FORMA E SOSTANZA DEI REQUISITI DI SOLIDITÀ FINANZIARIA EX ART. 20BIS NOIF Nota a Corte Federale d’Appello, SS.UU., n. 39 del 06.12.2021

La Corte Federale d’Appello, a Sezioni Unite, si è occupata della conformità dell’attestazione bancaria, da depositarsi da parte dell’acquirente nell’ambito del percorso di acquisizione di partecipazioni societarie, inerente i requisiti di solidità finanziaria in maniera conforme alle prescrizioni normative in materia: nel caso di specie, veniva contestata una attestazione bancaria non conforme alle prescrizioni regolamentari, circostanza che impediva la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20bis co. 3 NOIF.
Il comma 3 dell’art. 20bis NOIF (autonomamente rubricato “Requisiti di solidità finanziaria”) prevede che:
“A) Gli acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:
A1) la dichiarazione di un istituto di credito che attesti:
a.i) di intrattenere da almeno due anni, con gli acquirenti o con società agli stessi riconducibili, rapporti non classificati a inadempienza probabile (unlikely to pay) o a sofferenza (bad loans) nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Autorità Bancaria Europea;
a.ii) che i medesimi acquirenti o società ad essi riconducibili, nello stesso periodo biennale, non siano stati destinatari presso l’istituto di credito, di azioni esecutive o azioni cautelari a tutela di crediti, per importi superiori al 30% delle disponibilità medie di periodo, individuate tenendo conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile presso la banca e dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa. Qualora il rapporto con l’ultimo istituto di credito decorra da meno di due anni, gli acquirenti devono depositare per il residuo periodo attestazione di analogo contenuto di cui alle lett. ai) e aii) rilasciata da istituto/i precedente/i, integrata da dichiarazione che il rapporto non si sia estinto con saldo passivo;
aiii) il merito creditizio degli acquirenti in relazione all’attività professionale o di impresa dagli stessi svolta;
A2) fideiussione a prima richiesta, per le società di Serie B e Serie C, rilasciata rispettivamente in favore della LNPB o della Lega Pro, da istituti bancari, da società assicurative e da società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell’ultima versione pubblicata prima della acquisizione della partecipazione societaria, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita ed il relativo modello sarà reso noto annualmente dalla FIGC”.
A fronte di un documento riportante elementi diversi da quelli richiesti dalla disciplina federale di riferimento, la CFA si è trovata a dover valutare la sostanziale idoneità o meno del documento medesimo ai fini che interessano: all’esito di tale valutazione, la CFA ha ritenuto che la documentazione prodotta fosse “non solo oggettivamente differente da quanto prescritto ai sensi dell’art. 20-bis NOIF richiamato, ma anche tale da rendere la stessa non idonea ad assolvere alla funzione per la quale è richiesta”.
In proposito la CFA rileva preliminarmente la sostanziale differenza che intercorre tra (i) l’attestazione “di intrattenere da almeno due anni, con gli acquirenti o con società agli stessi riconducibili, rapporti non classificati a inadempienza probabile (unlikely to pay) o a sofferenza (bad loans) nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Autorità Bancaria Europea”, come richiesto dalla norma NOIF, e (ii) l’attestazione riguardante la circostanza che, nel rapporto che l’acquirente intrattiene con l’istituto da una certa data, lo stesso rapporto non è stato classificato ad inadempienza probabile (unlikely to pay), come riportato nella dichiarazione della banca interessata: la CFA rileva come non trattasi di “un esempio di mera differente cifra stilistica rispetto a quanto richiesto dalla disciplina di riferimento”, bensì della mancanza di “più puntuale attestazione richiesta dalle disposizioni federali in esame circa la insussistenza di un requisito diverso e ben più grave di quello positivamente attestato”.
Al fine di chiarire la differenza tra le fattispecie richiamate, la CFA illustra come la regolamentazione bancaria preveda tre categorie di crediti deteriorati (ovvero crediti la cui riscossione, da parte delle banche, è diventata incerta): “scaduti/sconfinanti deteriorati”, “inadempienze probabili” e “sofferenze”, individuando quali riferimenti normativi l’art. 178 Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. CRR) e la relativa disciplina di attuazione, ovvero la Circolare Banca d’Italia n° 139 dell’11.2.1991.
L’art. 178 co. 1 CRR, nel dettare la nozione di “debitore in default”, distingue tra “inadempienze probabili” o “unlikely to pay” (c.d. UTP, ovvero crediti per i quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie, ma per i quali in genere può essere evitato il default con interventi specifici) e “scaduti” o “past due” (ovvero arretrati di pagamento, per oltre 90 giorni, su importi di ammontare superiore ad € 500 e che rappresentino più dell’1% del totale delle esposizioni di un’impresa). Rientrano invece tra le “sofferenze” o “bad loans” tutte le attività che la banca vanta verso soggetti debitori che si trovano in stato d’insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili, anche se la condizione di non solvibilità non sia stata accertata giudizialmente, intendendosi per “sofferenza” uno status di “persistente (e non transitoria) instabilità patrimoniale e finanziaria idonea ad intralciare il recupero del credito da parte dell’intermediario, ovvero di assenza da parte del cliente di eventuali opposizioni e contestazioni anche in sede giudiziale”.
Ecco dunque la diversità tra le due fattispecie richiamate dalla norma in commento: si parla di “unlikely to pay” con riguardo ai “rapporti per i quali la banca valuta improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie”, e di “bad loans” riguardo ai “rapporti connotati già, non solo potenzialmente, da un grado di inadempimento accertato per la situazione di insolvenza o equiparata del debitore, tenuto conto del superamento delle soglie previste dalla disciplina bancaria di riferimento e della valutazione della situazione finanziaria complessiva del debitore da parte della banca interessata”.
Nel caso di specie, l’attestazione rilasciata non forniva elementi utili ad escludere rapporti che possano essere ricondotti alla nozione di “sofferenza”, circostanza che la rende inidonea ai fini per i quali è richiesta, trattandosi di requisiti (“unlikely to pay” e “bad loans”) richiesti non in via alternativa bensì cumulativa, non esistendo “identità o equipollenza tra i due livelli (sofferenze e UTP), posto che invece si tratta di due gradi differenti connotati da crescente e progressiva gravità della esposizione in ragione, da un lato, della mera possibilità di inadempienza, peraltro suscettibile ancora di correzione; dall’altro della verificata condizione di inadempienza”.
Nella documentazione prodotta risultavano poi assenti altri requisiti (dichiarazione circa l’assenza, nel biennio precedente, di azioni esecutive o cautelari a tutela di crediti per importi superiori al 30% delle disponibilità medie del periodo, attestazione relativa al merito creditizio del soggetto acquirente in relazione alla attività professionale o di impresa svolta): in proposito la CFA ha osservato che “il perimetro oggettivo dei rapporti rappresentati, ben minore rispetto allo spettro richiesto dalla disciplina federale, e dato conto altresì della equivocità delle formulazioni adoperate, non consente di reputare sussistente automaticamente una valutazione positiva circa il merito creditizio dell’interessato sulla base esclusivamente di un rapporto di conto corrente in basi attive e privo di anomalie”, ciò in quanto “l’assenza di anomalie nella gestione di un rapporto di conto corrente è certamente un dato qualificante, ma non esaurisce affatto il ventaglio di elementi occorrenti per la corretta valutazione del merito creditizio”.
In ultimo, la CFA richiama la propria decisione n. 26/2020-2021 in riferimento al rilievo sistemico della disciplina federale in tema di requisiti di solidità economico finanziaria per i partecipanti ai campionati nazionali, laddove si afferma che “una solida ed efficace garanzia di stabilità economico finanziaria costituisce condizione irrinunciabile per la regolarità delle manifestazioni sportive organizzate, l’affidamento riposto da parte di tutti gli attori del processo, la par condicio tra tutti i partecipanti alle competizioni sportive. In questo senso, allora, si giustificano rigorosi controlli da parte delle competenti autorità federali, con corrispondenti adempimenti e obblighi imposti alle società interessate, presidiati da specifiche sanzioni nell’ambito dell’ordinamento sportivo. È per questo che l’ordinamento sportivo interviene a prescrivere non solo quali documenti contabili le società professionistiche debbano adottare, ma anche le modalità di redazione e i principi corrispondenti. Come corollario di questo assetto, sono prescritti puntuali obblighi di informativa periodica nei confronti dei competenti organi federali, investiti di penetranti compiti di vigilanza e controllo”.
Viene dunque sottolineato come in materia la rigorosa e puntuale applicazione della disciplina non sia dovuta a “scarsamente giustificabili rigidità formalistiche”, bensì alla necessità di “assicurare la effettiva sussistenza di condizioni imprescindibili per qualificare come garantite quelle esigenze cui è rivolta tutta la disciplina in tema di requisiti di solidità economico-finanziaria dei partecipanti alle competizioni sportive organizzate per le società calcistiche professionistiche”, in difetto delle quali ”verrebbe compromessa la stessa credibilità dell’intero apparato regolatorio delle manifestazioni sportive in esame, per il rilievo centrale in questa prospettiva della oggettiva dimostrazione di esistenza delle condizioni predette”.
Afferma la CFA in chiusura che, pur non essendo richieste “formule sacramentali o l’uso esclusivo di formulari o modelli rilasciati dagli organi federali”, non potranno in alcun modo “mai considerarsi equivalenti produzioni documentali del tutto prive dei requisiti minimi per assolvere alla funzione selettiva che si deve ascrivere ad una disciplina quale quella che mira a definire i requisiti di solidità finanziaria di chi intenda acquisire il controllo di società di calcio professionistico”.
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