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ACCORDI ECONOMICI DI DURATA PLURIENNALE E SVINCOLO PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTO DA PROFESSIONISTA – Nota a Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, n. 8 del 13.09.2021

FIGC

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti si è occupato dello svincolo per la stipulazione di un contratto da professionista a seguito dell’impugnazione da parte della società dilettantistica titolare del precedente tesseramento avverso il visto di esecutività rilasciato dalla competente Lega.

Vengono in considerazione le seguenti norme:

– art. 94-ter NOIF (rubricato “Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.”), il cui comma 2 prevede che “I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. (…) Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva”, per gli accordi di durata annuale, e il successivo comma 3 che “(…) Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali” per gli accordi di durata pluriennale;

– art. 113 NOIF (rubricato “Svincolo per la stipulazione di contratto da <<professionista>>”), ai sensi del quale “II calciatore <<non professionista>> che, avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla Lega competente, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di <<professionista>>:

  1. a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio;
  2. b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.

Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo”.

Il thema decidendum verte sull’apparente contratto tra le due norme, laddove l’ipotesi di svincolo intervenga in presenza di accordo di durata pluriennale: la ricorrente sosteneva infatti la prevalenza, in tali casi, dell’art. 94-ter sull’art. 113, sul presupposto che mancherebbe nell’art. 94-ter NOIF l’espressa previsione di perdita di efficacia degli accordi pluriennali per l’ipotesi di stipulazione di un contratto da professionista (la norma prevede infatti unicamente le ipotesi di “trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali”).

Sul punto la Corte ritiene che gli effetti cessativi dell’efficacia espressamente riconducibili alle ipotesi ricordati “non possano non prodursi a fortiori nell’ipotesi di stipulazione, da parte del calciatore, di un contratto da professionista, in cui lo svincolo dalla società dilettantistica di appartenenza è espressamente previsto e determinato dallo stesso legislatore, attraverso il disposto di cui all’art. 113 N.O.I.F.”.

Afferma in questo senso la Corte che “L’art. 113 N.O.I.F., nelle intenzioni del legislatore federale, va inteso alla stregua di vera e propria norma di chiusura dell’ordinamento sportivo, ispirata e caratterizzata dall’evidente favor che si è inteso riservare alla possibilità che un calciatore <<non professionista>>, al ricorrere di determinate condizioni, stipuli un contratto con una società aderente alla Lega professionistica, per l’evidente maggior grado di tutela di cui godono i lavoratori sportivi in esito alla sottoscrizione del relativo rapporto”: il contrasto tra le due norme è dunque soltanto apparente, e va risolto nel senso della prevalenza dell’art. 113 NOIF, pur in presenza di accordi di durata pluriennale.

Per consultare il testo integrale della decisione, clicca qui.