Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 recante “misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2021 il D.Lgs. 28 febbraio, n. 37 (entrata in vigore 2 aprile 2021), attuativo dell’art. 6 della L. 8 agosto 2019, n. 86, col quale a livello statuale si torna a disciplinare l’accesso alla professione di agente sportivo e lo svolgimento della relativa attività. Il giorno successivo, il 19 maro 2021, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni), il cui art. 30 co. 8 ha prorogato l’entrata in vigore del provvedimento in parola al 1° gennaio 2022.
Come noto, il quadro normativo previgente riferito all’attività di agente sportivo prendeva le mosse dalla previsione di cui al comma 373 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), la quale aveva istituito presso il CONI il “Registro nazionale degli agenti sportivi” e previsto che “Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo”.
I DPCM attuativi sono intervenuti rispettivamente in data 23 marzo 2018, 10 agosto 2018 e 27 giugno 2019, il CONI ha emanato il proprio Regolamento dapprima con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019, poi con deliberazione n. 1649 del Consiglio Nazionale del 29 ottobre 2019 e infine, alla luce delle modifiche intervenute a livello legislativo con Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020 (il quale è intervenuto sul DPCM del 23 marzo 2018), con deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020. Conseguentemente, la FIGC ha dovuto adeguare il proprio Regolamento nella versione portata dal CU 137 del 10 giugno 2019 (che ha emendato quella portata dal CU 102 del 17 aprile 2019), e lo ha fatto col Regolamento Agenti Sportivi che costituisce l’Allegato A del CU 125 del 4 dicembre 2020. Da ultimo, il CONI ha provveduto ad un ulteriore adeguamento nella versione ultima vigente, risultante dalla deliberazione della Giunta Nazionale n. 415 del 15 dicembre 2020.
Nelle more, il 6 agosto 2019, era arrivata l’approvazione in via definitiva da parte del Senato (con atto n. 1372), dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati il 27 giugno 2019, del disegno di legge n. 1603 – bis, presentato dal Governo e recante: “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”: il Capo II, rubricato “Disposizioni in materia di professioni sportive”, all’art. 6 recava “Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”. Si trattava appunto di una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di agenti sportivi e di accesso alla professione, delega che è stata appunto esercitata con il provvedimento in commento.
Ricostruito brevemente il quadro normativo nel quale si inserisce l’odierno provvedimento, occorre sin da subito sottolineare che larga parte di quella che sarà la nuova disciplina relativa alla professione di agente viene rimessa dall’art. 12 a quella che viene definita dalla rubrica dello stesso articolo “Fonte di normazione secondaria”, ovvero un successivo decreto da adottarsi “entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero secondo il testo iniziale del provvedimento in commento entro il 2 gennaio 2022, data che oggi in virtù della previsione ex art. 30 co. 8 D.L. 41/2021 pare debba considerarsi posticipata al 1° ottobre 2022.
Tuttavia, già dal provvedimento odierno si ricavano significative innovazioni rispetto al quadro previgente, nell’attesa dell’implementazione dei principi ivi riportati da parte della successiva decretazione.
Ci si riferisce in primo luogo al tema dei soggetti “rappresentabili” dall’agente sportivo: in proposito infatti deve rilevarsi il contrasto tra l’art. 1 co. 1 e l’art. 2 co. 1 lett. a) (ripreso con identica formulazione dall’art. 3 co. 1), laddove il primo sancisce che “Il presente decreto (…) detta norme in materia di rappresentanza degli atleti e delle Società Sportive (…)”, mentre il secondo qualifica l’agente sportivo come “il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, (…)”, laddove il lavoratore sportivo è qualificato dalla successiva lett. m) come “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo”.
Se è vero che nel regime previgente, a fronte della previsione sub art. 1 co. 373 L. 27 dicembre 2017 n. 205 [che faceva riferimento nel qualificare l’agente al “soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini (…)”], la circoscrizione dell’attività dell’agente ai soli atleti risultava dall’art. 21 co. 1 Regolamento CONI [“Un agente sportivo può curare gli interessi di un atleta o di una società professionistica (…)”] e da plurime previsioni del Regolamento FIGC [art. 1 co. 2 “L’iscrizione al Registro federale è obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini: i) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC; ii) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC; iii) del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC”, art. 17 (“Diritti e obblighi del calciatore”), art. 21 co. 1 “Un agente sportivo può curare gli interessi di un calciatore e/o di una società sportiva (…)”], il contrasto sopra illustrato necessita di attenzione in sede di successiva decretazione.
Occorre poi rilevare quanto previsto dall’art. 3 co. 2, laddove si prevede che “Le disposizioni del presente decreto definiscono i principi fondamentali della materia, al fine di garantire l’esercizio unitario della funzione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale e non attribuiscono all’agente sportivo competenze riservate agli avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, nonché al successivo comma 3, ove si prevede che “Sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle Società e delle Associazioni Sportive”: trattasi di previsioni pleonastiche nella misura in cui paiono tese a dirimere una evidentemente inesistente “sovrapposizione” di competenze professionali tra agenti sportivi e avvocati, in quanto non si comprende come possa porsi in dubbio che sulla base del provvedimento in commento l’attività, pur di consulenza e assistenza, fornita dai primi possa considerarsi paragonabile a quella fornita dagli avvocati, e nel contempo non si comprende come possa porsi in dubbio che a questi ultimi possa essere precluso lo svolgimento di tale attività in favore di calciatori/società sportive. Ciò ovviamente sul presupposto, già comunque incontestabile, che un avvocato non possa svolgere l’attività di agente senza aver frequentato il corso di preparazione all’esame e aver conseguito la relativa abilitazione.
Permane la previsione (oggi portata dall’art. 4 co. 2) in forza della quale può iscriversi nel Registro nazionale “il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, e che abbia validamente superato un esame di abilitazione diretto ad accertarne l’idoneità”, mentre vengono rimessi alla decretazione successiva “il procedimento per l’iscrizione al Registro, la relativa durata e le modalità di rinnovo; la tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro; le cause di cancellazione; l’obbligo di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione; l’obbligo di copertura assicurativa. (…) le regole e le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione”.
Permane altresì il riferimento agli agenti sportivi stabiliti, da individuarsi nei cittadini dell’UE abilitati in Stato membro diverso dall’Italia, nonché il percorso di definitiva “stabilizzazione” decorsi tre anni dall’iscrizione nella sezione speciale, pur ferma ancora una volta alla decretazione successiva circa la disciplina effettiva del riconoscimento e delle misure compensative.
Si prevede poi all’art. 4 co. 6 che la medesima decretazione fisserà altresì “(…) i criteri di ammissione di cittadini provenienti da Paesi esterni all’Unione europea all’attività di agente sportivo in Italia, nel rispetto della pertinente disciplina del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei relativi provvedimenti attuativi”: trattasi di altra previsione che richiederà attenzione in quanto pare evidente come tali criteri possano riferirsi unicamente all’istituto già oggi vigente della domiciliazione, essendo tutt’ora precluso l’accesso al Registro nazionale al soggetto extracomunitario, col che diversamente si contravverrebbe alla previsione di legge.
Lo stesso art. 4, al comma 9, pone poi fine all’annosa questione riferibile alla compatibilità tra iscrizione nell’albo professionale degli avvocati e nel Registro nazionale degli agenti sportivi.
Permangono invariati, come disciplinati dall’art. 5, gli elementi del contratto di mandato nonché la sua durata massima (2 anni), il divieto di tacito rinnovo, la possibilità di pattuire l’esclusiva, l’obbligo di deposito presso la Federazione di riferimento entro 20 giorni dalla stipula, mentre si rilevano le seguenti novità.
Al comma 3 si prevede che “Il contratto di mandato sportivo più essere stipulato dall’agente sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti”. In proposito si rileva che l’art. 4 lett. a) Regolamento CONI parrebbe ammettere l’ipotesi di un mandato “plurimo”, ovvero di un mandato contestualmente conferito da più soggetti su unico modulo, mentre la FIGC all’art. 21 co. 5 chiarisce espressamente che “Nel caso in cui l’agente sportivo agisca nell’interesse di più parti (calciatore, società cedente, società cessionaria), è tenuto a sottoscrivere un mandato con ciascuna parte interessata”. La circostanza è resa chiara anche dalla modulistica da utilizzarsi, in quanto si prevede un unico soggetto conferente l’incarico, e la necessità, nel caso di agente che agisce anche nell’interesse di altre parti, di ottenere semmai il consenso di tutte alla resa dell’attività in conflitto di interessi. Deve poi rilevarsi come, ancora una volta sulla base della modulistica resa disponibile sul sito federale, sia ammissibile la rappresentanza da parte dell’agente di tutti e tre i soggetti coinvolti in un’operazione di trasferimento (calciatore, società cedente, società cessionaria), sempre ferma la necessità dell’incarico individuale, mentre il nuovo art. 5 co. 3 esclude in radice tale eventualità restringendo apppunto l’attività dell’agente a “non più di due soggetti da lui assistiti“.
Al comma 6 si prevede la nullità non solo dei contratti di mandato stipulati da soggetti non iscritti nel Registro nazionale (come da normativa vigente), ma anche di quelli stipulati da soggetto che si trovi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi (sino ad oggi colpiti da annullabilità).
L’art. 6 co. 4 prevede che “E’ fatto divieto all’agente sportivo di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo restando il diritto alla corresponsione del compenso di cui all’articolo 8”: la norma costituisce crasi tra la formulazione del previgente Regolamento CONI (ai sensi del quale “Fatto salvo il corrispettivo di cui all’art. 21, comma 2, lett. d), è fatto divieto all’agente sportivo di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un atleta e/o di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un atleta”) e la formulazione vigente (art. 18 co. 5, ai sensi del quale “Con l’eccezione del corrispettivo di cui all’art. 21, comma 2, lett. d), configura ipotesi di conflitto di interessi altresì la situazione in cui l’agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un atleta e/o a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale in relazione al trasferimento di un atleta”): al pari di quanto già commentato con riguardo alla successione normativa in ambito CONI, la previsione in commento determina semplicemente il permanere del divieto alla pattuizione di una percentuale sulla futura vendita quale modalità remunerativa per i servizi prestati dall’agente sportivo, ma non impedisce in alcun modo il conferimento a quest’ultimo da parte della società di un c.d. “mandato a vendere”, del quale costituisce oggetto contrattuale “l’immediato” trasferimento del calciatore e non il “futuro”.
In ordine alla disciplina del compenso, permane l’alternativa tra somma forfettaria/percentuale su transazione o retribuzione lorda, così come permane la possibilità per l’agente sportivo del calciatore di essere remunerato, dopo la conclusione del contratto di prestazione sportiva, direttamente dalla società in luogo del calciatore previa autorizzazione di quest’ultima. Alla decretazione successiva viene rimessa la determinazione di parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi.
Circa la disciplina dei minori, si registra una significativa innovazione in quanto mentre nel regime previgente un calciatore minorenne poteva essere rappresentato da un agente solo se ultrasedicenne, nel nuovo quadro l’art. 10 co. 1 prevede che “Il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età”, senza prospettiva di remunerazione per l’agente, salvo quella corrisposta eventualmente dalla società.
Tra le norme transitorie, oltre ad essere “fatta salva la validità dei titoli abilitativi all’esercizio della professione di agente sportivo rilasciati prima del 31 marzo 2015, nonchè quella dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell’articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dei relativi provvedimenti attuativi”, si prevede che sino all’emanazione della decretazione successiva (che si ricorda dovrà intervenire entro il 2 gennaio 2022), continuerà ad applicarsi la disciplina portata dal DM 24 febbraio 2020. Viene invece abrogato sin dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento (2 aprile 2021) il comma 373 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205.
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