Il nuovo Regolamento Agenti Sportivi FIGC: quali modifiche rispetto alla versione portata dal CU 137 del 10 giugno 2019

Come noto, alla luce delle modifiche intervenute a livello legislativo con Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020 (di seguito “DM 24.02.2020”), il quale è intervenuto sul DPCM del 23 marzo 2018, e dovendosi dare attuazione ai plurimi rimandi ivi previsti (vedi articoli Altalex del 29.04.2020 e del 05.06.2020), il CONI ha approvato con deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020 un nuovo Regolamento CONI Agenti Sportivi. Conseguentemente, la FIGC ha dovuto adeguare il proprio Regolamento nella versione portata dal CU 137 del 10 giugno 2019, e lo ha fatto col Regolamento Agenti Sportivi che costituisce l’Allegato A del CU 125 del 4 dicembre 2020. Il nuovo Regolamento Agenti Sportivi FIGC, nell’adeguarsi al Regolamento CONI, ne ha riprodotto la struttura, innovando dunque quella previgente.
Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)
Al comma 1 si richiama l’attuazione non solo, come in precedenza, del Regolamento CONI e dei principi FIFA, ma anche del DM 24.02.2020, delle direttive europee 2005/36/CE e 2013/55/UE e dei D.Lgs. 13/2013 e 15/2016, e si introduce la definizione della professione di agente sportivo come “professione regolamentata”.
Art. 2 (Definizioni)
Si introducono con tale articolo una serie di richiami definitori portati dal Regolamento CONI, ovviamente riferibili all’ambito federale (comma 1), ovvero:
– “Registro nazionale degli agenti sportivi” o “Registro nazionale”, intendendosi per tale il “Registro istituito presso il CONI, al quale devono essere iscritti tutti i soggetti abilitati che intendono svolgere l’attività di agente sportivo”;
– “professione regolamentata”, intendendosi per tale “quella il cui esercizio richiede il conseguimento di un diploma specifico, il superamento di esami particolari e/o l’iscrizione ad albi o registri professionali”;
– “misura compensativa”, intendendosi per tale “l’attività richiesta per il riconoscimento del titolo professionale abilitante all’esercizio di un’attività professionale conseguito in uno Stato membro dell’Unione europea, consistente, a scelta dell’interessato, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni”;
– “agente sportivo”, intendendosi per tale “il soggetto abilitato che in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più parti ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2”;
– “agente sportivo stabilito”, intendendosi per tale “il soggetto abilitato a operare in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2”;
– “agente sportivo domiciliato”, intendendosi per tale “il soggetto abilitato a operare in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, che non abbia superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2, ovvero il soggetto abilitato a operare in uno Stato non membro dell’Unione europea, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2”;
– “Registro federale”, intendendosi per tale “il Registro istituito presso la FIGC al quale devono essere iscritti i soggetti abilitati che intendono svolgere l’attività di agente sportivo”;
– “titolo abilitativo nazionale”, intendendosi per tale “il titolo, avente carattere permanente, conseguito in Italia con il superamento dell’esame di abilitazione”;
– “titolo abilitativo unionale equipollente”, intendendosi per tale “il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo stabilito, con il superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare in altro Stato membro dell’Unione europea e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese”;
– “titolo abilitativo di vecchio ordinamento”, intendendosi per tale “il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo secondo le disposizioni della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) prima del 31 marzo 2015”;
– “titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative”, intendendosi per tale “il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo in assenza di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare all’estero”;
– “Commissione CONI agenti sportivi”, intendendosi per tale “organo collegiale istituito presso il CONI, cui sono attribuiti poteri di controllo, di vigilanza e sanzionatori”;
– “Commissione Federale Agenti Sportivi”, intendendosi per tale “organo collegiale istituito presso la FIGC”;
– “esame di abilitazione nazionale”, intendendosi per tale “esame articolato in una prova generale, da svolgersi presso il CONI, e in una prova speciale, da svolgersi presso la FIGC”;
– “prove equipollenti”, intendendosi per tale “esame di abilitazione svolto in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, inserito nella «tabella di equipollenza» deliberata dal CONI”;
– “tabella di equipollenza”, intendendosi per tale “tabella deliberata dal CONI, previa consultazione con le federazioni sportive nazionali professionistiche, che attesta l’equipollenza tra esame di abilitazione nazionale e prove sostenute in Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese”;
– “contratto di mandato”, intendendosi per tale “il contratto di rappresentanza stipulato in forma scritta tra un agente sportivo, da una parte, e una società sportiva o un calciatore, dall’altra, che rispetti i requisiti minimi previsti dal presente Regolamento”.
Art. 3 (Il Registro federale degli agenti sportivi)
Circa il comma 1, alle consuete due “sezioni” (“sezione agenti sportivi abilitati ad operare nell’ambito federale” e “sezione agenti sportivi stabiliti”) di cui al previgente art. 2.1, si aggiungono gli “elenchi”, ovvero “elenco degli agenti sportivi sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi causa”, “elenco degli agenti sportivi che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione”, “elenco delle società di cui almeno un socio sia agente sportivo”, “elenco degli agenti sportivi domiciliati”, “elenco degli agenti sportivi che necessitano di misure compensative”, “elenco degli agenti sportivi presso i quali svolgere la misura compensativa del tirocinio”.
Al comma 2, tra le indicazioni che devono riportare le sezioni e gli elenchi del Registro federale, alla lettera e) si modifica il riferimento previgente agli eventuali provvedimenti disciplinari comminati dalla Commissione CONI degli Agenti sportivi con quello attuale alla Commissione Federale Agenti Sportivi (di seguito “CFAS”), in ragione della mutata competenza sotto il profilo del regime sanzionatorio introdotta dall’art. 20.
Si prevede poi al comma 3 che la CFAS debba comunicare all’omologa Commissione CONI “ogni variazione inerente i dati degli iscritti entro dieci giorni dalla notizia della stessa”.
Art. 4 (Requisiti soggettivi per l’iscrizione al Registro federale)
Al comma 1 si richiamano, specularmente all’art. 4 del Regolamento CONI, i requisiti per iscriversi “e mantenere l’iscrizione” al Registro federale, aggiungendo a quelli previsti dalla norma predetta i seguenti:
– “non avere riportato sanzioni disciplinari per violazione del divieto di scommesse”;
– “non aver riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, l’inibizione in ambito sportivo, negli ultimi tre anni, per un periodo anche complessivamente superiore a un anno”;
– “non avere riportato nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale la sanzione della preclusione o equivalente”;
– “non avere sanzioni in essere e non ancora completamente scontate nell’ambito della FIGC o di altra Federazione associata alla FIFA”.
Art. 5 (Modalità di iscrizione al Registro nazionale)
Al comma 8 si prevede che “La Commissione Federale Agenti Sportivi provvede all’iscrizione al Registro federale degli agenti sportivi entro venti giorni dall’istanza dell’interessato”: la modifica costituisce attuazione dell’art. 5 co. 3 del Regolamento CONI, che a sua volta ha recepito l’art. 6 DM 24.02.2020 (prima il termine era di 30 giorni).
Al comma 11 si sancisce anche a livello federale che l’iscrizione al Registro (federale) ha validità limitata all’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), a partire dalla data di iscrizione da parte della CFAS. Tale modifica costituisce attuazione dell’art. 5 co. 10 del Regolamento CONI, in quanto prima si prevedeva che “L’iscrizione al Registro ha la durata di un anno a decorrere dalla data della comunicazione da parte della Commissione di approvazione della domanda”, mentre oggi appunto si sancisce che “L’iscrizione al Registro nazionale ha validità limitata all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), a partire dalla data di iscrizione da parte del CONI, di cui al precedente comma 4”, con ciò dunque allineandosi il termine di validità dell’iscrizione all’anno solare.
Art. 6 (Rinnovo annuale dell’iscrizione al Registro federale)
Mentre prima l’agente sportivo doveva presentare alla FIGC istanza di rinnovo entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell’iscrizione al Registro federale, oggi si prevede che l’agente sportivo debba chiedere il rinnovo dell’iscrizione entro il 1° dicembre di ciascun anno (attività richiesta anche per le persone giuridiche), che la Federazione vi provvede entro 20 giorni, e che il rinnovo è subordinato al versamento dei diritti di segreteria pari ad € 500 e alla copertura assicurativa.
Art. 7 (Cancellazione dal Registro federale)
Al comma 1 si richiamano le cause di cancellazione già precedentemente previste dal previgente art. 2.8 (e dall’art. 7 co. 1 Regolamento CONI), accorpando anche le previgenti previsioni dell’art. 2.7.
Art. 8 (Istituzione, composizione e funzionamento)
Al comma 6 si prevede che la CFAS si considera validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei componenti (norma sostanzialmente equivalente al previgente riferimento a “quattro componenti”), specificando che della maggioranza debba necessariamente far parte non solo il Presidente ma anche, alternativamente, il Vice Presidente.
Al comma 7 si specifica poi che la CFAS delibera a maggioranza dei presenti, e che in caso di parità il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente, prevale.
Si introduce infine al comma 8 il potere del Presidente, in caso di particolare urgenza, di “adottare gli atti e i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile”.
Art. 9 (Funzioni e poteri)
SI riportano, specularmente all’art. 10 del Regolamento CONI, le funzioni e i poteri della CFAS, prevedendo in particolare, ad integrazione del previgente art. 1.3, i seguenti riferimenti in ragione della già citata mutata competenza sotto il profilo del regime sanzionatorio introdotta dall’art. 20:
– l’adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi previsti dal nuovo art. 20;
– la disposizione di accertamenti nei casi in cui venga ritenuto opportuno, anche invitando l’agente sportivo o la persona giuridica a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione al registro federale, o all’atto della presentazione dell’istanza di rinnovo;
– l’imposizione agli agenti sportivi italiani e agli agenti sportivi stabiliti, del divieto di domiciliazione di soggetti che, nell’esercizio della loro attività, abbiano violato i principi posti dal presente Regolamento o dal Regolamento CONI Agenti Sportivi o dalla normativa FIFA;
– la pubblicazione nel Registro federale le sanzioni irrogate agli agenti sportivi ed i provvedimenti di cancellazione di cui all’art. 7.
Art. 10 (Titolo abilitativo)
L’art. 10, di nuova introduzione in quanto speculare all’art. 11 del Regolamento CONI, raccoglie le previsioni riferite al titolo abilitativo nazionale ed alle sue caratteristiche, al titolo abilitativo di vecchio ordinamento e al titolo abilitativo unionale equipollente, riportando infine al comma 6 la previgente previsione di cui all’art. 4.2.
Art. 11 (Prova speciale dell’esame di abilitazione nazionale)
Sostituendo con la nuova formulazione il previgente art. 3.3, al comma 2 si introduce la validità biennale del giudizio di idoneità alla prova generale di abilitazione nazionale.
Al comma 3, a differenza della formulazione previgente che prevedeva quale unica modalità della prova speciale la prova scritta, si prevede oggi che essa possa consistere in “una prova scritta e/o orale”, mentre al comma 4 si prevede l’organizzazione da parte della FIGC di due sessioni annue da tenersi, salvo casi eccezionali, entro la fine dei mesi di giugno e dicembre (differentemente dal previgente art. 3.2 ove si individuavano i mesi di maggio e novembre e a fronte della previsione CONI per cui le due sessioni di prova generale si svolgono entro la fine dei mesi di aprile e ottobre).
Art. 12 (Requisiti di ammissione alla prova speciale dell’esame di abilitazione nazionale)
La norma, che va a sostituire il previgente art. 3.1, riepiloga i requisiti dei quali deve essere in possesso il candidato. Coerentemente all’impostazione di cui all’art. 4 già commentato (Requisiti soggettivi per l’iscrizione al Registro federale), si richiamano, specularmente all’art. 13 del Regolamento CONI, i requisiti necessari, aggiungendo a quelli previsti dalla norma CONI i seguenti:
– “non avere riportato sanzioni disciplinari per violazione del divieto di scommesse”;
– “non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla FIGC ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale”;
– “non aver riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, l’inibizione in ambito sportivo, negli ultimi tre anni, per un periodo anche complessivamente superiore a un anno”;
– “non avere riportato nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale la sanzione della preclusione o equivalente”;
– “non avere sanzioni in essere e non ancora completamente scontate nell’ambito della FIGC o di altra Federazione associata alla FIFA”.
Art. 14 (Obbligo di aggiornamento)
Al comma 1, nel permanere del medesimo monte ore in numero di 20, si introduce la possibilità che la frequenza dei corsi di aggiornamento possa avvenire in modalità e-learning.
Al comma 2 si prevede che i corsi promossi ed organizzati, con le medesime modalità di cui al comma precedente, da altri enti ed istituti, verranno accreditati dalla stessa CFAS e non più dalla FIGC.
Si introduce infine al comma 3 la previsione per cui la CFAS sarà tenuta a comunicare annualmente alla Commissione CONI Agenti Sportivi i nominativi degli agenti sportivi che non hanno adempiuto all’obbligo formativo.
Art. 15 (Doveri degli agenti sportivi)
Al comma 1 si riporta la previsione del previgente art. 5.1, ad eccezione di quella per cui “L’Agente Sportivo deve assicurarsi che il suo nome sia indicato su qualsiasi contratto derivante da un’operazione conclusa con la sua intermediazione”.
Al comma 3 si introduce la previsione per cui l’agente sportivo deve comunicare alla CFAS ogni variazione rispetto a quanto indicato al momento dell’iscrizione entro 20 giorni dal verificarsi dell’atto o fatto che ha determinato la variazione medesima.
Al comma 5, ancora una volta in ragione della già citata mutata competenza sotto il profilo del regime sanzionatorio introdotta dall’art. 20, si sancisce la sottoposizione degli agenti sportivi al potere disciplinare della CFAS.
Art. 16 (Incompatibilità e conflitto di interessi)
La nuova norma risulta speculare all’art. 18 del Regolamento CONI e va ad integrare in maniera significativa gli aspetti connessi alle incompatibilità e al conflitto di interessi prima solo marginalmente trattati dal previgente art. 2.2.
Tra le incompatibilità, al comma 3 si prevede che gli agenti sportivi non possano essere:
– amministratori o dipendenti di soggetti pubblici;
– titolari di interessi diretti o indiretti in associazioni o società affiliate alla FIGC;
– calciatori professionisti tesserati della FIGC;
– calciatori non professionisti tesserati in un campionato nazionale della FIGC;
– titolari di cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive ovvero parti di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con il CIO, il CONI, le federazioni sportive internazionali, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, l’Istituto per il Credito Sportivo, società partecipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze o altri enti che producono servizi di interesse generale a favore dello sport, loro partecipate, e comunque con associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico;
– titolari di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un’influenza rilevante su associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico.
Nonostante sia riportata in calce alla sola lett. d) del comma 3 dell’art. 16, si ritiene che la previsione per cui “La situazione di incompatibilità viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuno dei rapporti di cui al presente articolo. Per i calciatori, la situazione di incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l’attività agonistica” sia da intendersi riferita a tutte le condizioni predette.
Al comma 4, a parte la generica previsione per cui “è fatto divieto all’agente sportivo, o alla società di cui l’agente è socio, di svolgere trattative o stipulare mandati in conflitto di interessi, salvo quanto previsto dal successivo art. 21, comma 5 (agente che opera nell’interesse di più parti, ndr)”, si chiarisce il perimetro della situazione di conflitto di interessi, ovvero quella in cui l’agente sportivo (o comunque la società di cui è socio) abbia come controparte negoziale “una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni direttamente o indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi”. Va da sé che quanto previsto alla seconda interlinea predetta circa la titolarità di interessi diretti o indiretti in associazioni o società affiliate alla FIGC da parte dell’agente sportivo costituisca, oltre che causa di incompatibilità, altresì la principale ipotesi di conflitto di interessi.
Al comma 5 si introduce un generale divieto per l’agente sportivo (e per la società di cui è socio) di percepire “qualsiasi corrispettivo diverso da quello previsto dal successivo art. 21, comma 8 (ovvero la norma che riporta le modalità di determinazione del corrispettivo dell’agente, ndr)“.
Al comma 6 si rettifica la non felice la formulazione dell’art. 16 co. 5 del Regolamento CONI nel momento in cui prevede come “derogatoria” al ricorrere di un’ipotesi di conflitto di interessi quella prevista dall’art. 21 co. 2 lett. d) dello stesso Regolamento (“Tuttavia, dopo la conclusione del suo contratto con una società, l’assistito può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società fruitrice a pagare direttamente l’agente sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel contratto”), disciplinando così semplicemente l’ipotesi in cui, dopo lo svolgimento dell’attività, il calciatore fornisca il proprio assenso a che la società corrisponda per suo conto il corrispettivo all’agente: è evidente che tale fattispecie non ha alcuna attinenza col venir meno di un’ipotesi di conflitto di interessi, per cui correttamente il comma 6 non riporta l’incipit in commento.
Precisato ciò, il comma 6 prende spunto da una formulazione dell’art. 16 co. 5 del Regolamento CONI che ha subito una modifica nell’ultima versione vigente: oggi essa prevede che “Con l’eccezione del corrispettivo di cui all’art. 21, comma 2, lett. d), configura ipotesi di conflitto di interessi altresì la situazione in cui l’agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un atleta e/o a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale in relazione al trasferimento di un atleta”, mentre la precedente recitava “Fatto salvo il corrispettivo di cui all’art. 21, comma 2, lett. d), è fatto divieto all’agente sportivo di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un atleta e/o di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un atleta”).
La correlativa norma FIGC, al pari della già commentata norma CONI, determina semplicemente il permanere del divieto alla pattuizione di una percentuale sulla futura vendita quale modalità remunerativa per i servizi prestati dall’agente sportivo, ma non impedisce in alcun modo il conferimento a quest’ultimo da parte della società di un c.d. “mandato a vendere”, del quale costituisce oggetto contrattuale “l’immediato” trasferimento del calciatore e non il “futuro”.
Ad ogni buon conto, il comma 7 introduce l’annullabilità dei contratti di mandato stipulati dall’agente sportivo in violazione dei commi 4, 5 e 6.
Art. 17 (Diritti ed obblighi del calciatore)
Tra i diritti ed obblighi del calciatore si inserisce, al comma 6, la previsione per cui egli non possa “offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altre utilità a qualsiasi titolo riconosciute al fine di formalizzare un mandato”.
Al comma 7 viene espunta la norma per cui il mandato sottoscritto in violazione delle previsioni riportate nei commi precedenti sia colpito da inefficacia, mentre si mantiene la natura di violazione disciplinare con trasmissione degli atti alla Procura federale.
Art. 18 (Diritti e obblighi della società sportiva)
Si introduce al comma 2 anche per le società l’obbligo, prima previsto per i soli calciatori, di verificare nell’area pubblica del Registro nazionale che l’agente sportivo sia regolarmente iscritto, prima di conferirgli l’incarico.
Al comma 3 si espunge il riferimento, presente nel previgente 6.2, alla possibilità che l’incarico all’agente del calciatore possa risultare non solo dagli atti depositati presso la CFAS, ma anche presso “altra Federazione calcistica straniera”.
Al pari di quanto previsto per il calciatore, si introduce poi al comma 8 il divieto per la società sportiva “di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altre utilità a qualsiasi titolo riconosciute al fine di formalizzare un mandato”.
Ancora parimenti all’articolo precedente, al comma 9 viene espunta la norma per cui il mandato sottoscritto in violazione delle previsioni riportate nei commi precedenti sia colpito da inefficacia, mentre si mantiene la natura di violazione disciplinare con trasmissione degli atti alla Procura federale.
Art. 19 Modalità di organizzazione dell’attività
La norma in commento va a sostituire quanto previgentemente disciplinato dall’art. 5.2.
Si mantiene, differentemente da quanto previsto dall’art. 19 del Regolamento CONI, l’obbligo di ubicazione della sede della società nel territorio dell’UE.
La previgente lett. g) dell’art. 5.2 viene trattata a parte nel nuovo comma 4, ove si inserisce una previsione ex novo (corrispondente all’omologa norma del Regolamento CONI) in forza della quale “I soci privi di titolo abilitativo possono svolgere esclusivamente mansioni amministrative di collaborazione, indipendentemente se in forza di un contratto di lavoro da dipendente o di un accordo di collaborazione occasionale, salvo coloro che sono autorizzati ex lege a fornire assistenza professionale ad atleti e associazioni o società sportive o altri enti operanti nel settore sportivo”: quest’ultimo inciso, riferito a “coloro che sono autorizzati ex lege a fornire assistenza professionale ad atleti e associazioni o società sportive o altri enti operanti nel settore calcistico”, anticipa quanto verrà successivamente evidenziato con riguardo al comma 7 dell’art. 21.
La mancata riproposizione della previgente lett. h) dell’art. 2 circa il versamento dei diritti di segreteria non deve indurre a ritenere che i medesimi non siano dovuti all’atto dell’iscrizione della persona giuridica in quanto previsti dalla norma generale sub art. 5 co. 3.
Il comma 3 prevede infine che all’atto dell’iscrizione della persona giuridica “deve essere depositato l’elenco dei dipendenti e collaboratori, copia dell’atto costitutivo, dello statuto sociale e della visura camerale storica della società o, per gli enti di diritto straniero, della documentazione equipollente o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000”: si tratta di un adempimento che va ad integrare, per l’ipotesi di persona giuridica, la già ricordata previsione sub art. 5 co. 3. Le modifiche sopravvenute dovranno poi essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.
Art. 20 (Regime sanzionatorio)
La norma in commento costituisce significativa modifica del previgente impianto sanzionatorio anzitutto sotto il profilo della competenza, in quanto si introduce quella della CFAS a giudicare in primo grado le violazioni degli agenti sportivi. Correlativamente, come previsto dall’omologo art. 20 co. 2 del Regolamento CONI, la Commissione CONI agenti sportivi assume il ruolo di giudice di secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della predetta Commissione federale: secondo l’impostazione previdente la CFAS era competente solo a svolgere l’attività inquirente e requirente, ed era tenuta ad avviare le indagini su istanza della Commissione, di chiunque vi avesse interesse o anche d’ufficio quando fosse venuta a conoscenza di fatti rilevanti. Permane la possibilità di rivolgersi al Collegio di Garanzia avverso le decisioni della Commissione CONI, come previsto dall’art. 20 co. 3 del Regolamento CONI.
Il procedimento dinanzi alla CFAS sarà regolato dal Regolamento disciplinare Agenti Sportivi che costituisce Allegato B del CU 125 del 4 dicembre 2020.
Tra le sanzioni, vengono previste la censura, la sanzione pecuniaria da € 10.000,00 a € 100.000,00, la sospensione dall’esercizio dell’attività per un massimo di 36 mesi, la radiazione dal Registro federale.
Qualora l’agente sportivo che ha commesso la violazione sia legale rappresentante o socio di una persona giuridica e l’illecito sia commesso nell’esercizio dei poteri gestori della società, la sanzione pecuniaria è irrogata anche a quest’ultima, con vincolo di solidarietà passiva. Si prevede altresì che ove l’agente sportivo sia sospeso, la sospensione determini l’impossibilità di agire per il corrispondente periodo anche per conto della società.
La sanzione pecuniaria dovrà essere versata entro 30 giorni dalla comunicazione, e in difetto l’agente sportivo sarà automaticamente sospeso fino all’avvenuto pagamento.
Si prevede poi che sia colpito da sospensione da 6 a 36 mesi l’agente sportivo che, “contravvenendo ai doveri di correttezza e lealtà, entri in relazione con calciatori legati da un rapporto contrattuale con un altro agente sportivo, al fine di indurli a risolvere anticipatamente il loro contratto o a violare gli obblighi in esso previsti” ovvero che acquisisca rapporti di clientela con modalità contrarie a correttezza e decoro o offra/corrisponda a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi o omaggi quale corrispettivo per la presentazione di un atleta o di una società sportiva o per l’ottenimento di mandati (nei casi giudicati più gravi si può arrivare sino alla radiazione dal Registro federale).
Le sanzioni disciplinari, a parte la censura, saranno pubblicate nel Registro federale e la CFAS comunicherà alla omologa Commissione CONI i provvedimenti sanzionatori adottati.
Il comma 10 prevede infine che le sanzioni pecuniarie saranno versate alla FIGC, e che ove in secondo grado la sanzione venga ridotta con l’effetto che quanto già versato dall’agente risulti eccedente la sanzione finale comminata, la FIGC restituirà la differenza entro 30 giorni dalla comunicazione della Commissione CONI.
Art. 21 (I contratti degli agenti sportivi)
Il nuovo art. 21 va a sostituire le previgenti disposizioni di cui agli artt. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9.
La prima grande novità è prevista al comma 1, ove si stabilisce che per la formalizzazione dell’incarico debbano essere utilizzati, a pena di inefficacia, “esclusivamente i modelli tipo annualmente predisposti dalla FIGC e pubblicati sul suo sito istituzionale”. Il comma 1 è da leggere in combinato disposto con il comma 17, ove si stabilisce che “E’ fatto obbligo all’agente sportivo di utilizzare, a pena di inefficacia, i modelli tipo di cui al precedente comma 1 entro sessanta giorni dalla data in cui gli stessi sono stati scaricati dal sito istituzionale della FIGC”. Sparisce dunque contestualmente il previgente executive summary.
Il mandato tra calciatore e agente sportivo è reperibile cliccando qui.
Il mandato tra società e agente sportivo è reperibile cliccando qui.
Come si avrà modo di chiarire nel commentare il comma 7, la dicitura reperibile su entrambi i modelli per cui “IL PRESENTE MANDATO PUÒ ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DA AGENTI SPORTIVI ISCRITTI NEL REGISTRO NAZIONALE DEL CONI” esclude fattualmente che soggetti diversi da coloro che hanno superato l’esame di abilitazione e sono iscritti al Registro nazionale possano svolgere l’attività di agente sportivo.
Non vengono riprodotti i requisiti di cui all’art. 21 co. 2 del Regolamento CONI appunto in virtù della predisposizione di modelli tipo, e si prevede al comma 2 che il mandato possa essere integrato con qualsiasi clausola che le parti ritengano appropriata, come anche graficamente consentito all’art. 9 del modello tipo (rubricato “ALTRE CLAUSOLE”), ove si prevede che “Le Parti possono integrare il presente mandato con qualsiasi clausola che ritengano appropriata, nel rispetto delle norme dell’ordinamento statale e dell’ordinamento sportivo” e si inserisce la possibilità di allegare il relativo documento che costituisce parte integrante del mandato. Si tratta di una possibilità in ogni caso già prevista dal previgente art. 5.4 ove stabiliva che “Le parti sono libere di integrare il mandato con qualsiasi clausola che ritengano appropriata, nel rispetto della legge e delle disposizioni in vigore”.
Al comma 3 viene eliminata la previsione (prima contenuta nell’art. 5.4) che rendeva necessario, in caso di redazione del mandato in una lingua FIFA, il deposito anche in lingua italiana con l’espressa dichiarazione che quest’ultima era prevalente e, in caso di redazione in lingua diversa da una di quelle FIFA e dall’italiano, il deposito unito ad una traduzione in lingua italiana autocertificata da un interprete. Si prevede oggi che il mandato debba essere redatto in italiano o in lingua FIFA (tedesco, spagnolo, inglese e francese) e che, diversamente, dovrà essere depositata una traduzione giurata in lingua italiana.
Al comma 4 si prevede che il mandato possa essere conferito in via esclusiva o senza pattuizione di esclusiva, non riproducendo la non felice formulazione dell’omologa norma del Regolamento CONI che citava il c.d. mandato plurimo, fattispecie non realizzabile per effetto della già vigente previsione per cui qualora un agente agisca nell’interesse di più parti (calciatore, società cedente, società cessionaria), è tenuto a sottoscrivere un mandato con ciascuna parte interessata (oggi trasposta nel comma 5): è evidente infatti come il c.d. mandato plurimo presupponesse un conferimento congiunto e contestuale di incarico da parte di più soggetti, circostanza evidentemente non consentita dalla norma ricordata.
Lo stesso comma 5 prevede poi che “L’agente sportivo deve indicare, mediante apposita dichiarazione, in ciascuno dei mandati l’esistenza del conflitto ed ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell’avvio di qualunque negoziazione”.
Al comma 6 si reitera la previsione già portata dal previgente art. 5.4 circa durata massima dell’incarico (2 anni) ed esclusione del tacito rinnovo.
Al comma 7 si introduce una significativa novità (già portata dall’art. 21 co. 6 del Regolamento CONI), in quanto si prevede che “Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall’art. 348 cod. pen., il contratto di mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale presso la federazione sportiva nazionale professionistica di riferimento è nullo”.
La novità riguarda un duplice profilo:
– quello riconducibile all’art. 7 DM 24.02.2020, nella parte in cui fa anzitutto salvo quanto previsto dall’art. 348 c.p. (in materia di esercizio abusivo della professione) e prevede appunto che “l’intervento a qualsiasi titolo di soggetti non iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi è causa di nullità dell’incarico di cui all’art. 1” (ovvero del solo incarico conferito all’agente sportivo e non più, come prima, del contratto di prestazione sportiva, del contratto di trasferimento o del tesseramento presso una Federazione);
– quello riconducibile alla norma istitutiva del Registro Nazionale (art. 1 co. 373 L. 205/2017), nella parte in cui prevede che “Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge”: tale inciso parrebbe (solo apparentemente) costituire un’apertura verso l’impostazione che era dettata, per gli avvocati, dall’art. 5 del Regolamento Agenti di Calciatori FIGC del 2010 (introdotto con CU FIGC n. 100/A dell’8 aprile 2010 e poi modificato con CU FIGC n. 142/A del 3 marzo 2011), laddove al comma 1 prevedeva che “Ai calciatori e alle società di calcio è vietato avvalersi dell’opera di una persona priva di Licenza, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa statuale e sportiva vigente”. Tale impostazione traeva spunto dal Regolamento agenti FIFA del 2008, laddove all’art. 4 (rubricato “Exempt Individuals”), consentiva la possibilità di farsi assistere da un avvocato sprovvisto di licenza ma “legally authorised practising lawyer in compliance with the rules in force in his country”, ovvero regolarmente iscritto al proprio albo secondo le norme del Paese di provenienza.
Permane in realtà l’impossibilità di svolgere l’attività propria dell’agente sportivo per i soggetti titolari di “competenze professionali riconosciute per legge” in assenza di iscrizione nel Registro nazionale, a maggior ragione alla luce della nuova qualificazione in termini di “professione regolamentata”, per tale intendendosi “quella il cui esercizio richiede il conseguimento di un diploma specifico, il superamento di esami particolari e/o l’iscrizione ad albi o registri professionali”: la stessa formulazione di legge non pare potersi leggere circoscrivendo la risposta al quesito al solo passaggio sopra richiamato (“Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge”), bensì occorre porre mente al combinato disposto con la prima parte della norma, laddove prevede che “E’ istituito presso il CONI (…) il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto (…) il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica”.
Ebbene, la subordinazione della possibilità di svolgimento delle attività richiamate (mettere in relazione due o più soggetti ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento) all’iscrizione nel Registro nazionale, e l’assenza di una automatica legittimazione per avvocati e commercialisti di iscriversi nel Registro nazionale se non dopo aver proficuamente sostenuto l’esame, non può che condurre a ritenere che l’ambito di operatività di questi ultimi nel settore specifico possa riferirsi unicamente ad attività diverse da quelle proprie della professione regolamentata di agente sportivo, ovvero ad attività riconducibili alla loro sfera di competenza professionale riconosciuta per legge.
Rimane infatti assolutamente pacifico che tali soggetti non possano iscriversi nel Registro nazionale senza il superamento della prova abilitativa.
Come anticipato, sul piano fattuale quanto precede è oggi avvalorato dalla dicitura reperibile su entrambi i modelli per cui “IL PRESENTE MANDATO PUÒ ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DA AGENTI SPORTIVI ISCRITTI NEL REGISTRO NAZIONALE DEL CONI”, circostanza che esclude che soggetti diversi da coloro che hanno superato l’esame di abilitazione e sono iscritti al Registro nazionale possano svolgere l’attività di agente sportivo.
Ai commi 8, 9, 10 e 11 si disciplina il corrispettivo dell’agente sportivo con sostanziali novità rispetto al previgente art. 5.8):
– si mantiene l’alternativa tra somma forfettaria e misura percentuale, modificando però per quest’ultima il previgente riferimento al “reddito complessivo lordo del calciatore” con quello alla “retribuzione complessiva lorda del calciatore”, sul presupposto che il “reddito” del calciatore possa ricomprendere voci di retribuzione ulteriori alle somme risultanti dal contratto di prestazione sportiva negoziato dall’agente;
– si eliminano i previgenti criteri per la determinazione dell’opzione percentuale;
– si prevede in linea generale che il corrispettivo debba essere versato esclusivamente dal soggetto conferente l’incarico, ma si consente che dopo la conclusione del contratto il calciatore possa autorizzare la società a pagare direttamente il suo agente;
– si prevede (comma 9) che il diritto al corrispettivo dell’agente sportivo che ha ricevuto incarico da un calciatore si prescrive al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui il corrispettivo è maturato;
– si prevede (comma 10) che “Nel caso in cui il contratto di prestazione sportiva che l’agente sportivo ha negoziato per il calciatore abbia una durata più lunga di quella del mandato, l’agente sportivo, salvo diverso accordo tra le parti, ha diritto al corrispettivo maturato e maturando anche dopo la scadenza del mandato stesso, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva. Qualora il calciatore, successivamente alla scadenza del mandato, concluda un nuovo contratto di prestazione sportiva, anche con altra società sportiva, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità al precedente contratto, l’agente sportivo conserverà il diritto alla percezione del corrispettivo pattuito e l’eventuale successivo agente sportivo, che ha negoziato tale nuovo contratto, avrà diritto soltanto al corrispettivo pattuito sull’eccedenza contrattuale”;
– si riporta al comma 11 quanto previsto dal previgente art. 5.4 per cui “Nel caso in cui la società sportiva e l’agente sportivo concordino il pagamento di un corrispettivo per ciascuna annualità del contratto di prestazione sportiva sottoscritto dal calciatore, gli effetti economici del mandato cessano automaticamente qualora il calciatore – per qualsiasi motivo – non sia più tesserato con la medesima società sportiva”.
Al comma 12 e al comma 13 si disciplina rispettivamente, reiterando con diversa formulazione le previsioni dei previgenti artt. 5.5 e 5.6, l’attività resa dall’agente sportivo in favore di minori di età ultrasedicenni e di calciatori dilettanti.
I commi 14, 15 e 16 dettano norme a tutela dei calciatori nella misura in cui rispettivamente prevedono:
– che in caso di retrocessione dalla Serie C alla Serie D, ed a meno di riacquisizione dello status di professionista entro il termine di 8 mesi dal conferimento dell’incarico, “nessun corrispettivo è dovuto all’agente sportivo relativamente alle annualità contrattuali successive alla retrocessione”;
– che in caso di risoluzione del contratto di prestazione sportiva per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore non dovuta a dolo o colpa grave dello stesso, “all’agente sportivo è dovuto il corrispettivo soltanto per il periodo di vigenza del contratto stesso”;
– che non è dovuto all’agente alcun corrispettivo in caso di sottoscrizione di contratto ai minimi federali.
Il comma 18 prevede l’obbligo del deposito del mandato, a pena di inefficacia, entro 20 giorni dalla data di stipula, e modifica sostanzialmente il regime previsto dall’omologo art. 20 co. 8 del Regolamento CONI nella parte in cui quest’ultimo prevede l’efficacia del mandato dalla data di deposito dello stesso presso la federazione, mentre la norma in commento ne sancisce l’efficacia dalla data della sua sottoscrizione. Devono poi essere parimenti depositati eventuali risoluzioni o recessi entro il medesimo termine.
Permane, contestualmente al mandato, del deposito di copia del versamento di € 250,00 quali diritti di segreteria.
Al comma 20 si introduce la norma per cui salvo espressa deroga contenuta nel mandato, vengono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell’art. 54 co. 3 CGS CONI e in conformità all’art. 22 co. 2 del Regolamento CONI, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l’interpretazione e l’esecuzione dei mandati stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico.
Art. 22 (Istituto della domiciliazione)
La nuova norma è interamente dedicata all’istituto della domiciliazione, razionalizzando le previsioni che nel Regolamento CONI sono contenute nell’art. 21 co. 11 e nell’art. 23 (dedicato alle norme transitorie).
Il comma 1 stabilisce infatti che la disciplina dettata dall’art. 21 per i contratti di mandato degli agenti sportivi trova applicazione, previa elezione del domicilio presso un agente sportivo in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto al Registro nazionale, per (i) agenti sportivi iscritti al Registro nazionale prima dell’entrata in vigore del Regolamento CONI vigente e privi di titolo abilitativo unionale equipollente (fermo restando la possibilità di ottenere il riconoscimento professionale attraverso misure compensative), (ii) soggetti abilitati ad operare in uno Stato membro dell’UE che hanno conseguito un titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative, (iii) soggetti abilitati ad operare in uno Stato non membro dell’UE.
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli agenti sportivi domiciliati, tali soggetti dovranno “comprovare di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q) del presente Regolamento”.
Gli effetti della domiciliazione, disciplinati dal comma 3, sono (i) l’obbligo di depositare l’accordo di collaborazione professionale presso la CFAS, (ii) l’obbligo del domiciliante di pagare i corrispettivi dovuti al domiciliatario, secondo i termini e le modalità riportate nell’accordo di collaborazione professionale, (iii) la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dal domiciliante, (iv) l’obbligo per il domiciliante di superare la specifica attività formativa, anche in e-learning, stabilita dalla CFAS.
Il comma 4 sancisce la nullità del mandato conferito all’elenco degli agenti sportivi domiciliati, e il comma 5 prevede che ove l’attività dell’agente domiciliato sia svolta tramite una persona giuridica, anche quest’ultima debba essere iscritta nell’apposito elenco del Registro federale.
Art. 23 (Norme transitorie)
La norma in commento disciplina unicamente l’ipotesi dei mandati conferiti ad agenti sportivi iscritti al Registro nazionale prima dell’entrata in vigore del Regolamento CONI vigente e privi di titolo abilitativo unionale equipollente: essi conserveranno efficacia sino alla loro naturale scadenza e comunque per un periodo massimo di due anni dal loro deposito, purchè depositati presso la CFAS alla data di entrata in vigore del predetto Regolamento CONI.
Art. 24 (Norme finali)
La norma in commento, nel sostituire il previgente art. 8 rubricato “Trasparenza”, sancisce che:
– entro il 31.12 di ogni anno le società sportive e i calciatori devono comunicare alla CFAS (che li rende disponibili sul sito FIGC entro il 31 marzo successivo), i dati relativi ai corrispettivi erogati nel corso dell’anno ad agenti sportivi;
– entro lo stesso 31 marzo, la CFAS rende disponibili sul sito della FIGC anche l’elenco delle transazioni in cui gli agenti sportivi hanno prestato nell’anno precedente la loro attività in favore di società sportive.
Si prevede poi che le iscrizioni al Registro federale effettuate nel corso del 2019 e del 2020 abbiano validità sino al 31 dicembre 2020 e che entro tale termine debba essere presentata istanza di rinnovo.
Art. 25 (Entrata in vigore)
Il nuovo Regolamento FIGC entra in vigore con la pubblicazione della delibera del Consiglio Federale, avvenuta con CU 125 del 3 dicembre 2020.
Per consultare il testo integrale del nuovo Regolamento Agenti Sportivi FIGC, clicca qui.
Per scaricare la nuova modulistica, clicca qui.
Per le modalità di rinnovo annuale dell’iscrizione al Registro federale per il 2021, clicca qui.
Per consultare il testo integrale del nuovo Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC, clicca qui.
Per consultare il Regolamento agenti sportivi CONI in vigore, clicca qui.