Premio alla carriera ex art. 99bis NOIF e rinunziabilità al diritto

FIGC

La Corte Federale d’Appello, con la decisione a Sezioni Unite n. 3 del 4 ottobre 2019, resa in una vicenda riferita al pagamento del Premio alla carriera per il calciatore Ndrecka Angelo tra la società A.C. Chievo Verona S.r.l. e la società F.C. Sporting Desenzano SSDRL, ha affrontato la tematica riferita alla “(…) rinunziabilità al diritto al premio alla carriera in tempo antecedente al verificarsi di uno dei requisiti cui l’art. 99bis delle NOIF connette il sorgere del diritto al premio“.

In proposito la CFA si trova a confermare la conclusione cui era già pervenuta l’impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Vertenze Economiche (CU 11/TFN-SVE del 31 luglio 2019), pur tuttavia con una motivazione difforme da quella posta alla base della richiamata decisione.

Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Vertenze Economiche, infatti, partendo dal presupposto in forza del quale la dichiarazione di rinuncia era stata formalizzata in un momento in cui l’esordio in Serie A e/o la convocazione in Nazionale erano eventi incerti e non prevedibili, così come non preventivamente quantificabile era l’entità del Premio alla Carriera, aveva ritenuto di aderire al consolidato orientamento della Suprema Corte che sancisce “l’illegittimità della rinuncia preventiva, qualora al momento della rinuncia non siano prevedibili l’an e il quantum” (Cass. Civ., Sez. I, 17.07.2014 n. 16365).

La Corte Federale d’Appello, invece, partendo dal presupposto in forza del quale “La ratio e la finalità della disposizione federale sono (…) da rinvenire nella diffusione dello sport, in particolare del calcio, tra i giovani atleti e nella loro crescita sul piano tecnico in modo da elevare il livello qualitativo del massimo Campionato nazionale e di potenziare in tal modo le due Nazionali maggiori così da rinverdire i fasti dei successi passati  in campo internazionale“, ha qualificato l’interesse tutelato dalla disposizione in parola come un “interesse sostanzialmente parapubblicistico, che assorbe quello privatistico ed economico delle società“.

Pertanto, ritiene la CFA, “il premio alla carriera non è in sè rinunciabile, atteso che esso soddisfa un interesse che non è nella disponibilità della società della L.N.D. o di puro Settore Giovanile“. Infine, e proprio a tal proposito, prosegue la CFA, non è un caso che “(…) a differenza della disposizione contenuta nell’art. 99bis che nulla dice al riguardo, l’art. 99 sul premio di addestramento e formazione tecnica, che ha riguardo a rapporti diretti tra le due società interessate dalla sottoscrizione del primo contratto professionistico, preveda espressamente la possibilità di una sua riduzione a seguito di accordo scritto tra le due società“.

Per consultare il testo integrale della decisione del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Vertenze Economiche di cui al CU 11/TFN-SVE del 31 luglio 2019, clicca qui.

Per consultare il testo integrale della decisione della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite n. 3 del 4 ottobre 2019, clicca qui.