I nuovi termini di entrata in vigore dei decreti di riforma dello sport alla luce della L. 23 luglio 2021, n. 106

In ordine ai cinque provvedimenti inerenti la riforma dello sport, ovvero il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (enti sportivi professionistici e dilettantistici, lavoro sportivo), il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 37 (agenti sportivi), il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 (impianti sportivi), il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39 (organismi sportivi) e il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 40 (sport invernali), si assiste ad una nuova modifica circa la data di entrata in vigore delle relative previsioni ad opera della L. 23 luglio 2021 n. 106, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73.
Il nuovo intervento modificativo ha infatti sancito che:
– circa il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, l’art. 51, come modificato dalla L. 21 maggio 2021 n. 69, è sostituito dal seguente “Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10 [Riconoscimento ai fini sportivi], 39 [Fondo per passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili] e 40 [Promozione della parità di genere] del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022”, e l’originario art. 52 (“A decorrere dal 1° luglio 2022 sono abrogati: a) la legge 14 giugno 1973, n. 366; b) la legge 23 marzo 1981, n. 91; c) l’articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; d) l’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”) viene modificato nel riferimento temporale dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023;
– circa il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 37, l’art. 15bis viene modificato nel riferimento temporale dal 31 dicembre 2023 al 1° gennaio 2023;
– circa il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38, l’art. 12bis viene modificato nel riferimento temporale dal 31 dicembre 2023 al 1° gennaio 2023;
– circa il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, l’art. 17bis viene modificato nel riferimento temporale dal 31 dicembre 2023 al 31 agosto 2022;
– circa il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 40, l’art. 43bis viene modificato nel riferimento temporale dal 31 dicembre 2023 al 1° gennaio 2022.
Occorre ricordare che, rispetto al testo originario, un primo intervento modificativo era già stato operato dalla L. 21 maggio 2021 n. 69, di conversione del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, nei termini seguenti:
– circa il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, l’originario art. 51 (“Le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022”), era stato sostituito dal seguente “Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023”;
– circa il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 37, era stato aggiunto il nuovo art. 15bis, ai sensi del quale “Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023” (il D.L. 22 marzo 2021 n. 41 aveva fissato questo termine al 1° gennaio 2022);
– circa il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38, era stato aggiunto il nuovo art. 12bis, ai sensi del quale “Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023” (il D.L. 22 marzo 2021 n. 41 aveva fissato questo termine al 1° gennaio 2022);
– circa il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, era stato aggiunto il nuovo art. 17bis, ai sensi del quale “Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023” (il D.L. 22 marzo 2021 n. 41 aveva fissato questo termine al 1° gennaio 2022);
– circa il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 40, era stato aggiunto il nuovo art. 43bis, ai sensi del quale “Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023” (il D.L. 22 marzo 2021 n. 41 aveva fissato questo termine al 1° gennaio 2022).
Per consultare il testo integrale, in estratto, della L. 23 luglio 2021 n. 106, clicca qui.
Per consultare il testo integrale, in estratto, della L. 21 maggio 2021 n. 69, clicca qui.
Per consultare il testo integrale, in estratto, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, clicca qui.