Agenti Sportivi: la FIGC istituisce il Registro Federale Provvisorio per i soggetti abilitati tra il 31 marzo 2015 e il 31 dicembre 2017, operativo sino al 31 dicembre 2019

Come noto, con DPCM 27 giugno 2019 è stato modificato l’art. 12 del DPCM 23 marzo 2018, come già sostituito dal DPCM 10 agosto 2018, estendendo la conservazione della validità dei titoli abilitativi rilasciati tra il 31 marzo 2015 e il 31 dicembre 2017 sino al 31 dicembre 2019: a fronte di tale provvedimento, la FIGC ha riscontrato la necessità di disciplinare le modalità di esercizio dell’attività da parte di tali soggetti, ed a tal fine ha, col Comunicato Ufficiale n. 33/A del 23 luglio 2019, istituito il Registro Provvisorio Federale (operativo sino al 31 dicembre 2019) e emanato un Regolamento ad hoc per quelli che sono stati ivi definiti “Agenti Temporanei”. Potranno iscriversi al Registro Federale Provvisorio gli Agenti Temporanei che siano in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 4 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, lett. a (essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea), b (avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell’esdebitazione, d (non avere riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio), e (non avere riportato condanne ad una pena della reclusione superiore a cinque anni), f (non avere riportato condanne per il reato di frode sportiva di cui alla L. 401/1989 o per il reato di doping di cui all’art. 586 bis c.p.), g (non avere riportato sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA), h (non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo), i (non avere sanzioni disciplinari in essere e non ancora completamente scontate nell’ambito della Federazione sportiva nazionale professionistica presso cui intende operare), j (nel caso di sanzioni pecuniarie nell’ambito dell’ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempienti ad eventuali rateizzazioni), m (non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall’art. 18), n (aver stipulato una polizza di rischio professionale con durata di almeno un anno contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione Europea). Rispetto ai requisiti richiesti per l’iscrizione nel Registro Federale effettivo, viene omessa la richiesta di quelli previsti dalla lett. c (essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente), nonchè ovviamente dalle lett. k (avere validamente superato l’esame di abilitazione, o in alternativa essere in possesso di titolo abilitativo rilasciato prima del 31 marzo 2015) e l (essere in possesso del certificato di avvenuta iscrizione nel Registro federale degli agenti sportivi della Federazione sportiva nazionale professionistica presso la quale è stata svolta la prova speciale di cui all’art. 16, o in alternativa presso la quale è stato sostenuto l’esame di abilitazione in data antecedente il 31 marzo 2015). I diritti di segreteria sono pari ad € 500. Il certificato di iscrizione al Registro Federale Provvisorio avrà validità sino al 31 dicembre 2019. La nullità dei contratti “intermediati” da soggetti non iscritti al Registro Federale Provvisorio si aggiunge a quella prevista dall’art. 2 co. 5 del Regolamento degli Agenti Sportivi FIGC, che riguarda come noto l’esercizio dell’attività di Agente Sportivo da parte di soggetti non iscritti al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi. Viene prevista la possibilità per l’Agente Sportivo extracomunitario di domiciliarsi, oltre che presso gli Agenti Sportivi italiani o stabiliti ed autorizzati ad esercitare l’attività in Italia nell’ambito della FIGC, anche presso gli Agenti Temporanei. Rimangono per il resto ferme, in quanto compatibili, le previsioni portate dal Regolamento degli Agenti Sportivi FIGC, nonchè del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi”.
Per consultare il CU 33 del 23 luglio 2019, clicca qui