Modificato il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberazione n. 1649 del Consiglio Nazionale del 29 ottobre 2019)

Con deliberazione n. 1649 del Consiglio Nazionale del 29 ottobre 2019, il CONI ha modificato il previgente Regolamento degli Agenti Sportivi (assunto con deliberazione n. 1630 del 26 febbraio 2019), intervenendo sui seguenti aspetti:
– in riferimento agli “agenti sportivi stabiliti”, si prevede che possano essere abilitati, oltre che in altro Stato comunitario, anche da una Federazione sportiva internazionale;
– in riferimento ai requisiti soggettivi per l’iscrizione al Registro (art. 4), il requisito di cui alla lett. d) relativo al “non avere riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio”, viene modificato in “non avere riportato condanne, anche non definitive (giusta sentenza o applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. patteggiamento), a una pena superiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo nell’ultimo quinquennio, salvi gli effetti della riabilitazione”;
– ancora in riferimento ai requisiti soggettivi per l’iscrizione al Registro (art. 4), il requisito di cui alla lett. e) relativo al “non avere riportato condanne ad una pena della reclusione superiore a cinque anni”, viene modificato in “non avere riportato condanne, anche non definitive (giusta sentenza o applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. patteggiamento) ad una pena della reclusione superiore a cinque anni, salvi gli effetti della riabilitazione”;
– ancora in riferimento ai requisiti soggettivi per l’iscrizione al Registro (art. 4), si specifica al comma 2 che gli agenti sportivi stabiliti possono essere iscritti nella relativa sezione “(…) previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 1 e dal regolamento adottato dalla medesima Federazione, che deve essere documentato da specifica e completa certificazione rilasciata dalla Federazione di provenienza. In caso di mancato possesso di tutti i requisiti, la Federazione sportiva nazionale professionistica deve respingere la richiesta dell’agente sportivo”;
– in riferimento alle modalità di iscrizione al Registro (art. 5), si prevede che la durata di iscrizione al Registro medesimo decorra non più dalla data di approvazione della domanda, bensì dalla data della comunicazione in proposito da parte della Commissione;
– in riferimento alla istituzione, composizione e funzionamento della Commissione CONI degli Agenti Sportivi (art. 9), si prevede al comma 6 che l’ordine del giorno debba essere inviato ai componenti non più almeno 7 giorni prima della riunione, bensì almeno 3 giorni prima;
– in riferimento ai requisiti di ammissione alla prova generale dell’esame di abilitazione (art. 13), il requisito di cui alla lett. d) relativo al “non avere riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio”, viene modificato in “non avere riportato condanne, anche non definitive (giusta sentenza o applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. patteggiamento) (i) a una pena della reclusione superiore a cinque anni; oppure (ii) a una pena superiore a due anni per un qualunque delitto delitti non colposo nell’ultimo quinquennio, salvi in entrambi i casi gli effetti della riabilitazione”, mentre il requisito di cui alla lett. e) relativo al “non avere riportato condanne per il reato di frode sportiva di cui alla l. 401/1989 o per il reato di doping di cui all’art. 586 bis c.p.”, viene modificato in “non avere riportato condanne, anche non definitive, (…)”;
– in riferimento ai doveri degli Agenti Sportivi (art. 17), si introduce il nuovo comma 5, ai sensi del quale “Gli agenti sportivi prendono atto di essere sottoposti al potere disciplinare della Commissione e accettano la piena efficacia di qualsiasi provvedimento che sia adottato, ai sensi del presente Regolamento, dalla Commissione, la cui competenza dichiarano di riconoscere incondizionatamente”;
– in riferimento ad incompatibilità e conflitto di interessi (art. 18), si circoscrive la limitazione di cui al comma 1 alla condizione di amministratori o dipendenti di soggetti pubblici (eliminando dunque il riferimento al “ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici”), mentre ai commi 2 e 3 si specifica che (i) la limitazione relativa ad interessi diretti o indiretti in imprese, associazioni o società operanti nel settore sportivo deve intendersi circoscritta alla Federazione nella quale il soggetto opera, e (ii) la limitazione relativa alla condizione di atleta agonista deve intendersi circoscritta al tesseramento in un campionato nazionale;
– in riferimento alle modalità di organizzazione dell’attività (art. 19), si specifica che in caso di organizzazione dell’attività in forma societaria i soggetti non in possesso di titolo abilitativo “(…) non hanno poteri di rappresentanza o di gestione e non possono comunque svolgere attività assimilabili a quelle dell’agente sportivo”;
– in riferimento al regime sanzionatorio (art. 20), si afferma al comma 1 che “La Commissione è competente a giudicare le violazioni degli agenti sportivi del presente Regolamento e per l’inosservanza di ogni normativa applicabile, così come definita all’art. 17, comma 1”, specificando nei rapporti con le omologhe Commissioni in ambito federale che “La Commissione agenti federale della Federazione sportiva nazionale nel cui ambito sono accaduti fatti disciplinarmente rilevanti è competente a svolgere l’attività inquirente e requirente e potrà delegare le singole attività d’indagine alla relativa Procura Federale. La Commissione agenti federale della Federazione sportiva nazionale nel cui ambito sono accaduti i fatti di rilevanza disciplinare è tenuta ad avviare le indagini su istanza della Commissione di chiunque vi abbia interesse o anche di ufficio quando viene a conoscenza di fatti rilevanti. Il procedimento è regolato da un apposito regolamento disciplinare adottato, in ossequio a Principi di Giustizia Sportiva del CONI, dalla Commissione e approvato dal CONI”, e prevedendo infine che “Avverso la decisione della Commissione è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell’art. 54 e seguenti del Codice d Giustizia Sportiva del CONI” (analogamente a quanto già previsto al comma 7 riguardo alle decisioni assunte dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi;
– ancora in riferimento al regime sanzionatorio (art. 20), si modifica la previsione di cui alla lett. b) del comma 2 da una misura sanzionatoria pecuniaria individuata solo nel minimo in almeno € 5.000 in una sanzione pecuniaria da € 5.000 ad € 50.000, e si elimina la previsione in forza della quale “I provvedimenti sanzionatori sono adottati dalla Commissione, previa comunicazione all’agente e concessione di un termine di quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni”;
– in riferimento ai contratti degli Agenti Sportivi (art. 21), si apportano significative novità, in quanto:
• si specifica al comma 1 che il conflitto di interessi che l’Agente Sportivo deve evitare possa essere anche solo potenziale;
• si eliminano dai requisiti minimi del contratto di mandato l’indicazione del soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo dovuto all’Agente Sportivo, le modalità di recesso dal contratto e la data di scadenza;
• si modifica la previsione in forza della quale “Il contratto, se redatto in lingua diversa da quella italiana, deve essere depositato unitamente ad una traduzione giurata in lingua italiana”, che viene sostituita da quella per cui “Il contratto di mandato deve essere redatto in lingua italiana o in subordine in una lingua di uno dei Paesi dell’Unione Europea. In questo secondo caso il contratto deve essere depositato in originale anche in lingua italiana, con la espressa dichiarazione che questa è la lingua prevalente; in alternativa, congiuntamente al contratto di mandato in una lingua di uno di Paesi dell’Unione Europea deve essere depositata una traduzione giurata in lingua italiana”;
• si prevede che a depositare il contratto di mandato entro 20 giorni dalla stipula possa essere la parte più diligente e che in ogni caso tale deposito deve avvenire prima del deposito di contratto di prestazione sportiva/variazione di tesseramento/tesseramento;
• si prevede inoltre che ai fini del deposito il contratto di mandato debba essere accompagnato da un executive summary CONI, scaricabile dal sito (clicca qui) e avente efficacia per 30 giorni dalla data di download, da firmarsi da tutte le parti contraenti;
• si inserisce infine l’obbligo della parte che provvede al deposito di darne immediata comunicazione all’altra, con allegata copia del contratto depositato;
• la previsione relativa agli agenti extracomunitari per cui “La disciplina prevista nel presente articolo trova applicazione anche ai contratti stipulati da soggetti extracomunitari iscritti nei registri della Federazione internazionale di riferimento. I soggetti extracomunitari hanno l’obbligo di eleggere domicilio presso un agente sportivo italiano o stabilito, pena la nullità dei contratti di cui al presente articolo”, viene sostituita da quella in forza della quale “La disciplina prevista nel presente articolo trova applicazione anche con riguardo agli agenti extracomunitari che comprovino di essere regolarmente iscritti nel Registro della Federazione di riferimento internazionale o del Paese non appartenente all’Unione Europea e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 [rectius 4, ndr], comma 1, escluse le lettere a), k), l), n), e o). I soggetti extracomunitari hanno l’obbligo di eleggere domicilio, della durata di un anno, presso un agente sportivo italiano o stabilito che opererà secondo le istruzioni del domiciliante, prima della sottoscrizione di uno dei contratti di cui all’art. 1, comma 2, del presente Regolamento, pena la nullità del contratto di mandato di cui al presente articolo”;
– in riferimento alla risoluzione delle controversie (art. 22), si introduce al comma 2 la facoltà (da inserire espressamente nel contratto di mandato) di derogare alla previgente automatica devoluzione al Collegio di Garanzia CONI per “(…) tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico”;
– in riferimento alle norme transitorie (art. 23), la previsione per cui i soggetti abilitati ante 31 marzo 2015 dovevano iscriversi nel Registro entro 30 giorni dall’effettiva operatività dello stesso (ovvero, si ricorda, il 13 giugno 2019), viene sostituita da quella per cui tali soggetti possono iscriversi entro il 31 dicembre 2019, dopodichè coloro che a tale data non risultino iscritti “(…) potranno presentare istanza di iscrizione con esonero dall’esame di abilitazione solo dopo aver frequentato un corso di aggiornamento organizzato dalla Scuola dello sport o accreditato dalla Commissione, purché siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1”;
– ancora in riferimento alle norme transitorie (art. 23), si prevede che i soggetti che sono risultati iscritti nei registri federali tra il 31 marzo 2015 e il 31 dicembre 2017 “(…) potranno svolgere l’attività di agente sportivo secondo le modalità stabilite da ciascuna Federazione sportiva nazionale professionistica fino al 31 dicembre 2019”;
– ancora in riferimento alle norme transitorie (art. 23), la previsione per cui “I contratti sottoscritti da soggetti in possesso del titolo abilitativo rilasciato prima del 31.03.2015 e fino al 31.12.2017, depositati presso le Federazioni sportive nazionali professionistiche alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, conservano efficacia fino alla loro naturale scadenza e non potranno essere tacitamente rinnovati” viene sostituita da quella in forza della quale “I contratti di mandato sottoscritti da soggetti in possesso del titolo abilitativo rilasciato prima del 31.03.2015 e dei soggetti comunque iscritti nei Registri Federali tra il 31 marzo 2015 e il 31.12.2017, purché depositati presso le Federazioni sportive nazionali professionistiche alla data del 10 luglio 2018, conservano efficacia fino alla loro naturale scadenza e comunque per un periodo massimo di due anni dalla loro iscrizione e non potranno essere tacitamente rinnovati”;
– in riferimento alle norme finali (art. 24), si specifica che la comunicazione rivolta a CONI e Federazioni da parte di società ed atleti circa i corrispettivi erogati nel corso dell’anno ad agenti sportivi (da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019 per l’anno corrente) debba redarsi su modelli adottati dallo stesso CONI su proposta della Commissione;
– a quest’ultimo proposito, il CONI ha reso noti tali modelli sia per atleti (clicca qui) che per società (clicca qui).
Per consultare il testo integrale del nuovo Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, clicca qui.