“L’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario”: l’INAIL rassicura il settore calcio (e non solo) riguardo la tutela antinfortunistica dell’infezione da Covid-19

Con la Circolare n. 22 del 20 maggio 2020, l’INAIL fornisce interessanti chiarimenti circa alcuni aspetti che hanno interessato la dottrina dopo il riconoscimento della tutela infortunistica degli eventi di contagio, in riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro (ivi ovviamente compresi i Presidenti delle società calcistiche) per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali.
Il dibattito ha interessato anche il mondo del calcio, in quanto i soggetti destinatari della predetta forma di tutela sono i lavoratori dipendenti, tra cui gli atleti professionisti.
Come noto, l’art. 42 co. 2 del D.L. 181/2020 (convertito in L. 27/2020) prevede che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato”, con ciò affermando un principio già consolidato a livello normativo e giurisprudenziale in materia di patologie correlate ad agenti biologici, ovvero che l’infezione da Covid-19, se contratta in occasione di lavoro, è tutelata dall’INAIL quale infortunio sul lavoro. Il consolidamento del principio deriva dal fatto che, come correttamente richiama l’INAIL, l’infortunio sul lavoro si configura da sempre quando le patologie infettive (ad esempio l’epatite, l’AIDS, ecc.) sono contratte in occasione di lavoro, in quanto la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio.
Con la Circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020, erano già stati richiamati i principi che, ferma la difficoltà di stabilire il momento contagiante, debbono venire in considerazione ai fini dell’accertamento dell’infortunio nel caso delle malattie infettive e parassitarie, ovvero le linee guida di cui alla Circolare n. 74 del 23 novembre 1995, dalle quali emerge una presunzione semplice (che ammette la prova contraria dell’Istituto) di origine professionale, e dunque un accertamento dei fatti e delle circostanze ai fini del riconoscimento di tale origine in termini di ragionevole probabilità. Accertamento che tuttavia non ha alcun riferimento con la valutazione relativa alla contestazione in capo al datore di lavoro di eventuali comportamenti omissivi che possano essere stati causa del contagio.
Specifica infatti l’INAIL che non possono confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo da parte del medesimo Istituto con i presupposti per la responsabilità penale e civile del datore di lavoro, i quali devono individuarsi nella ricorrenza del nesso di causalità e dell’imputabilità, quantomeno a titolo di colpa, della condotta tenuta dal medesimo. Ne deriva che la responsabilità del datore di lavoro è configurabile solo allorquando sussista una violazione di legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso contingente possono rinvenirsi nei protocolli e linee guida di cui all’art. 1 co. 14 D.L. 33/2020: il rispetto delle misure ivi previste varrà ad escludere la responsabilità del datore di lavoro, mentre non escluderà la tutela antinfortunistica garantita dall’INAIL in caso di contagio da Covid-19, circostanza che avvalora “l’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario”.
Nella stessa ottica si pone il recente intervento del Ministro del Lavoro Catalfo, la quale ha reso noto che, al fine di chiarire ulteriormente il quadro giuridico già interessato dalla Circolare predetta, è in fase di studio un provvedimento normativo in base al quale il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida possa costituire una presunzione semplice circa l’assolvimento dell’obbligo ai fini della tutela contro il rischio di infezione da Covid-19 del lavoratore.
Per consultare il testo integrale della Circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020, clicca qui.