Il nuovo Regolamento Agenti Sportivi CONI del 20 luglio 2021: quali modifiche rispetto alla versione previgente

Con documento riportante data di pubblicazione 20 luglio 2021, il CONI ha emanato un nuovo Regolamento Agenti Sportivi, che va a sostituire la versione sinora vigente approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020 e s.m.i. di cui alla deliberazione della Giunta Nazionale n. 415 del 15 dicembre 2020.
Art. 3 Registro Nazionale degli agenti sportivi
Al comma 1 lett. d) si modifica la precedente formulazione (“elenco degli agenti sportivi che hanno subito provvedimento disciplinare non più
impugnabile, comportante la radiazione“) con quella di “elenco degli agenti sportivi che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile e diverso dalla censura“.
Alla lett. e) si modifica la precedente formulazione (“elenco delle società di cui almeno un socio sia agente sportivo, con l’indicazione di tutti
i soci, anche se non agenti sportivi, le quali organizzano l’attività in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del presente Regolamento“) con quella di “elenco delle società di cui almeno il socio e legale rappresentante sia agente sportivo, con l’indicazione dei soli soci agenti sportivi, le quali organizzano l’attività in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del presente Regolamento“.
Coerentemente con la previsione di cui all’art. 21 co. 6, viene poi introdotta la lett. i), relativa alla “sezione annotazioni” all’interno del Registro nazionale (analoga sezione dovrà poi essere implementata anche nel Registro federale.
Art. 4 (Requisiti soggettivi per l’iscrizione al Registro nazionale)
Al comma 1 lett. m), con riguardo alla polizza di rischio professionale, si elimina la specifica “con durata di almeno un anno contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione Europea”, previsione che tuttavia ritrova poi collocazione, con modifiche, nel nuovo comma 3 del medesimo art. 4 (“L’agente deve stipulare polizza assicurativa di cui al comma 1 lett. m) a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione nel territorio italiano, con durata di almeno un anno ovvero per l’anno solare di cui all’iscrizione al Registro nazionale e contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione Europea. L’agente deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa al momento dell’assunzione del mandato, anche secondo quanto definito dalla federazione sportiva nazionale di riferimento ai sensi dell’art. 21, comma 7, lett. e) del presente Regolamento”).
Viene poi inserito un ulteriore requisito per l’iscrizione nel Registro nazionale, tramite l’inserimento della lett. o) del comma 1 (“non essere sottoposti a provvedimento di annotazione secondo quanto stabilito al successivo art. 21)”.
Ai sensi dell’art. 21 co. 6 del nuovo Regolamento, l’annotazione, che viene comminata a chi ha svolto attività di agente senza essere iscritto nel Registro federale e/o nazionale, anche a seguito di cancellazione, “consiste nella iscrizione in apposita sezione del Registro Federale e del Registro Nazionale per un periodo di tempo da 1 mese a 2 anni del nominativo e dei dati del soggetto che ha svolto attività di agente senza essere iscritto nel Registro federale e/o nazionale. L’annotazione costituisce per tutto il tempo della sua durata causa di incompatibilità alla iscrizione nel Registro federale agenti nonché nel Registro Nazionale agenti, oltre a costituire causa di inibizione per il medesimo periodo allo svolgimento di attività sportive secondo quanto previsto nei regolamenti delle rispettive Federazioni Sportive Nazionale nel cui ambito si è svolta l’attività in questione. L’annotazione è disposta dalla Commissione Federale agenti sportivi presso la Federazione nel cui ambito è stata svolta l’attività, secondo quanto disciplinato nel Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi”.
Art. 6 (Rinnovo annuale dell’iscrizione al Registro nazionale)
Al comma 2 si segnala come, con riguardo alla previsione sub lett. b), ove si fa riferimento “alla stipula della polizza di rischio professionale con durata di almeno un anno contratta con una compagnia con sede legale in Italia o in altro Stato membro dell’Unione europea”, sarebbe stato necessario un intervento di coordinamento con riguardo alla durata, in considerazione dell’intervento sopra citato come operato alla lett. m) del comma 1, ove si fa riferimento alla “durata di almeno un anno ovvero per l’anno solare di cui all’iscrizione al Registro nazionale”.
Al comma 4 si introduce una previsione particolarmente significativa in quanto si fissa un termine perentorio per la richiesta di rinnovo annuale dell’iscrizione al Registro nazionale (individuato nel 31 dicembre dell’anno solare in corso), sancendo che “Il rinnovo dell’iscrizione ha validità per l’anno solare con decorrenza dal 1° gennaio successivo”, e soprattutto che decorso il predetto termine l’interessato dovrà avviare procedura di nuova richiesta di iscrizione al Registro nazionale ai sensi dell’art. 5.
Al comma 5 si prevede poi che il richiedente il rinnovo dovrà rendere nuovamente le dichiarazioni già prodotte all’atto della prima iscrizione al Registro nazionale, a differenza della versione previgente ove era sufficiente la conferma della veridicità e permanenza di tutte le dichiarazioni già rese.
Art. 9 (Istituzione, composizione e funzionamento)
Circa la composizione della Commissione CONI agenti sportivi, al comma 1 le previgenti figure del “rappresentante CONI nel Comitato tecnico nazionale di cui all’articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 13/2013” e del “dirigente dell’Ufficio Statuti e Regolamenti CONI” vengono sostituite da “due esperti, selezionati tra i candidati, in possesso di comprovata esperienza giuridicosportiva e di notoria indipendenza individuati dal CONI”.
Al comma 2 si precisa che la Commissione svolge la sua attività con l’assistenza segretariale “di esperti collaboratori esterni nominati dalla Giunta Nazionale CONI con il provvedimento di cui al comma 1”, ovvero il provvedimento della Giunta Nazionale di nomina dei componenti della Commissione. Si prevede poi che, allorquando la Commissione svolge funzioni sanzionatorie, mentre nel regime previgente “i componenti di cui al presente articolo, comma 1, lettere d) ed e) [ovvero i componenti eliminati come riportato sopra, ndr] sono sostituiti da due esperti, di notoria indipendenza, nominati dalla Giunta Nazionale su proposta del Presidente della Commissione Coni agenti sportivi”, oggi la Commissione opera “anche attraverso sottocommissioni composte da tre componenti, presiedute necessariamente dal Presidente o dal Vice-Presidente, ovvero anche con l’integrazione di ulteriori componenti nominati dalla Giunta Nazionale CONI, quali esperti selezionati tra i candidati in possesso di comprovata esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza, individuati dal CONI”.
Art.13 Requisiti di ammissione alla prova generale dell’esame di abilitazione nazionale
Al comma 1, laddove si tratta dei requisiti necessari per l’ammissione alla prova generale dell’esame di abilitazione nazionale, si specifica alla lett. j) che l’attività formativa svolta ha “validità di un anno dalla conclusione”: sinora l’indicazione era portata unicamente dalla FAQ 30 reperibile nella sezione dedicata del sito www. coni.it, ove il quesito riportava la seguente formulazione “L’aver frequentato un corso di formazione ex art. 15 del Regolamento CONI degli agenti sportivi, o l’avere svolto un tirocinio di almeno sei mesi presso un agente sportivo che eserciti l’attività effettivamente e regolarmente, integra per sempre il requisito previsto dall’art. 13, comma 1, lett. j (rispettivamente di cui al primo e secondo punto) del citato Regolamento o è sottoposto ad una validità temporale?”, ed il relativo riscontro significava che “Il corso di formazione ex art. 15 del Regolamento CONI degli agenti sportivi e lo svolgimento del tirocinio di cui all’art. 13 comma 1 lett. j (primo punto), ai fini dell’integrazione dei requisiti per l’ammissione alla prova generale dell’esame di abilitazione nazionale ex art. 13 del citato regolamento, devono considerarsi validi se frequentato il corso e svolto il tirocinio entro un anno dalla prova generale; la frequenza del corso di formazione e lo svolgimento del tirocinio sono integrati rispettivamente al momento del termine del corso e alla conclusione dei sei mesi di tirocinio”.
Art. 17 (Doveri degli agenti sportivi)
Al comma 2, accanto ai già previsti principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza, trasparenza e competenza che devono informare l’attività dell’agente, vengono introdotti anche quelli del decoro e della corretta e leale concorrenza.
Art. 19 (Modalità di organizzazione dell’attività)
Al comma 2 lett. b) si specifica che sono i soci agenti sportivi “iscritti nel Registro nazionale alle sezioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b)” (ovvero sezione agenti sportivi e sezione agenti sportivi stabiliti) che devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale della persona giuridica.
Alla lett. c) si precisa che la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti ad agenti sportivi non solo, come nella formulazione previgente, abilitati a svolgere l’attività in conformità a quanto previsto dal Regolamento, ma anche che siano iscritti nel Registro nazionale alle sezioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b), ovvero appunto sezione agenti sportivi e sezione agenti sportivi stabiliti.
Alla lett. d) si precisa che il divieto di conferimento di poteri di rappresentanza o di gestione (“salvo quelli necessari ai soli fini amministrativi”) riguarda non, come nella formulazione previgente “soggetti privi di titolo abilitativo”, bensì “soggetti non iscritti nel Registro nazionale”.
Alla lett. e) si precisa che il divieto di possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale riguarda i soli soci agenti sportivi.
Al comma 3 si introducono due modifiche: la prima riguarda la visura camerale, per la quale viene eliminato l’aggettivo “storica” e inserita la specifica “aggiornata a 30 giorni”, la seconda riguarda gli enti di diritto straniero, per i quali viene prevista unicamente la dicitura “documentazione equipollente”, venendo eliminata la “dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000”.
Art. 20 (Disciplina)
L’articolo in commento ha visto mutare la propria rubrica (la precedente era “Regime sanzionatorio”), ed eliminata tutta la corrispondente procedura, essendo oggi unicamente previsto che “I comportamenti rilevanti sul piano deontologico e disciplinare e il relativo regime sanzionatorio, nonché le norme che regolano il procedimento disciplinare sono rimessi ad apposito Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi, approvato dalla Giunta Nazionale CONI”.
Art. 21 (I contratti degli agenti sportivi)
Al comma 6 si inserisce la specifica riferita al nuovo istituto della c.d. “annotazione” già citata in apertura, nell’ambito della previsione avente incipit “Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall’art. 348 cod. pen., il contratto di mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale presso la federazione sportiva nazionale professionistica di riferimento è nullo”.
Al comma 11 si elimina il riferimento temporale per cui gli agenti sportivi domicilianti dovessero eleggere domicilio presso un agente sportivo italiano o stabilito “per la durata di un anno da tale elezione”.
Art. 23 (Norme transitorie e istituto della domiciliazione)
La norma in commento viene integrata con i nuovi commi 4 e 5.
Ai sensi del comma 4 l’iscrizione del domiciliato nel corrispondente elenco “ha validità per l’anno solare e in corrispondenza a quella dell’agente domiciliatario al Registro nazionale e per essa trova applicazione l’istituto del rinnovo”.
Ai sensi del comma 5 “Ai fini dell’iscrizione della società dell’agente domiciliato, indicata nel contratto di collaborazione e attraverso cui il medesimo organizza imprenditorialmente la propria attività, devono ricorrere le condizioni di cui all’art. 19, comma 2, del presente Regolamento”.
Art. 24 (Responsabile unico del procedimento)
La norma in commento viene integrata col nuovo comma 2, ai sensi del quale “Il RUP, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lett. c), è coadiuvato dall’assistenza segretariale”.
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