La Suprema Corte sancisce la non ricorribilità dinanzi al giudice statale delle sanzioni disciplinari irrogate dagli organi della giustizia sportiva

corte di cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza resa a Sezioni Unite il 2 ottobre 2019, n. 24610, si è occupata del tema della inammissibilità, per difetto di giurisdizione del giudice statale, del ricorso avverso la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (irrogata dalla Corte di Giustizia Federale della medesima FIGC e confermata dall’allora Alta Corte di Giustizia del CONI), e dunque più in generale della ricorribilità dinanzi al giudice statale delle sanzioni disciplinari irrogate dagli organi della giustizia sportiva.

Il ricorrente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 co. 2 D.L. 220/2003 convertito in L. 280/2003 in relazione agli artt. 3, 24, 103, 111, 113 e 117 Cost., violazione di norme comunitarie (artt. 6 e 13 CEDU, nonchè 39, 45, 56 e 267 TFUE e 15, 41, 47 e 48 Carta di Nizza), eccesso di potere giurisdizionale, violazione dei limiti e diniego di giustizia.

In ordine alla questione di costituzionalità, disattesa, la Suprema Corte richiama quanto affermato dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 25 giugno 2019, n. 160, ha peraltro confermato quanto aveva stabilito nel 2011 con la sentenza n. 49, ribadendo che la scelta legislativa di escludere l’annullamento delle decisioni della giustizia sportiva sia frutto del bilanciamento non irragionevole tra il principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24, 103 e 113 Cost.), e la garanzia di autonomia dell’ordinamento sportivo (artt. 2 e 18 Cost.), ritenendosi dunque corretta la limitazione dell’intervento giurisdizionale alla sola tutela per equivalente con esclusione della più penetrante tutela demolitoria.

In ordine alle eccezioni in termini di violazione di norme comunitarie (quanto all’aspetto della tutela giuridizionale) e all’eccesso di potere giurisdizionale con violazione dei limiti e diniego di giustizia, disattese, la Suprema Corte ritiene che “quando c’è effettivo e non illusorio rimedio non si è al cospetto di violazione di norme comunitarie e di diniego di giustizia rilevante ai fini ed ai sensi dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo“.
Per consultare il testo integrale della sentenza della Corte Costituzionale, 25 giugno 2019, n. 160, clicca qui.
Per consultare il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 2 ottobre 2019, n. 24610, clicca qui.