Il Collegio di Garanzia, ribaltando CFA 3/2019, riconosce la rinunziabilità al Premio alla Carriera ex art. 99bis NOIF

Il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione n. 9 del 4 febbraio 2020, resa in una vicenda riferita al pagamento del Premio alla Carriera per il calciatore Ndrecka Angelo tra la società A.C. Chievo Verona S.r.l. e la società F.C. Sporting Desenzano SSDRL, sovverte quanto precedentemente statuito dalla Corte Federale d’Appello, con la decisione a Sezioni Unite n. 3 del 4 ottobre 2019, la quale aveva confermato, pur con diversa motivazione, la conclusione cui era già pervenuta l’impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Vertenze Economiche (CU 11/TFN-SVE del 31 luglio 2019).
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Il tema centrale della vicenda riguarda la natura giuridica del Premio alla Carriera previsto dall’art. 99bis NOIF, e conseguentemente la sua rinunziabilità: come noto, la Corte Federale d’Appello, nel precedente grado, era giunta alla conclusione per cui il Premio in parola non è rinunziabile perché assolve ad una funzione parapubblicistica prevalente rispetto a quella privatistica propria dei club interessati.
Il Collegio di Garanzia ritiene che il Premio alla Carriera, essendo volto a ristorare l’investimento compiuto nella formazione del giovane calciatore con un riconoscimento economico sì fissato in misura forfettaria ma ben determinata nel suo ammontare (€ 18.000 per ogni anno di formazione), rivesta necessariamente natura di diritto patrimoniale, circostanza che già fonda la rinunziabilità al medesimo.
Rinunziabilità che è ulteriormente confermata dal difetto di quella funzione parapubblicistica che la CFA aveva riconosciuto al Premio in commento. Tale difetto emerge dalla stessa formulazione dell’art. 99bis NOIF, laddove afferma che “nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il premio di preparazione (art. 96 N.O.I.F.) o il
premio di addestramento e formazione tecnica (art. 99 N.O.I.F.) ovvero l’importo derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall’eventuale compenso spettante”: ad avviso del Collegio, infatti, “se fosse vero e condivisibile che il premio alla carriera avesse una funzione parapubblicistica, lo stesso non dovrebbe essere ritenuto alternativo agli altri premi previsti dalle NOIF e richiamati dall’art. 99 bis NOIF, ma dovrebbe essere riconosciuto, a prescindere dall’aver goduto degli altri atti premiali, con il solo limite dell’avverarsi delle condizioni previste e richiamate“.
In ultimo, rispetto all’impostazione che era stata fatta propria in realtà più dal TFN in primo grado che dalla CFA in secondo, il Collegio statuisce che nel caso di specie non si tratta di rinuncia ad un diritto futuro, posto che non sussiste alcuna aleatorietà del diritto, essendo il Premio alla Carriera determinato dalla norma in maniera precisa ed esatta e fissato in € 18.000,00 per ogni anno di formazione, ed essendo in sospeso soltanto la sua erogazione al maturare delle condizioni citate dalla norma medesima: dice infatti il Collegio che “nella vicenda che ci occupa non siamo in presenza di un diritto che non c’è ancora, esso esiste ed è codificato come premio alla carriera ed è già predeterminato nel suo ammontare in € 18.000,00 (diciottomila), quello che manca ed è incerto è il fatto storico che deve concretizzarsi, rectius avverarsi, ovvero l’esordio in campionato di Serie A o nella Nazionale A o Under 21“.
Occorre dunque uscire dalla confusione (ingenerata dalla decisione di primo grado), tra esistenza del diritto e suoi effetti, subordinati all’avveramento di una condizione di fatto: in questo senso, il Collegio qualifica il diritto ex art. 99bis NOIF come un diritto sotto condizione sospensiva di fatto, con la conseguenza che si è in presenza di una aspettativa giuridicamente tutelata ex art. 1357 c.c. (“Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione”).
“Nel caso di specie“, chiude il Collegio, “il Desenzano avrebbe avuto il diritto a percepire il premio alla carriera del calciatore laddove si fosse verificata la condizione che lo stesso avesse esordito in Seria A o in Nazionale A o Under 21 e non ha fatto altro che rinunziare a tale diritto, rectius a tale aspettativa secondo
legge“.
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