LA FIGC NON È ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO Nota a sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 15 luglio 2021, n. 5348

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Il Consiglio di Stato ha accolto con la sentenza in commento il ricorso della FIGC afferente la natura giuridica della medesima, rilevandone la non riconducibilità “al novero degli organismi di diritto pubblico”, e rilevando conseguentemente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario.

La vicenda da cui scaturisce la decisione derivava da una nota della FIGC con la quale venivano invitati alcuni operatori economici a formulare un’offerta nell’ambito della “Procedura negoziata plurima per l’affidamento dei servizi di trasporto e facchinaggio”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: a fronte della comunicazione rivolta da FIGC ad una delle offerenti circa l’esito non favorevole, quest’ultima proponeva impugnazione dinanzi al TAR Lazio deducendo la violazione degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 97 Cost., dei principi in materia di evidenza pubblica, di imparzialità, buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa, nonché eccesso di potere sotto i profili di difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento e sviamento, avendo la FIGC, nell’espletare l’iter concorsuale, ritenuto di non essere assoggettata “al rispetto dei vincoli in materia di gare pubbliche di cui al D.Lgs. n. 50/2016”.

Il TAR Lazio, con sentenza 13 aprile 2018, n. 4100, concludeva per “la sussistenza delle condizioni richieste per ritenere la Federazione rientrante nella nozione di organismo di diritto pubblico”, con la conseguenza che “la stessa era tenuta ad indire la gara nel rispetto della disciplina prevista per le amministrazioni aggiudicatrici dal d.lgs. n. 50/2016, mentre è pacifico che, nel caso di specie, la Federazione abbia proceduto ad un mero confronto tra le ditte interessate senza seguire le regole suddette”, qualificando dunque la FIGC come organismo di diritto pubblico.

La FIGC proponeva impugnazione avverso tale decisione, ed il Consiglio di Stato rimetteva in proposito alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sospendendo i giudizi, una serie di questioni pregiudiziali, ovvero (i) “se sulla base dei rapporti giuridici tra il C.O.N.I. e la F.I.G.C., il primo disponga nei confronti della seconda di un’influenza dominante alla luce dei poteri legali di riconoscimento ai fini sportivi della società, di approvazione dei bilanci annuali e di vigilanza sulla gestione e il corretto funzionamento degli organi e di commissariamento dell’ente” e (ii) “se per contro tali poteri non siano sufficienti a configurare il requisito dell’influenza pubblica dominante propria dell’organismo di diritto pubblico, in ragione della qualificata partecipazione dei presidenti e dei rappresentanti delle Federazioni sportive negli organi fondamentali del Comitato olimpico”.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronunciava con sentenza 3 febbraio 2021 (cause riunite C-155/19 e C-156/19).

Il Consiglio di Stato rammenta preliminarmente quali sono le condizioni perché possa parlarsi di un “organismo di diritto pubblico” ai fini dell’applicazione della normativa in materia di gare pubbliche, ovvero che debba trattarsi di soggetto (i) dotato di personalità giuridica, (ii) sottoposto ad influenza pubblica dominante, (iii) istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, requisiti non alternativi ma cumulativi, la cui ricorrenza viene valutata dal giudice caso per caso, in considerazione del fatto che l’elenco degli organismi di diritto pubblico ex allegato IV del Codice dei contratti pubblici non ha carattere tassativo ma solo esemplificativo.

Il Consiglio di Stato ritiene in proposito configurati i requisiti sub (i), in ragione dell’espressa natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, e (iii), in ragione del fatto che le federazioni sono enti senza fini di lucro deputati al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici, alla preparazione olimpica, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi. Non viene invece ritenuto configurato il requisito sub (ii), quale “dato alternativamente: 1) dall’essere l’attività dell’ente finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; 2) dalla circostanza che la gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi; 3) ovvero che l’organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”: ritiene infatti il Consiglio di Stato, “ad un complessivo esame delle risultanze di causa, che i poteri di direzione e controllo del CONI nei confronti della FIGC non siano tali da imporre a quest’ultima – per la quale, va ricordato, non opera (a differenza della maggior parte delle Federazioni sportive nazionali) il decisivo principio del finanziamento pubblico maggioritario – regole di gestione dettagliate e pervasive”.

Ciò in quanto:

1) il riconoscimento della FIGC ai fini sportivi non consente al CONI di esercitare un controllo attivo sulla gestione della prima, al punto di consentirgli di influire sulle decisioni della stessa in materia di appalti pubblici;

2) il potere del CONI di approvare – limitatamente ai fini sportivi – gli statuti delle Federazioni sportive nazionali è circoscritto al riscontro di conformità degli statuti alla legge, allo Statuto del CONI ed ai principi fondamentali stabiliti dal CONI stesso, per cui non comprime l’autonomia di gestione interna federale;

3) allo stesso modo, in ordine all’attribuzione al CONI del potere di approvare i bilanci consuntivi e quelli di previsione annuali delle Federazioni sportive nazionali, trattasi di una forma di controllo solamente indiretto nei confronti delle attività economiche svolte dalle Federazioni, per di più limitato al rispetto dei vincoli di destinazione apposti alla contribuzione pubblica, ovvero la promozione dello sport giovanile, la preparazione olimpica e lo svolgimento di attività di alto livello (contribuzione che nel caso della FIGC è peraltro minoritaria ai fini della copertura delle spese da questa sostenute, in quanto pari ad appena il 21% circa delle entrate della Federazione); 4) il potere del CONI di nominare dei revisori dei conti in propria rappresentanza nelle Federazioni sportive nazionali, gli stessi non possono influire sulla politica di gestione della Federazione, segnatamente in materia di appalti pubblici;

5) il generale potere del CONI di commissariare le Federazioni sportive nazionali in caso di gravi irregolarità nella gestione, di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo, di impossibilità di funzionamento di tali federazioni o di problemi di regolarità delle competizioni sportive non implica un controllo permanente sulla gestione delle Federazioni medesime.

Ecco dunque, ad avviso del Consiglio di Stato, “che la Federazione Italiana Giuoco Calcio non è riconducibile al novero degli organismi di diritto pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016 ed all’art. 2, comma primo, p.to 4 della direttiva UE n. 24 del 2014”, con conseguente non assoggettamento alle regole dell’evidenza pubblica e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello civile, in ordine alla vertenza in apertura ricordata che ha dato causa alla pronuncia.

Per consultare il testo integrale di Consiglio di Stato, Sez. V, 15 luglio 2021, n. 5348, clicca qui.

Per consultare il testo integrale di TAR Lazio, 13 aprile 2018, n. 4100, clicca qui.

Per consultare il testo integrale di Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 3 febbraio 2021 (cause riunite C-155/19 e C-156/19), clicca qui.