La Commissione Tesseramento Atleti FIPAV scioglie per giusta causa il vincolo sportivo ex art. 35 RAT

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L’atleta Gabriele Di Martino ricorreva alla Commissione Tesseramento Atleti per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ROMA 12, dopo aver rivolto alla medesima lettera di messa in mora come previsto dal documento riepilogativo riferito al procedimento per scioglimento del vincolo per giusta causa.

Nell’ambito di tale procedimento, l’atleta può richiedere lo scioglimento coattivo del vincolo a partire dal 1° luglio, ed entro determinate date a seconda della categoria di appartenenza. Entro tali termini, l’atleta deve appunto inviare alla società di appartenenza una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure una PEC, con la quale chiede il consenso allo scioglimento del vincolo, indicando in modo succinto i motivi di tale richiesta (motivi che saranno dettagliatamente approfonditi in sede di istanza, ma non potranno essere modificati). Dalla data di ricevimento della raccomandata desumibile dalla cartolina di ritorno (ovvero dalla ricevuta di consegna della PEC), la società ha 10 giorni di tempo per rispondere: in caso di mancata risposta o di risposta negativa da parte della società, l’atleta può proporre istanza alla Commissione Tesseramento Atleti, come avvenuto nel caso di specie, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della risposta negativa del sodalizio e comunque in ogni caso, entro 30 giorni dalla data di invio della costituzione in mora.

Occorre ricordare che l’art. 35 co. 1 RAT (Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV) stabilisce che “Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l’interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l’interesse dell’atleta con quello dell’associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo“.

Il ricorrente lamentava il rifiuto da parte della società di appartenenza della richiesta di trasferimento ad altra società nonostante il versamento di un indennizzo, l’impossibilità da parte di Roma 12 di partecipare ad un campionato di livello adatto alle prestazioni dell’atleta, la totale assenza di investimenti per la crescita tecnica dell’atleta, la mancata partecipazione di Roma 12 all’attività federale di settore tale da permettere all’atleta di prendere parte al campionato di Superlega, nonchè inadempienze riferite ad accordi sottoscritti tra le parti, oltre infine all’ulteriore motivazione della mancata sottoposizione a visita medica per la stagione corrente.

La Commissione Tesseramento Atleti, indagando il merito, ha riconosciuto che “la crescita tecnica dell’atleta non verrebbe tutelata laddove continuasse a prestare la propria attività nelle fila del sodalizio di appartenenza“, e che “(…) tra le parti si sia instaurato un clima di tensione irrecuperabile e che non consente il sereno proseguimento del rapporto (…)“, oltre al fatto che “(…) l’atleta ha dichiarato di non essere stato
adeguatamente seguito dall’affiliata, anche con riferimento all’infortunio avuto in una precedente stagione sportiva, tanto da veder compromesso ogni rapporto futuro con la società, circostanza che lo costringerebbe ad interrompere l’attività sportiva della pallavolo“.
La Commissione tuttavia, pur ritenendo ricorrenti i motivi di giusta causa per lo scioglimento del vincolo, lo qualifica come “non imputabile al sodalizio“, e pone a carico dell’atleta un indennizzo quantificato in € 12.000,00.

Alla luce di quest’ultimo aspetto, nonostante l’accoglimento del ricorso, pare non potersi escludere l’eventualità di una impugnazione della decisione in ambito FIPAV dinanzi al Tribunale Federale.

Per consultare il testo integrale della decisione, clicca qui.