L’art. 96 NOIF tra nuove modifiche e questioni interpretative

Con il CU 119 del 12 novembre 2020, la FIGC ha modificato l’art. 96 NOIF, in particolare i commi 1 e 2, oltre alla tabella di cui al comma 5.
Si tratta di una modifica particolarmente significativa, auspicata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B in quanto incidente in particolare sul diritto delle associate di quest’ultima al riconoscimento del Premio di Preparazione, oltre alla portata chiarificatrice su alcuni aspetti di natura tecnica.
L’art. 96 NOIF era stato oggetto di intervento recente in due occasioni, dapprima con il CU 81 del 27 giugno 2018 e poi con il CU 152 del 24 giugno 2019.
Con il CU 81 del 27 giugno 2018, oltre ad un adeguamento di genere relativo alle calciatrici oltre che ai calciatori, si era intervenuti sull’ultima parte del comma 1, ovvero sul previgente riferimento alle società dell’allora Lega Nazionale Professionisti quali escluse dal diritto al Premio “fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega”: come noto, dopo la costituzione della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B in luogo della Lega Nazionale Professionisti, si era sin da subito posto il tema interpretativo circa la riferibilità dell’esclusione dal diritto al Premio alle società della sola Lega Nazionale Professionisti Serie A oppure anche a quelle della seconda divisione nazionale. La formulazione portata dal CU 81, nel limitarsi a trasporre la precedente locuzione “Lega Nazionale Professionisti” nelle nuove due Leghe separate, parve travalicare quella che appariva la ratio dell’originaria formulazione, ovvero limitare l’esclusione alla massima espressione del calcio professionistico.
La novella del 2019 non risolse la questione, in quanto intervenne sul comma 1 con l’inserimento della specifica per cui beneficiarie del Premio potessero essere unicamente società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro titolari del vincolo annuale (queste ultime nel caso di primo tesseramento quale giovane di serie da parte di società delle leghe professionistiche). Permaneva tuttavia l’ipotesi in cui anche società delle due Leghe maggiori potessero risultare beneficiarie del Premio, appunto nel “caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega”. Il CU 152 apportò anche significative modifiche circa la configurazione del Premio, passandosi dalla presa in considerazione delle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni, alle ultime tre società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni (per ognuno dei quali è ancora oggi stabilita una quota corrispondente ad 1/5 dell’intero Premio di Preparazione, determinato secondo una tabella che divenne allegata al comma 5 del medesimo art. 96 NOIF).
Si arriva così al Comunicato Ufficiale odierno, col quale si è intervenuti sul primo comma nel senso di prevedere tra le legittime richiedenti tutte le potenziali beneficiarie, ovvero le società sia della Lega Nazionale Dilettanti sia delle tre Leghe professionistiche, e soprattutto di sancire le fattispecie entro le quali potranno procedere con la richiesta di riconoscimento del Premio le società delle due Leghe maggiori, ovvero per le quelle associate alla LNPA “nel caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega”, e per quelle associate alla LNPB “nel caso di primo tesseramento quale giovane di serie, da parte di società appartenenti alla stessa Lega e alla Lega Nazionale Professionisti Serie A”.
Pare potersi affermare come la modifica in parola sia tesa a valorizzare il principio per cui il Premio di Preparazione non è da intendersi quale devoluzione tra “professionisti” e “dilettanti” (con l’unica eccezione, nella formulazione previgente al CU 119, della Lega Pro), bensì quale ristoro della formazione impartita rivolto dai “più abbienti” ai “meno abbienti”, in un contesto di solidarietà verticale che è ben testimoniato dalla tabella di riferimento per il calcolo del Premio, impostazione che consente oggi di rinvenire nella previsione in commento due principi di base quali il meccanismo di ristoro della formazione e la solidarietà verticale discendente.
Permangono una serie di questioni interpretative che troveranno evidentemente riscontro e soluzione in ambito giurisprudenziale secondo l’impostazione che la Commissione Premi e gli eventuali gradi successivi vorranno adottare in relazione alle stesse. In particolare, circa il passaggio per cui “vengono prese in considerazione le ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Pro titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni”, gli aspetti da chiarire paiono riguardare quale impostazione occorra adottare:
(i) laddove il calciatore abbia militato in più di tre società negli ultimi cinque anni, ovvero quale delle società in numero superiore a tre negli ultimi cinque anni risulti esclusa dal Premio, se quella/e più risalente/i oppure quella/e più recente/i;
(ii) laddove una società del Settore Giovanile e Scolastico approdi alla LND nel corso del quinquennio (entro la stagione del vincolo pluriennale), ovvero se maturi il premio per tutte le stagioni in cui è stata titolare del tesseramento o solo in quelle in cui è stata associata alla LND;
(iii) laddove una società del Settore Giovanile e Scolastico acquisisca lo status di associata alla LND nella stagione del vincolo pluriennale (ovvero in quella di maturazione del premio), ovvero se diventi “eleggibile” retroattivamente per le stagioni precedenti in cui era SGS (trattasi in altre parole dell’ipotesi di cambio di status della richiedente tra stagione di formazione e stagione di richiesta, ovvero a quale stagione -e quindi a quale status- occorra far riferimento per individuare o meno il diritto al Premio);
(iv) laddove una società del Settore Giovanile e Scolastico acquisisca lo status di associata alla LND nella stagione successiva all’acquisizione da parte del calciatore del vincolo pluriennale, ovvero se, sul presupposto che il diritto al Premio si prescrive al termine della stagione successiva, la società in parola risulti o meno legittimata a richiedere il Premio medesimo;
(v) laddove tra le ultime tre società risulti presente una società non eleggibile (in quanto ad esempio associata a LNPA e si tratti di calciatore tesserato con vincolo pluriennale da società non associata a LNPA), ovvero se tale società risulti computabile o si debba computare la società eleggibile più risalente nel quinquennio;
(vi) laddove risultino eleggibili unicamente due società, ovvero in quale misura le medesime risultino beneficiarie del Premio, se 1/5 oppure 50% ciascuna, e nel primo caso quale sia la destinazione dei 3/5 non assegnati.
Per consultare il testo del CU 81 del 27 giugno 2018, clicca qui.
Per consultare il testo del CU 152 del 24 giugno 2019, clicca qui.
Per consultare il testo del CU 119 del 12 novembre 2020, clicca qui.
Per consultare il testo integrale delle NOIF aggiornate al CU 119 del 12 novembre 2020, clicca qui.