizione, nonostante nello stesso frangente il guardalinee avesse alzato la bandierina per richiamare la sua attenzione, mantenendola alzata per l’intera durata dell’azione;
– regola n. 5 (L’Arbitro), punto 2 (Decisioni dell’Arbitro), secondo cui “Le decisioni dell’arbitro su fatti relativi al gioco, compreso se una rete è stata segnata o no ed il risultato della gara, sono inappellabili. L’arbitro non può cambiare una decisione relativa ad una ripresa di gioco, se si rende conto che è errata o su indicazione di un altro ufficiale di gara, qualora il gioco sia stato ripreso“: l’arbitro era tornato indietro, dopo diversi minuti, sulla propria precedente decisione, quella relativa al fuorigioco sanzionato ancorché inesistente, per l’effetto annullando o comunque non convalidando la rete del pareggio nel frattempo segnata all’esito della ripresa di gioco;
– regola n. 8 (L’inizio e la ripresa del gioco), punto 2 (Rimessa dell’Arbitro – Procedura), secondo cui “l’arbitro lascia cadere il pallone a terra per un calciatore della squadra che per ultima ha toccato il pallone nel punto in cui questo è stato toccato per ultimo da un calciatore”: l’arbitro aveva assegnato il pallone alla squadra alla quale aveva annullato la rete segnata all’esito di un’azione originata da un’infrazione che a termine di regolamento non era sussistente, motivo per il quale l’ultima squadra che aveva avuto il possesso del pallone in azione regolare era da considerarsi l’altra squadra nel momento in cui il portiere aveva calciato il rinvio.
Ecco dunque che nel caso di specie, ad avviso della CSA, “l’Arbitro, in buona sostanza, ha dimostrato di non conoscere perfettamente il Regolamento o, comunque, di non averlo applicato correttamente nel caso di specie ed in relazione alle specifiche circostanze sopra descritte. Va invece escluso che le – erronee – determinazioni dallo stesso assunte siano il frutto della semplice valutazione di azioni di giuoco, avendo egli violato, assumendole, precise disposizioni che regolano in modo chiaro le situazioni di gioco sopra esaminate e, di fatto, adottando decisioni radicalmente contrarie (nei casi disciplinati dalle regole n. 5 e n. 11) o non conformi (nei casi disciplinati dalle regole n. 6 e n. 8) alle enumerate regole del Regolamento del Gioco del Calcio, in relazione alle quali nessun margine di discrezionalità o opinabilità residuava in capo all’Arbitro”.
La CSA ha altresì ritenuto che nel caso di specie i plurimi errori dell’arbitro abbiano altresì inciso sul regolare svolgimento della gara nel senso previsto dall’art. 10 co. 5 CGS, ai sensi del quale “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono:
a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara;
c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare;
d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione”
In definitiva, ove si tratti di violazioni riferite a precise disposizioni normative che disciplinano in maniera chiara determinate situazioni di gioco, rispetto alle quali non sussiste alcun margine di discrezionalità/interpretabilità da parte dell’arbitro in ordine al fatto di gioco, deve considerarsi integrato il c.d. “errore tecnico” per violazione e mancata applicazione di norme del Regolamento del Giuoco del Calcio dovute a non conoscenza o dimenticanza, non potendosi trattare semplicemente di interpretazione di un’azione di gioco da parte dell’arbitro (circostanza quest’ultima che non legittimerebbe la ripetizione della gara).
Per consultare il testo integrale della decisione, clicca qui.