Premio alla carriera ex art. 99bis NOIF e “stagione sportiva”

FIGC

La Corte Federale d’Appello, con la decisione n. 2 del 16 settembre 2019, resa in una vicenda riferita al pagamento del Premio alla carriera per il calciatore Traorè Hamed Junior tra la società Empoli F.C. S.p.A. e la società G.S. Boca Barco, chiarisce la portata del riferimento alla “stagione sportiva” di cui al secondo capoverso del comma 1 dell’art. 99bis NOIF, ai sensi del quale “Il compenso [il Premio alla carriera, ndr] è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, (…)“.

In proposito la CFA sancisce come l’inciso in parola debba intendersi come “unità di misura minima rispetto alla quale traguardare la maturazione del premio“, non rinvenendosi nella disposizione richiamata alcun riferimento a fenomeni di tesseramento parziale o temporaneo, salva la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore compie 12 anni (tenuto conto che essa individua un’età minima di tesseramento rilevante ai fini del Premio).

Ecco quindi, ci dice la CFA, che “(…) affinchè siano integrati i i requisiti normativamente richiesti, il  tesseramento deve sussistere per l’intera stagione sportiva, salva l’eccezione di cui sopra, e casi di tesseramenti parziali possono essere valutatipositivamente solo laddove sia data dimostrazione, da parte del richiedente, dell’impossibilità oggettiva di un tesseramento per l’intero periodo richiesto o comunque dello svolgimento di un’attività di allenamento e/o di attività agonistica almeno quasi totalizzante rispetto all’attività della categoria di appartenenza“.

In ultimo, la CFA introduce un riferimento in forza del quale ove il tesseramento non sia avvenuto “almeno per la stagione“, occorre caso per caso accertare che sia avvenuto “appena possibile“, laddove nel caso di specie emergeva dalla documentazione in atti una scelta deliberata della società ricorrente di, a stagione già iniziata, rinviare il tesseramento del calciatore per sottoporlo nel frattempo ad una ulteriore valutazione, che conduceva poi all’effettivo tesseramento solo il 14 gennaio della stagione interessata.

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