Modificato il DPCM 23 marzo 2018 in materia di agenti sportivi

Con Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020 sono state apportate modifiche al DPCM del 23 marzo 2018 in materia di agenti sportivi, intervenendo sui seguenti aspetti:
– all’art. 4 si prevede che le sessioni di prova generale organizzate dal CONI si concludano entro la fine dei mesi di aprile e ottobre (anziché di marzo e settembre);
– all’art. 5 si prevede che le sessioni di prova speciale organizzate dalle Federazioni si concludano entro la fine dei mesi di giugno e dicembre (anziché maggio e novembre);
– all’art. 6 si prevede che, allorquando il soggetto chiede alla Federazione l’iscrizione nel Registro Federale, la Federazione medesima vi provvede entro 20 giorni (anziché entro 30 giorni), rilasciando apposito certificato di avvenuta iscrizione;
– sempre all’art. 6, si prevede che, allorquando il soggetto in possesso del certificato di avvenuta iscrizione al Registro Federale chiede di essere iscritto al Registro Nazionale, il CONI vi provvede entro 30 giorni (prima non era fissato un termine), salvo si proceda al soccorso istruttorio (procedimento che permette la regolarizzazione dell’istanza o dei documenti purchè l’incompletezza non riguardi elementi essenziali);
– all’art. 7, previa modifica della rubrica “Nullità dell’incarico di cui all’art. 1” anziché “Nullità del contratto e del tesseramento”, si fa anzitutto salvo quanto previsto dall’art. 348 c.p. (in materia di esercizio abusivo della professione) e si prevede appunto che “l’intervento a qualsiasi titolo di soggetti non iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi è causa di nullità dell’incarico di cui all’art. 1” (ovvero del solo incarico conferito all’agente sportivo e non più, come prima, del contratto di prestazione sportiva, del contratto di trasferimento o del tesseramento presso una Federazione);
– all’art. 9 si prevede che l’istanza alla Federazione di rinnovo dell’iscrizione al Registro Federale debba avvenire “prima della scadenza della durata dell’iscrizione al Registro nazionale (…) nei termini e con le modalità previsti dalla federazione sportiva nazionale professionistica” (anziché “entro trenta giorni dalla conclusione di ogni stagione sportiva”);
– sempre all’art. 9, si prevede che, allorquando il soggetto in possesso del certificato di avvenuto rinnovo dell’iscrizione al Registro Federale chiede il rinnovo dell’iscrizione al Registro Nazionale, il CONI vi provvede entro 30 giorni (prima non era fissato un termine), salvo si proceda al soccorso istruttorio;
– all’art. 10 si prevede che la cancellazione dal Registro Federale sia causa di cancellazione dal Registro Nazionale “sempre che l’agente sportivo non risulti validamente iscritto presso il Registro federale di altra federazione sportiva nazionale professionistica” (mentre prima lo era tout court);
– all’art. 11 si prevede che possano chiedere alla Federazione l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro Federale dedicata ai c.d. agenti stabiliti “I cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea abilitati in altro Stato membro” (anziché “I cittadini dell’Unione Europea abilitati in altro Stato membro”);
– sempre all’art. 11 si prevede correlativamente che la Federazione debba accertare che il richiedente sia abilitato ad operare “in altro Stato membro dell’Unione europea e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese” (anziché “nell’ambito della federazione sportiva del paese di provenienza”), si aggiunge che tale abilitazione debba conseguire al superamento di “prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto”, e si prevede poi che, ricevuta comunicazione dalla Federazione di avvenuta iscrizione nella sezione speciale del Registro Federale, il CONI “procede entro trenta giorni all’iscrizione in apposita sezione del Registro nazionale, salvo si proceda al soccorso istruttorio” (prima non era fissato un termine per il CONI, in quanto i trenta giorni erano assegnati alla Federazione per comunicare al CONI l’avvenuta iscrizione nella sezione speciale del Registro Federale);
– sempre all’art. 11 si inserisce infine una previsione ex novo in forza della quale “Ove ricorrano le condizioni per l’applicazione di misure compensative, consistenti nel superamento di una prova abilitativa o di un tirocinio di adattamento, con il Regolamento CONI sono disciplinate le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa possa essere acquisita. Per la realizzazione di tali misure compensative, il CONI si può avvalere delle federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali si intende richiedere l’abilitazione”;
– all’art. 12, previa modifica della rubrica “Norme finali” anziché “Norme transitorie e finali”, si prevede che “I titoli abilitativi rilasciati secondo le disposizioni della Federation Internationale de Football Association (FIFA) prima del 31 marzo 2015 a cittadini italiani, di altro Stato membro dell’Unione europea ovvero stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, nonché i titoli abilitativi rilasciati, avendo superato relativo esame di abilitazione, dalla Federation Internationale de Basketball (FIBA) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) prima del 31 dicembre 2017, conservano validità ai fini dell’iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi e al relativo Registro federale” (anziché ”E’ fatta salva la validità dei titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015”), in tal modo ponendosi rimedio alle lacune che riguardava (i) l’aspetto formale in ambito calcistico per il quale gli agenti erano licenziati prima del 31 marzo 2015 dalla FIFA e non dalle Federazioni nazionali, (ii) la salvaguardia ai fini dell’iscrizione nel Registro Nazionale e nel Registro Federale FIGC dei titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015 non solo a cittadini italiani e comunitari, ma anche extracomunitari, (iii) la salvaguardia ai fini dell’iscrizione nel Registro Nazionale e nel Registro Federale FIP dei titoli abilitativi rilasciati prima del 31 dicembre 2017;
– sempre all’art. 12 si inserisce poi una previsione ex novo in forza della quale “I soggetti provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, che siano abilitati in tali Paesi a mettere in relazione due o più soggetti ai fini indicati dall’articolo 1 del presente decreto, possono operare in Italia solo previa domiciliazione presso un agente regolarmente iscritto nel Registro nazionale e nel registro federale della relativa federazione. Nell’esercizio della loro attività, devono agire di intesa con l’agente presso cui sono domiciliati, utilizzando il titolo riconosciutogli nel Paese di provenienza e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, nonché utilizzando in ogni documento a loro firma la dicitura <<agente sportivo domiciliato nell’ambito della […]>>, aggiungendovi l’indicazione della federazione sportiva nazionale presso la quale sono abilitati e il nominativo dell’agente regolarmente iscritto nel Registro nazionale presso cui sono domiciliati”; sul punto deve rilevarsi come l’attuale formulazione paia inesatta nel senso che (i) o si prevedeva che si dovesse inserire nella parentesi quadra la federazione di domiciliazione + l’agente presso il quale si è domiciliati, (ii) oppure si sarebbe dovuto prevedere <<agente sportivo abilitato nell’ambito della […]” con inserimento nella parentesi quadra della Federazione di abilitazione + l’agente presso il quale si è domiciliati;
– sempre all’art. 12 si inserisce poi altra previsione ex novo in forza della quale “L’istituto della domiciliazione si applica anche ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea che siano abilitati a operare in altro Stato membro dell’Unione europea ma non abbiano superato prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto. Il Regolamento CONI prevede le condizioni, le modalità e i termini della domiciliazione”, in tal modo estendendo l’istituto della domiciliazione agli agenti non abilitati in Italia, bensì in altro Paese UE ove la prova abilitativa ivi prevista non sia considerata equipollente a quella italiana;
– sempre all’art. 12 si inserisce poi altra previsione ex novo in forza della quale “Agli agenti sportivi domiciliati si applicano gli articoli 2, 6, terzo comma, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto nonché il Regolamento CONI” (mentre prima tale previsione riguardava solo gli agenti stabiliti);
– sempre all’art. 12 si inserisce infine previsione ex novo in forza della quale “Ai sensi del combinato disposto del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, ai titoli di agente sportivo conseguiti fuori dall’Unione europea è data la possibilità del riconoscimento professionale attraverso le misure compensative di cui al Regolamento CONI”; sul punto deve rilevarsi come tale formulazione paia da intendersi riferita unicamente all’ipotesi del soggetto italiano o comunitario che si abilita in paese extra UE e che, attraverso misure compensative, può vedersi riconosciuto il proprio titolo per l’iscrizione nel Registro nazionale sezione ordinaria o stabiliti, non evidentemente al soggetto extracomunitario che si abilita in paese extra UE, in quanto si contravverrebbe alla previsione di legge.
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