Approvato il disegno di legge recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive e di semplificazione

Dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge n. 1603 – bis, avvenuta il 27 giugno u.s., presentato dal Governo e recante: “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”, il 6 agosto u.s. è arrivata anche l’approvazione in via definitiva da parte del Senato con atto n. 1372.
Il Capo I, rubricato “Disposizione in materia di ordinamento sportivo”, comprende gli articoli da 1 a 4.
L’art. 1, rubricato “Delega al Governo per l’adozione di misure in materia di ordinamento sportivo”, reca appunto una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore, secondo una serie di principi e criteri direttivi, tra i quali si segnalano in particolare:
– definizione degli ambiti di CONI, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato e associazioni benemerite, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 1 co. 630 L. 145/2018 (si ricordi che l’iniziativa parlamentare trae origine dalle modifiche introdotte proprio dalla Legge di bilancio 2019 al comma citato, che ha ridisegnato gli ambiti di operatività del CONI rispetto alla previgente “CONI Servizi S.p.A.”, oggi “Sport e Salute S.p.A.”);
– limitazione, fino al divieto, di scommettere sulle partite di calcio della Lega Nazionale Dilettanti;
– previsione del potere di vigilanza del CONI sulle Federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sulle associazioni benemerite sia svolto in armonia con le indicazioni del CIO e del CONI medesimo, col potere di commissariamento in caso di accertamento di gravi violazioni statutarie o regolamentari circa il regolare avvio delle competizioni sportive ovvero in caso di accertamento dell’impossibilità di funzionamento degli organi direttivi;
– sostenimento di azioni volte a promuovere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport “garantendo la parità di genere nell’accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli”;
– individuazione di forme di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche;
– riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli “enti di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8“, garantendo omogeneità nel computo degli stessi, prevedendo limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, nonché disciplinando un sistema di incompatibilità fra gli organi, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi;
– autonomia amministrativa delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate rispetto al CONI, fermo restando il potere di controllo spettante alla autorità di governo sulla gestione e sulla utilizzazione dei contributi pubblici.
L’art. 2, rubricato “Centri sportivi scolastici”, stabilisce che le scuole di ogni odine e grado, al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell’attività sportiva nelle istituzioni scolastiche, possano costituire un centro sportivo scolastico, in tal modo estendendo a livello legislativo, appunto alle scuole di ogni ordine e grado, una possibilità finora prevista a livello amministrativo nelle sole scuole secondarie.
L’art. 3, rubricato “Disciplina del titolo sportivo”, concerne la cessione, il trasferimento o l’attribuzione del titolo sportivo, il quale viene per la prima volta definito in ambito statuale (finora l’unica definizione era prevista solo in ambito regolamentare federale) “quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale”. La rilevante novità consiste nel fatto che viene per la prima volta attribuito un valore economico al titolo sportivo, come sopra definito, in quanto si prevede che la cessione, il trasferimento o l’attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo in parola possa avvenire “solo previa valutazione del valore economico del medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente” e conseguentemente che nell’ipotesi particolare di fallimento di una società sportiva, le predette cessione, trasferimento o attribuzione del titolo siano condizionate, oltre che al rispetto delle prescrizioni della competente federazione, anche al versamento del valore economico del titolo ovvero alla prestazione di un’idonea garanzia approvata dall’autorità giudiziaria procedente. Il CONI e le federazioni dovranno pertanto sul punto adeguare i loro riferimenti normativi.
L’art. 4, rubricato “Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi”, va ad integrare l’art. 10 della L. 91/1981 inserendovi i commi 6-bis e 6-ter, imponendo alle società sportive di prevedere nei propri Statuti la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. Tale organo dovrà essere formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal CdA della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza. Le società sportive dovranno adeguare il proprio assetto societario alle disposizione previste dalla norma in commento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione medesima. Non sono esplicitate le conseguenze del mancato adeguamento.
Il Capo II, rubricato “Disposizioni in materia di professioni sportive”, comprende gli articoli 5 e 6.
L’art. 5, rubricato “Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici non-ché del rapporto di lavoro sportivo”, reca appunto una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, garantendo la parità di trattamento e di non discriminazione sia nel settore dilettantistico che professionistico e assicurando la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport. Vengono fissati principi e criteri direttivi, tra i quali si ricordano in particolare:
– riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell’Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell’accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;
– individuazione della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
– tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva;
– valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi che favorisca l’accesso all’attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
– disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
– riordino e coordinamento formale e sostanziale della L. 91/1981;
– riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico;
– riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti in possesso di titoli equipollenti.
L’art. 6, rubricato “Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”, reca appunto una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di agenti sportivi e di accesso alla professione, allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nella relativa attività. In particolare, si stabiliscono criteri direttivi finalizzati sostanzialmente a disciplinare con norma legislativa primaria aspetti di autonomia, trasparenza e indipendenza cui deve attenersi l’agente sportivo nello svolgimento della sua professione; disciplina del conflitto di interessi, in modo da garantire l’imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, individuazione di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano regolarità, trasparenza e conformità alla normativa vigente, comprese previsioni di carattere fiscale e previdenziale, introduzione di una disciplina finalizzata a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte degli agenti sportivi; definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.
Il Capo III, rubricato “Disposizioni idi semplificazione e sicurezza in materia di sport”, comprende gli articoli 7, 8 e 9.
L’art. 7, rubricato “Delega al Governo per il riordino e la ri-forma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammoderna-mento o costruzione di impianti sportivi” reca appunto una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti.
L’art. 8, rubricato “Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi” reca appunto una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi per delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate.
L’art. 9, rubricato “Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali” reca appunto una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati.
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