La FIGC pubblica le Linee Guida ex art. 7 co. 5 Statuto Federale per l’adozione da parte delle società di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a contrastare le condotte illecite individuate dal Codice di Giustizia Sportiva

FIGC

Con il Comunicato Ufficiale 96/A del 3 ottobre 2019, la FIGC ha approvato le Linee Guida di cui all’art. 7 co. 5 Statuto Federale, attraverso le quali le società potranno adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “MOG”) anche ai fini dell’applicazione dell’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

L’art. 7 co. 5 Statuto prevede che “Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto.

I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui essa si colloca, devono prevedere:

a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;

b) l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico‐sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;

c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”.

L’art. 7 CGS (rubricato “Scriminante o attenuante della responsabilità della società”) prevede che “Al fine di escludere o attenuare la responsabilità delle società di cui all’art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5 dello Statuto”.

L’art. 6 CGS (rubricato “Responsabilità della società”) disciplina le forme di responsabilità ascrivibili alle società:

1. La società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.
2. La società risponde ai fini disciplinari dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2.
3. Le società rispondono anche dell’operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.
4. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell’intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
5. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all’a rt. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito“.

Ecco dunque che attraverso l’adeguamento dei propri MOG alle Linee Guida in parola, le società potranno porre in essere presidi utili a contrastare le condotte illecite individuate dal Codice di Giustizia Sportiva, proprio alla luce del nuovo art. 7 CGS, che rappresenta una novità particolarmente significativa nel panorama normativo regolamentare federale.

Come noto, infatti, fino all’introduzione del nuovo CGS, le aree in cui era “codificata” la valenza di esimente/attenuante del MOG erano solo quelle previste dall’art. 13 CGS, ai sensi del quale “La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 [comportamenti discriminatori] e 12 [comportamenti violenti] se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società”.
L’espressa circoscrizione delle esimenti ed attenuanti alle fattispecie previste dagli artt. 11 e 12, nonostante alcuni approdi dottrinali e giurisprudenziali che aprivano spiragli verso altre fattispecie, inducevano a ritenere che la valenza dei MOG non fosse invocabile in presenza di illeciti disciplinati da norme differenti dalle citate.

Il nuovo art. 7 conduce nel senso di un MOG integrato in relazione alle fattispecie di rilievo disciplinare ex CGS ed alle fattispecie di rilievo penale-amministrativo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito il “Decreto”): come noto, il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità in sede penale degli enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), in aggiunta a quella delle persone fisiche che materialmente hanno realizzato l’illecito. Si tratta di un regime di responsabilità di tipo amministrativo, ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo penale. Nell’ambito di tale disciplina, il Decreto attribuisce valore esimente o attenuante ai c.d. Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, in quanto si prevede espressamente che l’ente possa andare esente da responsabilità qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Come previsto dalla Premessa alle Linee Guida, “Ove la società abbia adottato il Modello 231, sarà opportuno un coordinamento di tale Modello 231 con il Modello di prevenzione” e “I Modelli di prevenzione conformi ai requisiti delle presenti Linee Guida e, ove adottati, dei Disciplinari, saranno sistemi di vigilanza e controllo valutabili dal giudice federale ai fini della scriminante o attenuante della responsabilità ai sensi dell’art. 7 CGS“.

Le Linee Guida si basano su 10 principi:

  1. Valutazione dei rischi;
  2. Leadership e impegno;
  3. Codice Etico e sistema procedurale;
  4. Controlli interni e controlli sulle terze parti;
  5. Organismo di Garanzia;
  6. Comunicazione e formazione;
  7. Sistema interno di segnalazione;
  8. Sistema disciplinare;
  9. Verifiche, riesame e monitoraggio;
  10. Miglioramento continuo e gestione delle non conformità.

Per consultare il testo integrale delle Linee Guida ex art. 7 co. 5 Statuto Federale, clicca qui.