Premio di preparazione ex art. 96 NOIF e computo società vincolante pluriennalmente

Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, con la decisione n. 86 del 23 ottobre 2019, resa in una vicenda riferita al pagamento del Premio di preparazione per il calciatore Ciro Prospero tra la società ASD Union Team SCB e la società U.S. Governolese, ha affrontato la questione interpretativa riferita all’art. 96 NOIF nella fattispecie in cui il tesseramento con vincolo pluriennale segua al tesseramento con vincolo annuale da parte della medesima società, ovvero nell’ipotesi in cui la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale nella o nelle stagioni sportive precedenti.
Nel caso di specie, la società ASD Union Team SCB era stata titolare del tesseramento annuale del calciatore nelle ss.ss. 2015/2016 e 2016/2017, mentre la società U.S. Governolese era stata titolare del tesseramento annuale nella s.s. 2017/2018, prima di vincolare pluriennalmente il calciatore nella s.s. 2018/2019.
In ambito endofederale, sia la Commissione Premi che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, avevano ritenuto la società ASD Union Team SCB quale unica titolare del vincolo annuale nel triennio di riferimento (il quadro normativo era quello previgente alla modifica portata da C.U. 152/A): nel confermare infatti la decisione della Commissione Premi, il Tribunale Federale Nazionale si era richiamato ad una propria “costante giurisprudenza“, secondo la quale “ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione”.
Il Collegio di Garanzia, osservando che “Nessuna disposizione contenuta nell’art. 96, né in altro articolo delle NOIF, afferma quanto sostenuto dal Tribunale Federale, né ciò può ricavarsi dall’interpretazione della disciplina de qua sulla base della ratio sottesa alla stessa“, ha statuito che “l’interpretazione dell’art. 96 delle NOIF non consente di ritenere, in assenza di una specifica previsione in tal senso, che della formazione impartita da una società sportiva ad un giovane calciatore non debba tenersi conto là dove lo stesso calciatore nella successiva stagione sportiva acconsenta al tesseramento, con vincolo pluriennale, con quella stessa società“.
Nel caso di specie, dunque, la società ASD Union Team SCB non è stata riconosciuta, così come sancito in sede endofederale, quale unica società ad aver diritto al Premio di preparazione, bensì quale penultima, dovendo essere considerata anche l’attività di preparazione svolta dalla società U.S. Governolese, vincolante pluriennalmente ma già titolare di vincolo annuale nel periodo di riferimento.
Per consultare il testo integrale della decisione del Collegio di Garanzia n. 86 del 23 ottobre 2019, clicca qui.