La Suprema Corte sancisce la non ricorribilità dinanzi al giudice statale delle sanzioni disciplinari irrogate dagli organi della giustizia sportiva

Il ricorrente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 co. 2 D.L. 220/2003 convertito in L. 280/2003 in relazione agli artt. 3, 24, 103, 111, 113 e 117 Cost., violazione di norme comunitarie (artt. 6 e 13 CEDU, nonchè 39, 45, 56 e 267 TFUE e 15, 41, 47 e 48 Carta di Nizza), eccesso di potere giurisdizionale, violazione dei limiti e diniego di giustizia.
In ordine alla questione di costituzionalità, disattesa, la Suprema Corte richiama quanto affermato dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 25 giugno 2019, n. 160, ha peraltro confermato quanto aveva stabilito nel 2011 con la sentenza n. 49, ribadendo che la scelta legislativa di escludere l’annullamento delle decisioni della giustizia sportiva sia frutto del bilanciamento non irragionevole tra il principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24, 103 e 113 Cost.), e la garanzia di autonomia dell’ordinamento sportivo (artt. 2 e 18 Cost.), ritenendosi dunque corretta la limitazione dell’intervento giurisdizionale alla sola tutela per equivalente con esclusione della più penetrante tutela demolitoria.