Il nuovo Regolamento Agenti Sportivi CONI: quali modifiche rispetto alla versione del 29 ottobre 2019

Alla luce delle modifiche intervenute a livello legislativo con Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020 (di seguito “DM 24.02.2020”), il quale è intervenuto sul DPCM del 23 marzo 2018, e dovendosi dare attuazione ai plurimi rimandi ivi previsti (vedi articolo), il CONI ha approvato con deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020 un nuovo Regolamento Agenti Sportivi, che va a sostituire la versione sinora vigente di cui alla deliberazione n. 1649 del Consiglio Nazionale del 29 ottobre 2019.
Art. 2 (Definizioni)
Al comma 1 si sono introdotte le definizioni di:
– “professione regolamentata”, per tale intendendosi “quella il cui esercizio richiede il conseguimento di un diploma specifico, il superamento di esami particolari e/o l’iscrizione ad albi o registri professionali”;
– “ente pubblico titolare”, intendendosi per tale “l’amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze”;
– “misura compensativa”, intendendosi per tale “l’attività richiesta per il riconoscimento del titolo professionale abilitante all’esercizio di un’attività professionale conseguito in uno Stato membro dell’Unione europea, consistente, a scelta dell’interessato, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni”;
– “agente sportivo domiciliato”, intendendosi per tale “il soggetto abilitato a operare in Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, che non abbia superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2, ovvero il soggetto abilitato a operare in uno Stato non membro dell’Unione europea, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2”;
– “titolo abilitativo di vecchio ordinamento”, intendendosi per tale ”il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo secondo le disposizioni della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) prima del 31 marzo 2015 ovvero avendo superato relativo esame di abilitazione, dalla Fédération Internationale de Basketball (FIBA) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) prima del 31 dicembre 2017”;
– “titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative”, intendendosi per tale “il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo in assenza di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare all’estero”;
– “Commissione federale agenti sportivi”, intendendosi per tale “organo collegiale istituito presso ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica”;
– “titolo abilitativo nazionale”, intendendosi per tale “il titolo, avente carattere permanente, conseguito in Italia con il superamento dell’esame di abilitazione”;
– “titolo abilitativo unionale equipollente”, intendendosi per tale “il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo stabilito, con il superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare in altro Stato membro dell’Unione europea e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese” (modifica attuativa dell’art. 11 DM 24.02.2020);
– “prove equipollenti”, intendendosi per tali “esame di abilitazione svolto in Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, inserito nella «tabella di equipollenza» deliberata dal CONI”;
– “tabella di equipollenza”, intendendosi per tale “tabella deliberata dal CONI, previa consultazione con le federazioni sportive nazionali professionistiche, che attesta l’equipollenza tra esame di abilitazione nazionale e prove sostenute in Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese”;
– “disciplinare tecnico”, intendendosi per tale “il documento deliberato dal CONI che definisce le specifiche tecnico-operative del funzionamento del processo telematico relativo alla tenuta e all’aggiornamento del Registro nazionale”;
– “Responsabile unico del procedimento o RUP”, intendendosi per tale “il soggetto incaricato di vigilare sul regolare svolgimento di ogni procedimento amministrativo connesso al presente Regolamento”.
e modificate le definizioni di:
– “agente sportivo stabilito”, intendendosi per tale “il soggetto abilitato a operare in Stato membro europeo diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2” (mentre la definizione previgente era “i cittadini dell’Unione Europea che sono in possesso di un titolo abilitativo e sono pertanto abilitati in altro Stato membro o, comunque, da una federazione sportiva internazionale, a mettere in relazione due o più parti ai fini dello svolgimento delle attività descritte al precedente art. 1, comma 2”, modifica attuativa dell’art. 11 DM 24.02.2020);
Al comma 2 si è estesa la validità delle “disposizioni che fanno riferimento agli agenti sportivi” anche agli agenti sportivi domiciliati, in quanto compatibili.
Art. 3 (Registro Nazionale degli agenti sportivi)
Alle consuete due “sezioni” (“sezione agenti sportivi” e “sezione agenti sportivi stabiliti”), si aggiungono gli “elenchi”, ovvero “elenco degli agenti sportivi sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi causa”, “elenco degli agenti sportivi che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione”, “elenco delle società di cui almeno un socio sia agente sportivo”, “elenco degli agenti sportivi domiciliati”, “elenco degli agenti sportivi che necessitano di misure compensative”, “elenco degli agenti sportivi presso i quali svolgere la misura compensativa del tirocinio”.
Art. 4 (Requisiti soggettivi per l’iscrizione al Registro Nazionale)
Alla lett. a) del comma 1 si inseriscono tra i soggetti legittimati ad iscriversi al Registro nazionale anche i cittadini di Stati non membri dell’UE con regolare permesso di soggiorno (oltre ovviamente al cittadino italiano o di altro Stato membro): la modifica pare costituire applicazione dell’art. 12 DM 24.02.2020 nella parte in cui fa riferimento alla salvaguardia de “I titoli abilitativi rilasciati secondo le disposizioni della Federation Internationale de Football Association (FIFA) prima del 31 marzo 2015” non solo per cittadini italiani e comunitari, ma anche extracomunitari, ma pare porsi in contrasto con la norma istitutiva del Registro nazionale, ovvero art. 1 co. 373 L. 205/2017, nella parte in cui sancisce che “Può iscriversi al suddetto registro [il Registro nazionale, ndr] il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea (…)”.
Alla lett. b) del comma 1 si aggiunge che il soggetto non debba essere stato dichiarato “soggetto a procedura di liquidazione giudiziale”.
Alla lett. c) del comma 1 si prevede che il soggetto debba “non avere riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio” (la precedente formulazione era suddivisa in due lettere, di cui la lett. d) recitava “non avere riportato condanne, anche non definitive (giusta sentenza o applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. patteggiamento), a una pena superiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo nell’ultimo quinquennio, salvi gli effetti della riabilitazione” e la lett. e) “non avere riportato condanne, anche non definitive (giusta sentenza o applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. patteggiamento) ad una pena della reclusione superiore a cinque anni, salvi gli effetti della riabilitazione”;
Alla lett. f) del comma 1 si prevede che il soggetto debba “non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell’ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA” (precedente formulazione “non avere riportato sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA”);
Alla lett. h) del comma 1 si prevede che il soggetto debba “non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla federazione sportiva nazionale professionistica presso cui intende operare ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale” (precedente formulazione “non avere sanzioni disciplinari in essere e non ancora completamente scontate nell’ambito della Federazione sportiva nazionale professionistica presso cui intende operare”);
Alla lett. j) del comma 1 si muta la previsione “essere in possesso di titolo abilitativo” con “essere in possesso di titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento”;
Art. 5 Modalità di iscrizione al Registro nazionale
Ai commi 1 e 2 si eliminano i riferimenti al modello di domanda di iscrizione al Registro nazionale (Allegato A), alla Dichiarazione delle Persone Fisiche (Allegato B) e alla domanda di iscrizione della persona giuridica (Allegato C), rinviando le modalità operative al c.d. disciplinare tecnico.
Al comma 3 si prevede che “La federazione sportiva nazionale professionistica provvede all’iscrizione al Registro federale degli agenti sportivi entro venti giorni dall’istanza dell’interessato, rilasciando all’agente apposito certificato di avvenuta iscrizione”: la modifica costituisce attuazione dell’art. 6 DM 24.02.2020 (prima il termine era di 30 giorni).
Al comma 4 si prevede che “Ricevuto il certificato di cui al comma precedente, l’interessato chiede al CONI dì essere iscritto al Registro nazionale, dando prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo d’importo pari a 250,00 euro, secondo le procedure contenute nel disciplinare tecnico. Il CONI vi provvede entro trenta giorni, salvi gli effetti del soccorso istruttorio”: la modifica costituisce attuazione dell’art. 6 DM 24.02.2020 (prima non era fissato un termine), e prosegue tale norma che ciò salvo si proceda al soccorso istruttorio (procedimento che permette la regolarizzazione dell’istanza o dei documenti purchè l’incompletezza non riguardi elementi essenziali).
Al comma 6 si conferma la necessità del pagamento, ai fini dell’iscrizione nel Registro nazionale, dell’imposta di bollo pari ad € 250 e dei diritti di segreteria pari ad € 500, oltre che della stipula di copertura assicurativa.
Al comma 10 si introduce una significativa novità, in quanto mentre prima si prevedeva che “L’iscrizione al Registro ha la durata di un anno a decorrere dalla data della comunicazione da parte della Commissione di approvazione della domanda”, oggi si sancisce che “L’iscrizione al Registro nazionale ha validità limitata all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), a partire dalla data di iscrizione da parte del CONI, di cui al precedente comma 4”, con ciò dunque allineandosi il termine di validità dell’iscrizione all’anno solare.
Art. 6 Rinnovo annuale dell’iscrizione al Registro nazionale
Mentre prima l’agente sportivo doveva presentare al CONI istanza di rinnovo entro 30 giorni dall’avvenuto rinnovo dell’iscrizione nel Registro federale, oggi si prevede che l’agente sportivo debba chiedere alla propria Federazione il rinnovo dell’iscrizione “prima della scadenza dell’iscrizione al Registro nazionale”, la Federazione vi provvede entro 20 giorni, dopo di che l’agente sportivo presenta istanza al CONI munito del certificato rilasciato dalla Federazione, di pagamento dell’imposta di bollo pari ad € 250, di versamento dei diritti di segreteria pari ad € 500 e di copertura assicurativa, e infine il CONI provvede entro 30 giorni.
La modifica costituisce attuazione dell’art. 9 DM 24.02.2020, laddove specifica che l’istanza alla Federazione di rinnovo dell’iscrizione al Registro Federale debba avvenire “prima della scadenza della durata dell’iscrizione al Registro nazionale (…) nei termini e con le modalità previsti dalla federazione sportiva nazionale professionistica” e che allorquando il soggetto in possesso del certificato di avvenuto rinnovo dell’iscrizione al Registro Federale chiede il rinnovo dell’iscrizione al Registro Nazionale, il CONI vi provvede entro 30 giorni (prima non era fissato un termine), salvo si proceda al soccorso istruttorio.
Art. 9 Istituzione, composizione e funzionamento
Al comma 1 si modifica la composizione della Commissione CONI agenti sportivi, che passa da 9 a 5 membri, ovvero il Presidente, il Vice Presidente, un esperto proposto dall’Autorità d Governo vigilante, il rappresentante CONI nel Comitato tecnico nazionale di cui all’art. 3 co. 5 D.Lgs. 13/2013, il dirigente dell’Ufficio Statuti e Regolamenti CONI.
Al comma 2 si specifica che la Commissione svolge l’attività con l’assistenza di un segretario e che nell’esercizio delle funzioni di giudice di secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione federale agenti sportivi (competente a giudicare in primo grado con provvedimenti sanzionatori le violazioni degli agenti sportivi), gli ultimi due componenti predetti “sono sostituiti da due esperti, di notoria indipendenza, nominati dalla Giunta Nazionale su proposta del Presidente della Commissione Coni agenti sportivi”.
Art. 11 Titolo abilitativo
Al comma 5 si specifica che “Il titolo abilitativo di vecchio ordinamento è equivalente al titolo abilitativo nazionale e consente l’iscrizione al Registro federale e al Registro nazionale alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti”: la modifica costituisce applicazione dell’art. 12 DM 24.02.2020 nella parte in cui fa riferimento alla salvaguardia dei “titoli abilitativi rilasciati secondo le disposizioni della Federation Internationale de Football Association (FIFA) prima del 31 marzo 2015”, in quanto si ricorda che da definizione introdotta il ”titolo abilitativo di vecchio ordinamento” è “il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo secondo le disposizioni della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) prima del 31 marzo 2015 ovvero avendo superato relativo esame di abilitazione, dalla Fédération Internationale de Basketball (FIBA) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) prima del 31 dicembre 2017”.
Si prevede poi al comma 6 che “Il titolo abilitativo unionale equipollente consente l’iscrizione degli agenti sportivi stabiliti nella sezione speciale del Registro federale”.
Art. 12 Prova generale dell’esame di abilitazione nazionale
Al comma 4 si prevede che “Il CONI organizza annualmente due sessioni di prova generale, che, fatti salvi casi eccezionali, si concludono entro la fine dei mesi di aprile e ottobre”: la modifica costituisce applicazione dell’art. 4 DM 24.02.2020, nella parte in cui sancisce che le sessioni di prova generale organizzate dal CONI si concludano entro la fine dei mesi di aprile e ottobre (anziché di marzo e settembre).
Art. 13 Requisiti di ammissione alla prova generale dell’esame di abilitazione nazionale
Al comma 1 si prevede che possano accedere alla prova generale dell’esame di abilitazione nazionale non solo cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea, ma anche di Stati non membri dell’Unione europea con regolare permesso di soggiorno: la modifica, essendo l’accesso all’esame finalizzato all’iscrizione nel Registro nazionale, pare porsi in contrasto con la norma istitutiva del Registro nazionale, ovvero art. 1 co. 373 L. 205/2017, nella parte in cui sancisce che “Può iscriversi al suddetto registro [il Registro nazionale, ndr] il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea (…)”.
Si ripropongono poi tra i requisiti di ammissione quelli già sopra richiamati con riguardo alle lett. b), c), f), h) del comma 1 dell’art. 4 (Requisiti soggettivi per l’iscrizione al Registro Nazionale).
Art. 16 Prova speciale dell’esame di abilitazione nazionale
Si introduce al comma 3 l’indicazione per cui “Il giudizio di idoneità alla prova generale dell’esame di abilitazione nazionale ha validità biennale ed è requisito per l’ammissione alla prova speciale dell’esame di abilitazione nazionale”: ne consegue che il candidato che abbia superato la prova generale presso il CONI potrà recarsi a sostenere la prova speciale presso la Federazione prescelta entro 2 anni dall’idoneità CONI.
Art. 18 Incompatibilità e conflitto di interessi
Tra le incompatibilità elencate dalla lett. c) del comma 3 si inseriscono “l’Istituto per il Credito Sportivo, società partecipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze o altri enti che producono servizi di interesse generale a favore dello sport, loro partecipate, (…) o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore sportivo relativo alla federazione sportiva nazionale professionistica nell’ambito della quale abbiano conseguito il titolo abilitativo”.
Al comma 5, pur mutando il wording, pare confermato lo spirito della previgente formulazione. Si prevede oggi che “Con l’eccezione del corrispettivo di cui all’art. 21, comma 2, lett. d), configura ipotesi di conflitto di interessi altresì la situazione in cui l’agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un atleta e/o a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale in relazione al trasferimento di un atleta”, mentre la precedente recitava “Fatto salvo il corrispettivo di cui all’art. 21, comma 2, lett. d), è fatto divieto all’agente sportivo di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un atleta e/o di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un atleta”): non pare in ogni caso felice la formulazione nel momento in cui abilita la possibilità in parola al ricorrere dell’ipotesi “derogatoria” prevista dall’art. 21 co. 2 lett. d), il quale prevede che “Tuttavia, dopo la conclusione del suo contratto con una società, l’assistito può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società fruitrice a pagare direttamente l’agente sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel contratto”, disciplinando così semplicemente l’ipotesi in cui, dopo lo svolgimento dell’attività, il calciatore fornisca il proprio assenso a che la società corrisponda per suo conto il corrispettivo all’agente. Posto dunque che la predetta ipotesi derogatoria non si vede come possa determinare il venir meno del caso di conflitto di interessi, continua ad essere vietata la pattuizione di una percentuale sulla futura vendita quale modalità remunerativa per i servizi prestati dall’agente sportivo.
Ad ogni buon conto, il comma 6 muta in annullabilità la previgente nullità dei contratti di mandato stipulati dall’agente sportivo in violazione dei commi 4 e 5. Viene contestualmente abrogato il previgente comma 7, ai sensi del quale “Nel caso in cui una della situazioni di conflitto di interessi di cui al comma 4 intervenga in pendenza del rapporto contrattuale tra l’agente sportivo e l’atleta o la società sportiva, il contratto si risolve di diritto al termine della stagione sportiva in corso al momento della sopraggiunta incompatibilità”.
Art. 19 Modalità di organizzazione dell’attività
Al comma 4 si inserisce una previsione ex novo in forza della quale “I soci privi di titolo abilitativo possono svolgere esclusivamente mansioni amministrative di collaborazione, indipendentemente se in forza di un contratto di lavoro da dipendente o di un accordo di collaborazione occasionale, salvo coloro che sono autorizzati ex lege a fornire assistenza professionale ad atleti e associazioni o società sportive o altri enti operanti nel settore sportivo”: quest’ultimo inciso, riferito a “coloro che sono autorizzati ex lege a fornire assistenza professionale ad atleti e associazioni o società sportive o altri enti operanti nel settore sportivo” anticipa quanto verrà successivamente evidenziato con riguardo al comma 6 dell’art. 21.
Art. 20 Regime sanzionatorio
L’impianto sanzionatorio risulta significativamente modificato anzitutto sotto il profilo della competenza, in quanto si introduce quella della Commissione federale della federazione sportiva nazionale professionistica, nel cui ambito sono accaduti fatti disciplinarmente rilevanti, a giudicare in primo grado le violazioni degli agenti sportivi. Correlativamente, la Commissione CONI agenti sportivi assume il ruolo di giudice di secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della predetta Commissione federale: secondo l’impostazione previdente la Commissione federale era competente solo a svolgere l’attività inquirente e requirente, ed era tenuta ad avviare le indagini su istanza della Commissione, di chiunque vi avesse interesse o anche d’ufficio quando fosse venuta a conoscenza di fatti rilevanti. Permane la possibilità di rivolgersi al Collegio di Garanzia avverso le decisioni della Commissione CONI.
Tra le sanzioni, viene eliminata la deplorazione, viene innalzata la sanzione pecuniaria dal previgente range da € 5.000 a € 50.000 al nuovo range da € 10.000 a € 100.000, e viene innalzata la sospensione dall’esercizio dell’attività dal previgente massimo di 24 mesi al nuovo massimo di 36 mesi. Viene altresì innalzata da 24 a 36 mesi la sospensione dal Registro dell’agente sportivo che, “contravvenendo ai doveri di correttezza e lealtà, entri in relazione con atleti legati da un rapporto contrattuale con un altro agente sportivo, al fine di indurli a risolvere anticipatamente il loro contratto o a violare gli obblighi in esso previsti” ovvero che acquisisca rapporti di clientela con modalità contrarie a correttezza e decoro o offra/corrisponda a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi o omaggi quale corrispettivo per la presentazione di un atleta o di una società sportiva o per l’ottenimento di mandati.
Art. 21 I contratti degli agenti sportivi
Al comma 3 viene eliminata la previsione che rendeva necessario, in caso di redazione del mandato in una lingua UE diversa dall’italiano, il deposito anche in lingua italiana con l’espressa dichiarazione che quest’ultima era prevalente. Permane l’obbligo di deposito di una traduzione giurata.
Al comma 6 si introduce una significativa novità, in quanto si prevede che “Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall’art. 348 cod. pen., il contratto di mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale presso la federazione sportiva nazionale professionistica di riferimento è nullo”. La novità riguarda un duplice profilo:
– quello riconducibile all’art. 7 DM 24.02.2020, nella parte in cui fa anzitutto salvo quanto previsto dall’art. 348 c.p. (in materia di esercizio abusivo della professione) e prevede appunto che “l’intervento a qualsiasi titolo di soggetti non iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi è causa di nullità dell’incarico di cui all’art. 1” (ovvero del solo incarico conferito all’agente sportivo e non più, come prima, del contratto di prestazione sportiva, del contratto di trasferimento o del tesseramento presso una Federazione);
– quello riconducibile alla norma istitutiva del Registro Nazionale (art. 1 co. 373 L. 205/2017), nella parte in cui prevede che “Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge”: tale inciso parrebbe costituire un’apertura verso l’impostazione che era dettata, per gli avvocati, dall’art. 5 del Regolamento Agenti di Calciatori FIGC del 2010 (introdotto con CU FIGC n. 100/A dell’8 aprile 2010 e poi modificato con CU FIGC n. 142/A del 3 marzo 2011), laddove al comma 1 prevedeva che “Ai calciatori e alle società di calcio è vietato avvalersi dell’opera di una persona priva di Licenza, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa statuale e sportiva vigente”. Tale impostazione traeva spunto dal Regolamento agenti FIFA del 2008, laddove all’art. 4 (rubricato “Exempt Individuals”), consentiva la possibilità di farsi assistere da un avvocato sprovvisto di licenza ma “legally authorised practising lawyer in compliance with the rules in force in his country”, ovvero regolarmente iscritto al proprio albo secondo le norme del Paese di provenienza. Permangono in ogni caso dubbi circa la reale possibilità di svolgere l’attività propria dell’agente sportivo, per i soggetti titolari di “competenze professionali riconosciute per legge” in assenza di iscrizione nel Registro nazionale, a maggior ragione alla luce della nuova qualificazione in termini di “professione regolamentata”, per tale intendendosi “quella il cui esercizio richiede il conseguimento di un diploma specifico, il superamento di esami particolari e/o l’iscrizione ad albi o registri professionali”: la stessa formulazione di legge non pare potersi leggere circoscrivendo la risposta al quesito al solo passaggio sopra richiamato (“Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge”), bensì occorre porre mente al combinato disposto con la prima parte della norma, laddove prevede che “E’ istituito presso il CONI (…) il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto (…) il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica”. Ebbene, la subordinazione della possibilità di svolgimento delle attività richiamate (mettere in relazione due o più soggetti ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento) all’iscrizione nel Registro nazionale, e l’assenza di una automatica legittimazione per avvocati e commercialisti ad iscriversi nel Registro nazionale se non dopo aver proficuamente sostenuto l’esame, parrebbe dover condurre a ritenere che l’ambito di operatività di questi ultimi nel settore specifico possa riferirsi unicamente ad attività diverse da quelle proprie della professione regolamentata di agente sportivo, ovvero ad attività riconducibili alla loro sfera di competenza professionale riconosciuta per legge. Rimane infatti assolutamente pacifico che tali soggetti non possano iscriversi nel Registro nazionale senza il superamento della prova abilitativa.
Al comma 8 si introducono significative novità:
– si pone in capo all’agente sportivo l’obbligo di depositare il contratto di mandato presso la Federazione, a pena di inefficacia, entro 20 giorni dalla data di stipula (eliminando il previgente riferimento, peraltro mai entrato in operatività, che imponeva il deposito entro i 20 giorni ma “in ogni caso prima del deposito dei contratti di cui all’art. 1, comma 2, del presente Regolamento”);
– si specifica che il contratto di mandato dovrà essere redatto utilizzando i modelli tipo predisposti dalla stessa federazione sportiva nazionale professionistica, tenendo conto dei requisiti minimi stabiliti dal presente Regolamento”;
– si introduce la previsione per cui “il contratto di mandato ha efficacia dalla data di deposito presso la federazione sportiva nazionale professionistica”, mentre nell’impianto previgente il mandato, se depositato nel termine di 20 giorni dalla sottoscrizione, produceva effetti da quest’ultima;
– viene abrogata la necessità di accompagnare il deposito del mandato con il c.d. executive summary.
I nuovi commi 10 e 11 sostituiscono il precedente comma 10, ai sensi del quale “La disciplina prevista nel presente articolo trova applicazione anche con riguardo agli agenti extracomunitari che comprovino di essere regolarmente iscritti nel Registro della Federazione di riferimento internazionale o del Paese non appartenente all’Unione Europea e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, escluse le lettere a), k), l), n), e o). I soggetti extracomunitari hanno l’obbligo di eleggere domicilio, della durata di un anno, presso un agente sportivo italiano o stabilito che opererà secondo le istruzioni del domiciliante, prima della sottoscrizione di uno dei contratti di cui all’art. 1, comma 2, del presente Regolamento, pena la nullità del contratto di mandato di cui al presente articolo”.
Le nuove norme prevedono, al comma 10, che “La disciplina prevista nel presente articolo trova applicazione anche con riguardo agli agenti sportivi che comprovino: a) di avere conseguito un titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative; b) di essere regolarmente iscritti in un Registro della federazione sportiva nazionale di altro Paese, ovvero della Federazione internazionale di riferimento, ovvero di altro Paese; c) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m)”, e al comma 11 che “Prima della sottoscrizione di uno dei contratti di cui all’art. 1, comma 2, del presente Regolamento, gli agenti sportivi di cui al precedente comma 10 hanno l’obbligo, pena la nullità del contratto di mandato di cui al presente articolo, di eleggere domicilio, per la durata di un anno da tale elezione, presso un agente sportivo italiano o stabilito, che è tenuto ad operare secondo le istruzioni del domiciliante”.
Art. 22 Collegio di Garanzia dello Sport
Mentre nel previgente impianto il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI era competente a giudicare in unico grado sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione, oggi tale organo è competente a giudicare sui medesimi ricorsi quale organo di appello dopo il primo grado dinanzi alla Commissione federale e il secondo grado dinanzi alla Commissione CONI.
Viene poi mantenuta la possibilità, tramite espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, di devolvere le controversie aventi ad oggetto la validità, l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti di mandato nonché le relative controversie di carattere economico ad un organo diverso dal Collegio di Garanzia.
Art. 23 Norme transitorie
Al comma 1 si prevede che “Fermo restando, su istanza dell’interessato, il riconoscimento professionale attraverso misure compensative, per gli agenti sportivi iscritti alla sezione agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, ma privi di titolo abilitativo unionale equipollente, si applica l’istituto della domiciliazione secondo quanto previsto dal presente articolo”: la modifica costituisce attuazione dell’art. 12 DM 24.02.2020, nella parte in cui sancisce che “L’istituto della domiciliazione si applica anche ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea che siano abilitati a operare in altro Stato membro dell’Unione europea ma non abbiano superato prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto. Il Regolamento CONI prevede le condizioni, le modalità e i termini della domiciliazione”, in tal modo estendendo l’istituto della domiciliazione agli agenti abilitati in paese UE ove la prova abilitativa ivi prevista non sia considerata equipollente a quella italiana, iscritti al registro nazionale alla data del 14 maggio 2020 (data di entrata in vigore del nuovo Regolamento).
Al comma 3 si disciplina l’istituto della domiciliazione, introducendo novità significative, ovvero prevedendo che “La domiciliazione, alla quale può fare ricorso esclusivamente il domiciliante che sia residente da prima del 1° gennaio 2018 o da almeno 5 anni nel Paese presso il cui elenco federale è registrato, deve essere effettuata, per ogni singola operazione, presso un agente in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto al Registro nazionale. Essa determina:
a) l’obbligo delle parti di depositare l’accordo di collaborazione professionale alla Commissione CONI agenti sportivi;
b) l’obbligo del domiciliante di pagare i corrispettivi dovuti al domiciliatario, a sua volta tenuto al versamento dei relativi oneri al fisco italiano e della remunerazione al domiciliante secondo i termini e le modalità riportate nell’accordo di collaborazione professionale;
c) la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dal domiciliante;
d) l’obbligo per il domiciliante di superare la specifica attività formativa, anche in elearning, stabilita dalla Commissione CONI agenti sportivi, al fine di assicurare nell’esercizio della professione il principio di competenza a vantaggio dell’interesse pubblico alla corretta prestazione professionale”.
Art. 24 Responsabile unico del procedimento
Si introduce la nuova figura del Responsabile unico del procedimento (RUP), al quale è demandata l’attività di “garantire, mediante le funzioni di vigilanza, il regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento, attraverso:
a) la valutazione, ai fini istruttori o successiva, delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti inerenti all’iscrizione al Registro ed ogni fase connessa e/o successiva, nonché l’accreditamento dei corsi di formazione;
b) la verifica dello svolgimento dell’esame di abilitazione;
c) la richiesta, ove necessario, di idonea integrazione documentale;
d) la cura delle comunicazioni e delle pubblicazioni inerenti agli indicati procedimenti;
e) la trasmissione degli atti alla Commissione CONI agenti sportivi, a seguito dell’istanza degli interessati, per l’adozione dei provvedimenti di competenza;
f) proposte di modifiche della normativa richiamata”.
Art. 25 Norme finali
Al comma 4 si prevede che “Con deliberazione del Presidente del CONI sono adottati il disciplinare tecnico e la tabella di equipollenza, richiamati nel presente Regolamento”.
Al comma 5 si prevede che le iscrizioni al Registro nazionale effettuate nel corso del 2019, ovvero sino al 14 maggio 2020 (data di entrata in vigore del nuovo Regolamento), conservano validità sino al 31 dicembre 2020, purchè “siano stati versati diritti di segreteria pari a 250,00 euro” (sul punto si rileva una potenziale incongruenza dal momento che su base annua i diritti di segreteria ammontano ad € 500, mentre l’imposta di bollo ammonta ad € 250, salvo appunto che non si individui un nuovo adempimento con importo dimezzato specificatamente rivolto ai soggetti già iscritti sino al 14 maggio 2020) e sia conseguentemente, ove necessario, prorogata la validità della polizza professionale.
Art. 26 Entrata in vigore
Il nuovo Regolamento entra in vigore il 14 maggio 2020.
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